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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte indirette; in particolare: IVA a rimborso: richiesta di fideiussioni da parte dell'ufficio IVA.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 30 e 38 bis del DPR 633/72.

La società A presenta una richiesta di rimborso infrannuale ex art. 38 bis 2° comma del DPR 633/72 con riferimento al 1° trimestre 1996

Il 2° ufficio Iva di Bologna, sulla scorta di un errata interpretazione della Circolare n. 19 del 11/08/1993, invita la società a produrre i documenti che comprovino il credito e a prestare due fidejussioni di cui:

a) la prima con validità due anni dalla data del rimborso, a garanzia dell'importo richiesto;

b) la seconda con validità sine die per Iva, interessi e pene pecuniarie minime in relazione ad un P.V.C. relativo alla verifica subita dalla società per gli anni 1991,1992,1993,1994.

Si richiede se la fidejussione richiesta dall'ufficio ed evidenziata sub b) sia legittima e conforme al disposto normativo.

 

 

 

SOLUZIONE PROSPETTATA

Indubbiamente la fidejussione richiesta dall'ufficio Iva ed indicata al punto a) che precede è dovuta, in quanto lo prevede espressamente l'art. 38 bis 1° comma del Dpr 633/72; non appare al contrario legittima la pretesa della fidejussione indicata al punto b) che precede.

La Circolare richiamata dall'ufficio (n. 19 del 11/8/93) regola gli adempimenti amministrativi e contabili degli uffici con riferimento all'art. 38 bis del Dpr 633/72 (esecuzione dei rimborsi).

L'art. 38 bis sopra richiamato disciplina i rimborsi annuali ed infrannuali Iva, prevedendo:

a) le garanzie che il richiedente il rimborso deve prestare (1° comma);

b) la possibilità di rimborso infrannuale (2° comma);

c) la sospensione dell'esecuzione del rimborso in presenza delle fattispecie penalmente rilevanti previste dall'art. 4 1° comma n. 5) L. 516/82 (3° comma);

d) le modalità di rimborso (4° e 5° comma);

e) l'obbligo imposto al contribuente, nel caso in cui successivamente al rimborso venga notificato un avviso di rettifica o accertamento, di versare, entro 60 giorni, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, con gli interessi, o, alternativamente, di prestare la garanzia prevista nel 2° comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo (6° comma).

Poiché l'unica parte dell'art. 38 bis che regola il caso di rimborsi per annualità oggetto di rettifica o accertamento è il 6° comma, che:

1) regola il caso di notifica di avviso di rettifica o accertamento (e non di P.V.C.) successivo al rimborso, per l'annualità oggetto di rimborso e non per altre;

2) prescrive l'obbligo da parte del contribuente al rimborso a meno che non presti idonea garanzia limitatamente alle somme che in base all'avviso risultano indebitamente rimborsate e non per quelle rimborsate o rimborsabili al di fuori delle annualità cui si riferisce l'avviso di rettifica e che non hanno, come nel caso di specie nulla a che vedere con tali annualità. E' evidente nel contesto della norma lo spirito di non arrecare danni all'operatore in presenza di avvisi di rettifica relativi alle annualità rimborsate, ma di garantirsi semplicemente per il rimborso in attesa della definizione del contenzioso.

Così stando le cose, non si comprende, nel caso prospettato su quale base giuridica l'ufficio abbia potuto interpretare la circolare ministeriale richiamata nel senso prospettato in premessa (doppia fidejussione a fronte dei rimborsi relativi ad annualità assoggettate a rettifica) e non estendere o amplificare obbligazioni non previste dalle norme (doppia fidejussione).

Ne consegue che la richiesta del 2° Ufficio Iva di Bologna di un seconda fidejussione sine die per Iva, interessi e pene pecuniarie minime in relazione ad un P.V.C. relativo ad anni diversi da quelli per cui è stato richiesto il rimborso, discostandosi dal disposto normativo e disattendendo lo stesso contenuto della circolare, è per quanto detto oltre che illegittima, iniquamente dannosa al contribuente che in caso di incapacità di ottenere fidejussioni illimitate (due fidejussioni per la medesima obbligazione), rischia la limite di essere dichiarato insolvente per tale incapacità ad esclusiva causa dell'insolvenza dell'amministrazione.

