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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

Oggetto: imposte dirette; in particolare ravvedimento operoso

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 408/90

Un’azienda, a seguito di verbale della G.F. elevato nel corrente anno per l’anno d’imposta 1993, ha visto ridurre la perdita denunciata per quell’anno, di circa L. 15.000.000, per contabilizzazione di fatture derivanti da operazioni inesistenti.

Nell’anno 1994 la perdita originaria è stata utilizzata per ridurre il reddito complessivo.

Tale utilizzo si ritiene essere eliminabile utilizzando l’istituto del Ravvedimento Operoso ex art. 14 Legge 408/90 e dall’art. 9 D.P.R. 600/72 già nel corrente anno 1995.

SOLUZIONE PROSPETTATA

La parte ritiene possa avvalersi del Ravvedimento Operoso in quanto l’ultimo comma dell’art. 9 del D.P.R. 600/72 si riferisce, almeno così pare, ad accessi, ispezioni e verifiche per l’anno d’imposta che non inerisce l’utilizzo del Ravvedimento Operoso, bensì l’anno precedente in considerazione della circostanza che la verifica è già ultimata con emissione di P.V.C. che eccepisce l’improprio utilizzo di documenti di costo, ma non entra assolutamente nel merito dei comportamenti tenuti dal contribuente nell’esercizio successivo.

 

RISPOSTA

Oggetto: Imposte Dirette - Perdita originariamente dichiarata, rettificata dall’Amministrazione finanziaria, computata in diminuzione del reddito complessivo di un successivo periodo d’imposta - Dichiarazione integrativa ex art. 9, 8° c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla legittimità della presentazione di una dichiarazione dei redditi ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 9 del DPR n. 600/1973 - c.d. ravvedimento operoso - tendente a correggere l’importo della perdita di un periodo d’imposta precedente, già computata in diminuzione del reddito complessivo ai sensi dell’art. 102 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, nell’ipotesi di rettifica, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, della perdita originariamente dichiarata.

Il proponente il quesito ne sostiene la validità in quanto l’inibizione prevista nell’ultimo periodo del citato articolo, "sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche...", non avrebbe rilevanza, nel caso di specie, essendo stata svolta l’attività di controllo con riferimento ad un periodo d’imposta diverso da quello che verrebbe interessato dalla dichiarazione integrativa in parola.

La scrivente non può convenire con la preposta interpretazione.

Requisito per la legittimità della dichiarazione integrativa in esame, non potendosi sostenere un’interpretazione letterale restrittiva della norma, è l’iniziativa del contribuente di attivarsi, in mancanza della quale verrebbe, in proiezione, sostanzialmente vanificato tutto il sistema sanzionatorio così capillarmente costruito dal DPR richiamato.

Nel caso prospettato non è fondatamente contestabile che il contribuente sia giuridicamente a conoscenza degli effetti dell’avvenuto controllo, potendo un accertamento di una minor perdita aver rilievo, ai fini del recupero dell’imposta e dell’applicazione della relativa sanzione, esclusivamente con riferimento ad una successiva dichiarazione nella quale la perdita originariamente dichiarata sia stata computata in diminuzione del reddito complessivo.

Fermo restando quanto sopra, il soggetto interessato potrà comunque legittimamente correggere, ai sensi del citato comma ottavo, errori ed omissioni, relativi alle dichiarazioni in argomento, non interessati agli effetti giuridici della rettifica già operata.




 

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