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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte Indirette; in particolare: operazioni esenti IVA-modalità di fatturazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R.26/10/72 n°633 Art.10, p.18

ANTEFATTO:Una Società (A), costituita sotto forma di Società a responsabilità limitata (S.r.l.), ha costruito e gestisce in proprio un poliambulatorio medico regolarmente autorizzato dagli Enti preposti (U.S.L.), all’interno del quale operano ed esercitano la professione sanitaria medici regolarmente iscritti all’ordine.

Un’altra Società (B), costituita anch’essa sotto forma di Società a responsabilità limitata (S.r.l.), svolge l’attività di riabilitazione fisica avvalendosi unicamente di dipendenti e collaboratori regolarmente iscritti all’albo dei fisioterapisti e massofisioterapisti.

Il D.M. della Sanità del 21/1/1994, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicate sulla GU del 2/2/1994, e più ancora la Circ. 73/E/430/segr. del 27/5/1994 (Min. Fin., Dipartimento Entrate) ha precisato che rientra nel novero della professione sanitaria l’attività fisioterapica in quanto idonea a svolgere funzioni di "diagnosi, cura e riabilitazione" e per questo motivo ha riconosciuto l’applicazione del regime di esenzione dall’IVA a condizione che siano effettuate su specifica e preventiva prescrizione medica.

La Società B Srl, stante la preventiva prescrizione medica, dal 17/2/1994 fattura in esenzione IVA art. 10 DPR/633 punto 18.

La Società B Srl vuole ora trasferire tutti i suoi macchinari, attrezzature e maestranze nell’ambulatorio della Società A Srl.

La Società A Srl, in quanto titolare dell’autorizzazione sanitaria, fatturerà direttamente al paziente/cliente della Società B Srl con la seguente dicitura "sedute di riabilitazione fisica come da prescrizione medica eseguite da personale autorizzato della Società B Srl: esente art. 10 DPR 633/72 punto 18.

È corretta la fatturazione della Società A Srl che gestisce il poliambulatorio?

E se sì, può la Società B fatturare alla Società A Srl in esenzione di IVA in quanto esecutrice materiale della prestazione sanitaria, come d’altronde avviene per i singoli medici operanti all’interno dello stesso poliambulatorio?

 

 

RISPOSTA

 

Oggetto: IVA - Modalità di fatturazione di prestazioni mediche rese alla persona e spettanza dell’esenzione prevista dall’art. 10, p. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da una società di capitali attraverso personale medico appartenente ad una diversa società di capitali.

Nell’ambito delle procedure di consultazioni definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine alla legittimità di emissione di fattura, ai sensi dell’art. 10, p. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, direttamente al paziente da parte di una società di capitali (A), regolarmente autorizzata dall’USL alla gestione di un poliambulatorio medico, per prestazioni di riabilitazione fisica su prescrizione medica effettuate, nei locali della stessa, da personale regolarmente iscritto all’albo dei fisioterapisti e massofisioterapisti, appartenente ad una società di capitali (B), esercente l’attività fisioterapica.

È stato chiesto, inoltre, di conoscere, qualora si ritenga legittima l’emissione della fattura da parte della società (A), se le fatture emesse dalla società (B) nei confronti

della società (A) per le prestazioni di riabilitazione fisica rese siano esenti ai sensi dell’art. 10, p. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Al riguardo si ritiene di poter esprimere parere favorevole per entrambe le fattispecie prospettate.

Infatti, nulla osta a che le fatture nei confronti dei pazienti siano emesse dalla società (A), che assume le vesti di committente della società (B), la quale, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori iscritti all’albo dei fisioterapisti e massofisioterapisti, esegue le sedute fisioterapiche come da prescrizione medica, esenti quindi dall’IVA dopo l’entrata in vigore del decreto 21 gennaio 1994 del Ministero della Sanità, emanato in concerto con quello delle Finanze.

Relativamente alla seconda questione prospettata, atteso il carattere oggettivo dell’esenzione, anche le fatture emesse dalla società (B) nei confronti della società (A) rientrano fra le operazioni esenti di cui all’art. 10, p. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.




 

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