L'assurdità di tale pretestuosa oltre che dannosa pretesa manifesta inoltre la propria iniquità, nel caso di specie, laddove si pensi all'identica situazione in cui il rimborso sia già avvenuto e successivamente venga emesso un "avviso di rettifica" relativo ad annualità pregresse a quelle in cui il rimborso si riferisce; in tali casi, ovviamente, non può essere richiesta nessuna fidejussione ulteriore per il rimborso effettuato.

 

 

RISPOSTA

Imposta sul valore aggiunto. IVA a rimborso, richiesta di fidejussioni da parte dell'Ufficio IVA. Artt. 30 e 38 bis D.P.R. 633/72.

La questione sottoposta a questa Direzione, nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d'intesa sottoscritto con gli ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, riguarda l'operato di un Ufficio IVA, il quale, a fronte di una richiesta di rimborso ex art. 38 bis D.P.R. 633/72, relativa ad una determinata annualità d'imposta (nel caso prospettato, rimborso infrannuale del primo trimestre 1996), essendo presenti carichi pendenti per altre annualità d'imposta (processo verbale per anni 1991/92/93/94), ha richiesto, al fine di procedere alla liquidazione dello stesso, un'ulteriore garanzia sine die fino all'ammontare del rimborso medesimo.

In merito a quanto sopra si precisa che l'Ufficio IVA è vincolato a tale comportamento dal dettato della circolare n. 19 del 12 agosto 1993 che al paragrafo "carichi pendenti" punto 1.6, testualmente recita: "in presenza di carichi pendenti l'Ufficio provvede a comunicare al contribuente la sospensione temporanea del rimborso e lo invita a definire le pendenze o in alternativa a garantirle a tempo indeterminato con apposita fidejussione o equivalente garanzia".

La citata circolare precisa che, a stretto rigore, nel concetto di carico pendente rientrano gli accertamenti, le rettifiche, le irrogazioni sanzioni, i processi verbali notificati e ogni altra pendenza risultante dalle informazioni dell'Anagrafe tributaria o da altri elementi esistenti in ufficio, per i quali, a norma dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440..." e che il contribuente deve garantire "il tributo, gli interessi, le pene pecuniarie e le sopratasse, nella misura massima edittale ove non sia stato emesso relativo provvedimento di irrogazione..."

Peraltro, il contenuto della ripetuta circolare n. 19 è stato ribadito dalla Circolare n. 143 dell'11 agosto 1994 che ha chiarito che la richiesta di apposite garanzie deve essere limitata ai soli carichi pendenti inerenti all'imposta sul valore aggiunto (da ultimo anche R.M. 4 gennaio 1996 n. 1/E della Direzione Centrale Affari Giuridici e del Contenzioso).

Il contribuente dovrà, quindi, presentare sia la fidejussione biennale prevista dall'art. 38 bis a garanzia del rimborso richiesto sia la fidejussione per i carichi pendenti.

Quest'ultima dovrà corrispondere all'ammontare del rimborso, ove inferiore al credito vantato dall'Amministrazione, e dovrà avere durata e validità fino alla definizione dei contesti, al fine di non incorrere nella sospensione del rimborso medesimo mediante fermo amministrativo disposto dal Direttore dell'Ufficio IVA competente.

Resta inteso, naturalmente, che è fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare un'unica fidejussione, nella quale le due distinte garanzie - la prima atta a consentire all'Amministrazione finanziaria di pervenire all'immediato recupero delle somme rimborsate in caso di notifica di un atto amministrativo entro i due anni dalla liquidazione del rimborso, la seconda finalizzata a garantire l'Erario fino alla definizione del carico pendente all'atto della liquidazione del rimborso - potranno e dovranno essere diversamente regolamentate, in funzione delle loro specifiche finalità e funzioni.




 

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