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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: imposte dirette, in particolare IRPEF e ILOR - Accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del DPR 600/73 - Applicazione retroattiva degli indici di capacità contributiva di cui ai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Artt. 2, commi 2 e 3, e 38, comma 4, del DPR 600/73; DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92.

In caso di accertamento sintetico del reddito effettuato ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73, deve ritenersi legittima l’applicazione dei coefficienti di redditività introdotti dai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92 anche a periodi d’imposta anteriori all’emanazione degli stessi.

SOLUZIONE PROSPETTATA: l’applicazione retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito introdotti dai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92 deve considerarsi illegittima e, pertanto, l’avviso di accertamento va annullato. Ciò in quanto riconoscere efficacia retroattiva a due decreti ministeriale comporterebbe l’abrogazione di due norme aventi forza di legge, l’art. 38, comma 4, e l’art. 2, comma 2, del DPR 600/73, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore (avvenuta il 1° gennaio 1992) della legge n. 413 del 1991, da parte di un semplice atto amministrativo. Infatti, l’estensione ai periodi precedenti il 1° gennaio 1992 degli indici fissati con i citati decreti ministeriali non è prevista da alcuna norma di legge, ma esclusivamente dall’art. 5, commi 2 e 3, del D.M. 10 settembre 1992. Tali motivazioni sono state recentemente fatte proprie dalla C.T.R. di Bologna, la quale, con sentenza n. 10 del 3.2.97, ha affermato che il potere regolamentare di determinare le modalità dell’accertamento sintetico, attribuito al Ministero delle Finanze dalla legge 413/91 (legge sostanzialmente modificativa dell’art. 38, comma 4), in assenza di previsioni di retroattività contenute nella norma di autorizzazione, pena la disapplicazione del decreto eventualmente emanato in relazione ai periodi d’imposta precedenti.

Sembrerebbe, pertanto, applicabile, al contenzioso in atto, la procedura dell’autotutela di cui agli artt. 68 DPR 27 marzo 1992, n. 287, e 2 quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed al relativo regolamento approvato con D.M. n. 37 dell’11 febbraio 1997.

 

RISPOSTA

IRPEF/ILOR - Accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, DPR 600/73 - Applicazione retroattiva degli indici di capacità contributiva di cui ai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92.

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all’applicazione retroattiva, nell’ipotesi di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, DPR 600/73, dei coefficienti di redditività previsti dai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92, emanati in seguito alla previsione dell’art. 1 della legge 413/91. Si precisa quanto segue.

1) Il rapporto tra leggi e decreti ministeriali è assimilabile, sotto il profilo istituzionale, a quello tra leggi delega e decreti legislativi, in quanto anche il DM effettua scelte di opportunità, con una competenza esclusiva su questioni tecniche.

Tale "architettura" è rintracciabile nel caso dell’art. 38, comma 4, del DPR 600/73 che, nel disciplinare il c.d. accertamento sintetico del reddito complessivo netto delle persone fisiche, demanda ad un decreto del Ministro delle Finanze l’individuazione delle modalità in base alle quali gli Uffici finanziari possono determinare induttivamente il reddito (o il maggior reddito) in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto.

Pertanto, la norma che stabilisce la presunzione legale è l’art. 38 del DPR 600/73 (riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale – sent. n. 283/87 – in quanto basato su elementi concreti) mentre il decreto ministeriale svolge una funzione meramente attuativa e trae fondamento dal testo novellato dalla legge 413/91, che non ha innovato, come sostengono i giudici di secondo grado, ma solo aggiornato l’art. 38, comma 4 che, in quanto norma procedurale, può e deve applicarsi anche ai rapporti già concretizzati dal punto di vista sostanziale anteriormente alla sua entrata in vigore.

2) Sulle questioni sollevate non esiste autorevole giurisprudenza ma, per analogia, si possono reperire importanti sentenze in proposito emanate dalla Corte di Cassazione (sentt. nn. 8812, 12842 e 12843 del 1995). Il supremo Organo ha affermato la legittimità e l’applicabilità ad annualità precedenti alla sua emanazione del D.M. 21.7.1983, che conteneva, analogamente ai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92, norme per la determinazione degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito. Ne consegue allora che, per analogia tra i criteri indicati negli attuali DD.MM. con quelli di cui al D.M. del 21.7.1983, in base all’interpretazione qui fornita dalla Corte di Cassazione deve ritenersi che anche i criteri in discussione siano perfettamente legittimi ed applicabili anche ad annualità precedenti.

L’indirizzo esposto è stato elaborato dalla Direzione Centrale per l’Accertamento e la Programmazione con nota prot. I/2/404/97 del 21.07.97, diffusa dalla srivente agli Uffici Finanziari della regione con nota prot. n. 43556 del 13.8.97.

3) Con riferimento alla richiamata sentenza della C.T.R. di Bologna, sez. X, n.10, emessa in data 3 febbraio 1997, si rileva che sono già stati trasmessi all’Avvocatura Generale dello Stato tutti gli atti di causa per la proposizione del ricorso per cassazione.

La Questione pertanto, verrà ripresa in esame in seguito all’esito del contenzioso ancora in atto.




 

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