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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: condono, scomputo degli interessi pagati dalle somme iscritte a ruolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: artt. 14 e ss. DL 2/3/89 n. 69 convertito nella L. 27/4/89, n. 154

Il condono in oggetto prevedeva la possibilità di comprendere nella dichiarazione integrativa anche periodi di imposta per i quali era stato notificato accertamento non definitivo.

In relazione a tali periodi nella dichiarazione integrativa doveva essere indicato, in diminuzione dell’imposta da versare, l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati sulla base della dichiarazione originaria, nonché l’ammontare effettivamente versato delle somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/73.

Il quesito che si pone è il seguente: tra le somme iscritte a ruolo ed effettivamente versate da scomputare dall’importo dovuto a titolo di condono dovevano essere comprese quelle relative agli interessi?

 

SOLUZIONE PROSPETTATA

La dottrina si è unanimemente espressa per la scomputabilità degli interessi.

Il Ministero delle Finanze ha manifestato il proprio orientamento nella nota 15/2911 del 7/4/84, emanata in commento del condono disciplinato dal DL 10/7/82 n. 429, e nella circolare 12 dell’8/5/92, emanata in commento del condono di cui alla L. 30/12/91, n. 413; in entrambi i documenti, che si allegano, si afferma la legittimità della compensazione tra gli importi dovuti in base alla dichiarazione integrativa e le imposte e gli interessi già versati a titolo provvisorio.

L’Ufficio Imposte Dirette di Carpi, liquidando le dichiarazioni integrative presentate ai sensi della norma in oggetto, ha proceduto all’iscrizione a ruolo dell’ammontare corrispondente agli interessi versati unitamente alle imposte dovute ex art. 15 del DPR 602/73, maggiorandolo di sanzioni e interessi.

Viceversa risulta che in casi analoghi l’Ufficio Imposte Dirette di Modena ha ritenuto corretto l’operato del contribuente e riconosciuto la legittimità della compensazione.

L’opportunità dell’intervento della Direzione Regionale deriva pertanto dalla difformità di comportamento degli Uffici riscontrata.

L’urgenza dello stesso è motivata dalla circostanza che l’Ufficio Imposte Dirette di Carpi nega il proprio parere favorevole alla sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali, il cui importo è alquanto elevato.

La soluzione prospettata è l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ufficio IIDD di Carpi da esercitarsi con l’annullamento dei ruoli emessi.

 

RISPOSTA

Importi iscritti a ruolo a titolo di condono ai sensi dell’art. 14 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 – Compensazione con le somme già versate per importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla possibilità, o meno, di comprendere, tra le somme da scomputare dall’importo dovuto a titolo di "condono" ex art. 14 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, gli interessi versati, unitamente al tributo, a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Premesso che il quesito è stato posto in dipendenza dei difformi comportamenti adottati nella soggetta materia da parte degli Uffici della regione, si osserva che l’art. 14 della citata legge n. 154/1989 prevedeva, per i contribuenti che si fossero avvalsi del regime di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, il differimento al 30 settembre 1989 dei termini fissati per gli

adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non fosse intervenuto accertamento definitivo a tale data.

Trattasi, pertanto, di riapertura dei termini originari di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, in ordine alla quale non può ipotizzarsi, in mancanza di un’espressa previsione legislativa, la debenza degli interessi moratori.

Conseguentemente, si ritiene che, in presenza di dichiarazione presentata ai sensi della citata normativa per annualità in cui era stato notificato avviso di accertamento, non definitivo alla data del 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione del saldo da versare per fruire del "condono" occorra tener conto del totale dei versamenti effettuati a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, comprensivo, quindi, degli interessi applicati.




 

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