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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: attribuzione di redditi diversi derivanti da beni costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 e seguenti c.c.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DPR 22/12/86 - n° 917 articoli 4 e 81

L’art. 4, 1° comma lettera b) del T.U. Imposte Dirette prevede, senza limitazione o specificazione alcuna, che i redditi dei beni costituiti in fondo patrimoniale siano imputati per metà a ciascuno dei coniugi, a prescindere dall’appartenenza del diritto di proprietà o di altri diritti reali sui beni ad uno solo dei coniugi o ad entrambi.

Poiché tra i beni che possono essere vincolati ai bisogni della famiglia sono compresi gli immobili e i titoli di credito, beni cioè che sono suscettibili di generare in caso di alienazione redditi diversi di cui all’art. 81, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), si richiede una conferma di codesta Direzione Regionale delle Entrate circa l’applicabilità della disciplina del citato art. 4 anche ai suddetti redditi diversi.

Sul problema non risulta che il Ministero delle Finanze si sia mai espresso; si segnala peraltro che l’interpretazione letterale ed estensiva dell’art. 4 lett. b) è condivisa dagli autori del testo "Le imposte sui redditi nel Testo Unico" (Leo - Monacchi - Schiavo).

 

RISPOSTA

Imposte dirette - Alienazione di beni destinati al fondo patrimoniale ex art. 167 e seguenti c.c. - art. 81 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine all’applicabilità dell’art. 4, comma 1, lettera b) del T.U. 917/86 – che prevede che i redditi dei beni costituiti in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. siano imputati per metà a ciascuno dei coniugi, indipendentemente dall’appartenenza del diritto di proprietà – nell’ipotesi di alienazione degli stessi dalla quale derivi una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 81, co. 1, lettere a), b), c) e c-bis).

In merito si osserva che l’istituto civilistico in esame prevede, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall’esercizio dello stesso, ai sensi del secondo comma dell’art. 168, la disponibilità in capo ad entrambi i coniugi, discendente dal potere di amministrazione, dei soli frutti dei beni del fondo.

La titolarità del diritto di proprietà, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, spetta comunque ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

Il citato art. 4, comma 1, lett. b) del T.U. 917/86, riferendosi espressamente alla normativa civilistica in riferimento, non può che recepire e disciplinare ai fini fiscali, dando rilievo alla realtà economica della situazione giuridica così delineata, il particolare regime di amministrazione, nei limiti dallo stesso indicati.

Ne deriva che, nel rispetto sia della lettera che dello spirito della norma in esame, finalizzata al prelievo del tributo nei confronti del soggetto in capo al quale se ne costituisce effettivamente il presupposto economico, le plusvalenze derivanti dall’eventuale realizzo di beni costituiti in fondo patrimoniale dovranno essere imputate per metà a ciascuno dei coniugi, salvo che nello stesso atto di costituzione, non sia diversamente stabilito in ordine alla proprietà dei medesimi.




 

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