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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte indirette: I.V.A. nell’edilizia in seguito alla "manovra Prodi" (D.L. 323/96 conv. in L. 425/96).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: l’art. 10, comma 4, lett. d), del D.L. 20/6/96 n. 323 convertito nella L. 8.8.96 n. 425 ha aggiunto la lettera e-quinquies) al comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972; essa prevede, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei fabbricati stessi.

Nel caso di un’impresa industriale esercente attività di fabbricazione di prodotti ceramici in via prevalente che, per effetto di particolari esigenze commerciali, acquista fabbricati civili per la rivendita (attività accessoria regolarmente prevista dallo statuto sociale) è possibile detrarre la relativa imposta gestendo l’attività separatamente ex-art.36 D.P.R. 633/72?

Supponendo poi che, provvisoriamente, in attesa della rivendita, tali fabbricati vengano locati (ora in regime di esenzione ex-art. 10, n. 8, D.P.R. 633/72), l’ulteriore separazione ex-art. 36 D.P.R. 633/72 dell’attività di locazione da quella di compravendita di fabbricati "civili" suggerita dal punto 5 della C.M. n. 182/E dell’11 luglio 1996, comporta l’obbligo di fatturazione "interna" dei fabbricati momentaneamente locali dall’attività di compravendita a quella separata di locazione?

 

SOLUZIONE PROSPETTATA

Raffaele Rizzardi, nell’articolo pubblicato sull’argomento ne "Il Sole -24 Ore" del 2 agosto 1996 – pag. 13, sostiene il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di fabbricati "civili" anche nel caso di gestione della specifica attività con contabilità separata, ex-art. 36 D.P.R. 633/1972, indipendentemente dall’esclusività o prevalenza dell’attività di compravendita di fabbricati.

 

RISPOSTA

IVA – Art. 10, comma 4, lett. d, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla possibilità, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma 4, lett. d), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, all’art. 19, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con l’introduzione della lettera e-quinquies), di detrarre l’imposta assolta sull’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa da parte di un’impresa industriale che, per espressa previsione statutaria, svolge come attività accessoria quella di rivendita dei predetti immobili, qualora le suddette attività siano gestite con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/1972.

Viene, inoltre, chiesto il parere di questa Direzione in merito all’obbligo di fatturazione "interna" dei fabbricati, qualora i medesimi, acquistati per essere rivenduti, vengano concessi temporaneamente in locazione ed il contribuente opti per la separazione dell’attività di rivendita da quella di locazione, così come suggerito dalla circolare ministeriale n. 182/E dell’11 luglio 1996.

Riguardo al primo quesito proposto, premesso che le ulteriori modifiche apportate in materia di detrazione dell’IVA dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, hanno confermato, ampliandone il contenuto, la preclusione alla detrazione di cui alla citata lettera e-quinquies) dell’art. 19 del DPR n. 633/1972, si è del parere che l’indetraibilità dell’imposta, relativa all’acquisto di fabbricati di civile abitazione, da parte di imprese che non hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti immobili, permanga anche nella prospettata ipotesi di opzione per l’applicazione separata dell’imposta.

Infatti, nel caso di separazione facoltativa delle attività esercitate, poiché l’imposta deve comunque essere applicata con riferimento al volume d’affari complessivo di tutte le attività esercitate, e non, come nell’ipotesi di separazione obbligatoria, con riferimento al volume d’affari di ciascuna di esse, l’attività principale, nella fattispecie de qua, rimane quella industriale per effetto della maggior incidenza della stessa sul volume d’affari (cfr. circolari ministeriali n. 18 del 22 maggio 1981 e n. 7 del 10 febbraio 1992).

Relativamente al secondo quesito proposto, premesso che l’ultimo comma dell’art. 36 del DPR n. 633/1972 prevede che i passaggi interni dei beni fra le attività separate debbano essere fatturati, con riferimento al loro valore normale, nel caso prospettato, considerato che il contribuente non è l’impresa costruttrice né esercita in via esclusiva o principale l’attività di rivendita di fabbricati a destinazione abitativa, il medesimo dovrà fatturare il passaggio dei predetti immobili dall’attività di rivendita a quella di locazione senza assoggettare la cessione al tributo, trattandosi di operazione esente di cui all’art. 10, punto 8-bis, del DPR n. 633/1972.




 

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