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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: Ravvedimento operoso

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 29/12/1990 n. 408 art. 14

E’ possibile effettuare un ravvedimento operoso da cui scaturisca una minor perdita fiscale da riportare, e non dia luogo a versamenti di maggior imposte? E’ possibile in sede di ravvedimento effettuare variazioni in aumento e in diminuzione che comunque diano luogo ad un saldo in aumento?

SOLUZIONE PROSPETTATA:

In assenza di esplicita previsione legislativa, si ritiene confome allo spirito della norma il comportamento ipotizzato.

 

RISPOSTA

Imposte Dirette – Art. 9, ultimo comma D.P.R. 600/73 – Ravvedimento operoso - Minor perdita - Variazioni in diminuzione

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di effettuare un ravvedimento operoso dal quale scaturisca una minor perdita senza dar luogo a pagamento di maggiori imposte, ovvero di effettuare variazioni in aumento ed in diminuzione che comunque diano luogo a un saldo in aumento.

L’ultimo comma dell’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, consente, ai fini delle imposte sui redditi, di correggere errori ed omissioni contenuti nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 1 del citato D.P.R. n. 600/1973, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il secondo periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’art. 32 dello stesso decreto.

Per espressa previsione è fatto salvo il disposto dell’art. 54, quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973, in forza del quale, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, ai sensi del citato art. 9, entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 49 dello stesso decreto, si applica una soprattassa pari al 30% della maggiore imposta dovuta.

Soprattassa che è ridotta al 15% se il versamento della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto; ed è aumentata al 60% se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo d’imposta successivo.

In base alla normativa così riassunta la prevista possibilità di integrazione risulta finalizzata esclusivamente all’esposizione di un elemento positivo di reddito originariamente omesso.

In relazione a quanto precede, si ritiene che nulla osti in ordine alla facoltà di presentare una dichiarazione integrativa dalla quale scaturisca una minor perdita, dichiarazione integrativa che dovrà comunque essere proposta con riferimento alla dichiarazione originale, relativa ad un periodo di imposta successivo, nella quale la perdita che si ritiene non fiscalmente rilevante sia stata utilizzata in compensazione.

Ugualmente legittima appare l’apposizione di variazioni anche in diminuzione, sempreché spettino con riferimento ai maggiori redditi indicati nella dichiarazione integrativa stessa come variazioni in aumento.

Quanto sopra in sintonia anche con le precisazioni esposte in appendice alle istruzioni per la compilazione del Mod. 740/97.




 

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