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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte dirette; in particolare modalità di deduzione di compensi per anticipato rilascio di locali ad uso commerciale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DPR n. 917/1986, art. 74, III° comma e art. 2426 n. 5 C.C.

Si richiede il parere della Direzione Regionale delle Entrate in merito al seguente problema:

- la società "Alfa", in qualità di conduttore, stipula con la società "Beta" (locatore) un contrato di affitto avente per oggetto locali ad uso commerciale, con decorrenza dall’1/7/1995;

- Poichè i locali sono occupati da una terza Società "Gamma", in forza di regolare contratto di locazione stipulato in precedenza con la sociatà "Beta" e non ancora scaduto, al fine di ottenerne la disponibilità dalla suddetta data la società "Alfa" provvede ad indennizzare la precedente conduttrice, corrispondendole una somma a titolo di compenso per l’anticipato rilascio dei locali.

Premesso che si ritiene indubbia, dal punto di vista dell’inerenza, la deducibilità da parte della società "Alfa" della somma corrisposta quale buonuscita, trattandosi di onere direttamente connesso all’ottenimento della disponibilità di locali commerciali adibiti a sede della propria attività, si ipotizzano le seguenti modalità di deduzione del costo in oggetto:

a) considerare la somma quale costo di impianto o ampliamento, procedendo alla sua capitalizzazione ed imputazione al conto economico in un periodo massimo di 5 anni;

b) considerare la somma come onere pluriennale, da imputare al conto economico per quote commisurate alla durata del conratto di locazione stipulato dalla società "Alfa";

c) imputare la somma al conto economico in base alla durata del periodo di residua durata del contratto della precedente locataria "Gamma" rispetto alla decorrenza del nuovo contratto stipulato da "Alfa" ad esempio, se il contratto avesse avuto scadenza al 31/12/1996, sarebbero deducibili i 6/18 dell’importo nel periodo d’imposta 1995 e i 12/18 nel periodo d’imposta 1996;

d) imputare l’importo interamente nell’esercizio in cui avviene il pagamento e si ottiene l’anticipata disponibilità dei locali.

SOLUZIONE PROSPETTATA

Facendo riferimento a quanto affermato dal Ministero delle Finanze in relazione alle spese di ristrutturazione degli immobili assunti in locazione (Circolare n 73/E del 27/5/1994 allegato 1) , si ritiene che le soluzione a), b) e c) possano essere considerate tutte corrette, nel presupposto che l’imputazione al conto economico, anche dal punto di vista fiscale, deve essere conseguente alla qualificazione dell’onere in oggetto eseguita secondo criteri civilistici.

Poichè tale qualificazione, e quindi il criterio di ripartizione nel tempo del costo applicato sulla base di quanto previsto dall’art. 2426 C.C., possono variare in relazione alle singole situazioni in cui si svolge l’attività dell’impresa, si può in concreto verificare che il costo stesso per un’impresa abbia natura di onere di impianto e ampliamento (da ammortizzare in non più di cinque esercizi) e per un altro di costo pluriennale (da ammortizzare in relazione alla residua possibilità di utilizzazione).

Tenuto contro che l’art. 74, comma 3, prevede semplicemente la deducibilità del costo nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, si ritiene che la scelta operata in sede di formazione del bilancio sia valida e non discutibile nel merito anche ai fini della determinazione del reddito.

Si ritiene viceversa che non sia corretta l’ipotesi d), a meno che la scadenza del contratto di locazione della società "Gamma" non ricadesse nello stesso periodo d’imposta nel quale si ottiene l’anticipata disponibilità dei locali.

 

RISPOSTA

Imposte dirette - contratto di locazione relativo a locali ad uso commerciale - risoluzione anticipata - compensi per anticipato rilascio corrisposti da un terzo - deducibilità.

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine alle modalità di deduzione di quanto corrisposto, a titolo di indennità per anticipato rilascio di un immobile condotto in locazione, da un soggetto terzo, che esercita una propria attività di impresa, al fine di perseguire il proprio interesse a concludere un autonomo contratto di locazione avente ad oggetto gli stessi locali.

Preliminare alla soluzione del proposto problema è la configurazione giuridica, dal punto di vista civilistico, del costo in esame.

Quanto corrisposto al fine della risoluzione anticipata del primo contratto non può che inserirsi nel rapporto intercorrente tra il locatario e il conduttore, nel contesto del quale ne va pertanto esaminata la rilevanza fiscale.

Il pagamento da parte di un diverso soggetto, fattispecie che potrebbe essere riportata all’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 del c.c., non può infatti influenzarne la valutazione in ordine alla deducibilità in astratto, salvo l’esame nel merito e la successiva individuazione del soggetto legittimato alla deduzione stessa in concreto.

Tale valutazione dovrà essere pertanto operata, ex art. T.U. 917/86, in base alla situazione soggettiva del locatore e alle circostanze economiche con rilevanza fiscale oggettivamente riscontrabili.

In quest’ottica, nel caso prospettato, qualora il compenso in parola non sia previsto, a titolo di indennità per perdita dell’avviamento, da disposizioni di legge, richiamate anche dall’art. 10. T.U. citato, essendo riferibile alla produzione del reddito di un immobile locato, potrà comunque essere analiticamente deducibile, in quanto relativo ad un effettivo rapporto economico inerente alla gestione, secondo i principi civilistici e fiscali, nell’ipotesi di cui al comma 2 del successivo art. 40, che definisce non produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni... anche se dati in locazione.

Su questi presupposti, si conviene con l’ipotesi di deducibilità in concreto prospettata nel quesito proposto, ovvero con riferimento al soggetto che, ugualmente nell’esercizio di un’impresa commerciale, ha effettivamente sostenuto il costo in esame.

Per quanto riguarda le modalità di deduzione, il riferimento normativo va ricercato nel comma terzo dell’art. 74 del citato T.U., in aderenza alla scelta operata in sede di formazione del bilancio, in quanto riconducibile a criteri obiettivi, direttamente riferibili alla reale situazione in atto, nel rispetto del quarto comma del successivo art. 75.




 

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