Quesito:
OGGETTO: Imposte indirette: I.V.A. nell’edilizia in seguito alla "manovra
Prodi" (D.L. 323/96 conv. in L. 425/96).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: l’art. 10, comma 4, lett. d), del D.L. 20/6/96 n.
323 convertito nella L. 8.8.96 n. 425 ha aggiunto la lettera e-quinquies) al
comma 2 dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972; essa prevede, dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto legge, l’indetraibilità dell’imposta relativa
all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa salvo che per le imprese
che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata
la rivendita dei fabbricati stessi.
Nel caso di un’impresa industriale esercente attività di fabbricazione
di prodotti ceramici in via prevalente che, per effetto di particolari esigenze
commerciali, acquista fabbricati civili per la rivendita (attività accessoria
regolarmente prevista dallo statuto sociale) è possibile detrarre la
relativa imposta gestendo l’attività separatamente ex-art.36 D.P.R. 633/72?
Supponendo poi che, provvisoriamente, in attesa della rivendita, tali fabbricati
vengano locati (ora in regime di esenzione ex-art. 10, n. 8, D.P.R. 633/72),
l’ulteriore separazione ex-art. 36 D.P.R. 633/72 dell’attività di locazione
da quella di compravendita di fabbricati "civili" suggerita dal punto
5 della C.M. n. 182/E dell’11 luglio 1996, comporta l’obbligo di fatturazione
"interna" dei fabbricati momentaneamente locali dall’attività
di compravendita a quella separata di locazione?
SOLUZIONE PROSPETTATA
Raffaele Rizzardi, nell’articolo pubblicato sull’argomento ne "Il Sole
-24 Ore" del 2 agosto 1996 – pag. 13, sostiene il diritto alla detrazione
dell’imposta relativa all’acquisto di fabbricati "civili" anche nel
caso di gestione della specifica attività con contabilità separata,
ex-art. 36 D.P.R. 633/1972, indipendentemente dall’esclusività o prevalenza
dell’attività di compravendita di fabbricati.
RISPOSTA
IVA – Art. 10, comma 4, lett. d, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con protocollo d’intesa
sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna è
stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla possibilità,
a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10, comma 4, lett. d), del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, all’art.
19, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con l’introduzione della lettera
e-quinquies), di detrarre l’imposta assolta sull’acquisto di fabbricati a destinazione
abitativa da parte di un’impresa industriale che, per espressa previsione statutaria,
svolge come attività accessoria quella di rivendita dei predetti immobili,
qualora le suddette attività siano gestite con contabilità separata,
ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/1972.
Viene, inoltre, chiesto il parere di questa Direzione in merito all’obbligo
di fatturazione "interna" dei fabbricati, qualora i medesimi, acquistati
per essere rivenduti, vengano concessi temporaneamente in locazione ed il contribuente
opti per la separazione dell’attività di rivendita da quella di locazione,
così come suggerito dalla circolare ministeriale n. 182/E dell’11 luglio
1996.
Riguardo al primo quesito proposto, premesso che le ulteriori modifiche apportate
in materia di detrazione dell’IVA dal decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, hanno confermato, ampliandone il
contenuto, la preclusione alla detrazione di cui alla citata lettera e-quinquies)
dell’art. 19 del DPR n. 633/1972, si è del parere che l’indetraibilità
dell’imposta, relativa all’acquisto di fabbricati di civile abitazione, da parte
di imprese che non hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività
esercitata la rivendita dei predetti immobili, permanga anche nella prospettata
ipotesi di opzione per l’applicazione separata dell’imposta.
Infatti, nel caso di separazione facoltativa delle attività esercitate,
poiché l’imposta deve comunque essere applicata con riferimento al volume
d’affari complessivo di tutte le attività esercitate, e non, come nell’ipotesi
di separazione obbligatoria, con riferimento al volume d’affari di ciascuna
di esse, l’attività principale, nella fattispecie de qua, rimane quella
industriale per effetto della maggior incidenza della stessa sul volume d’affari
(cfr. circolari ministeriali n. 18 del 22 maggio 1981 e n. 7 del 10 febbraio
1992).
Relativamente al secondo quesito proposto, premesso che l’ultimo comma dell’art.
36 del DPR n. 633/1972 prevede che i passaggi interni dei beni fra le attività
separate debbano essere fatturati, con riferimento al loro valore normale, nel
caso prospettato, considerato che il contribuente non è l’impresa costruttrice
né esercita in via esclusiva o principale l’attività di rivendita
di fabbricati a destinazione abitativa, il medesimo dovrà fatturare il
passaggio dei predetti immobili dall’attività di rivendita a quella di
locazione senza assoggettare la cessione al tributo, trattandosi di operazione
esente di cui all’art. 10, punto 8-bis, del DPR n. 633/1972.
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