Quesito:
OGGETTO: Imposte indirette; in particolare: IVA a rimborso:
richiesta di fideiussioni da parte dell'ufficio IVA.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 30 e 38 bis del DPR 633/72.
La società A presenta una richiesta di rimborso infrannuale
ex art. 38 bis 2° comma del DPR 633/72 con riferimento al 1° trimestre 1996
Il 2° ufficio Iva di Bologna, sulla scorta di un errata interpretazione
della Circolare n. 19 del 11/08/1993, invita la società a produrre i
documenti che comprovino il credito e a prestare due fidejussioni di cui:
a) la prima con validità due anni dalla data del rimborso,
a garanzia dell'importo richiesto;
b) la seconda con validità sine die per Iva, interessi
e pene pecuniarie minime in relazione ad un P.V.C. relativo alla verifica subita
dalla società per gli anni 1991,1992,1993,1994.
Si richiede se la fidejussione richiesta dall'ufficio ed evidenziata
sub b) sia legittima e conforme al disposto normativo.
SOLUZIONE PROSPETTATA
Indubbiamente la fidejussione richiesta dall'ufficio Iva ed
indicata al punto a) che precede è dovuta, in quanto lo prevede espressamente
l'art. 38 bis 1° comma del Dpr 633/72; non appare al contrario legittima la
pretesa della fidejussione indicata al punto b) che precede.
La Circolare richiamata dall'ufficio (n. 19 del 11/8/93) regola
gli adempimenti amministrativi e contabili degli uffici con riferimento all'art.
38 bis del Dpr 633/72 (esecuzione dei rimborsi).
L'art. 38 bis sopra richiamato disciplina i rimborsi annuali
ed infrannuali Iva, prevedendo:
a) le garanzie che il richiedente il rimborso deve prestare
(1° comma);
b) la possibilità di rimborso infrannuale (2° comma);
c) la sospensione dell'esecuzione del rimborso in presenza
delle fattispecie penalmente rilevanti previste dall'art. 4 1° comma n. 5)
L. 516/82 (3° comma);
d) le modalità di rimborso (4° e 5° comma);
e) l'obbligo imposto al contribuente, nel caso in cui
successivamente al rimborso venga notificato un avviso di rettifica o accertamento,
di versare, entro 60 giorni, le somme che in base all'avviso stesso risultano
indebitamente rimborsate, con gli interessi, o, alternativamente, di prestare
la garanzia prevista nel 2° comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo (6° comma).
Poiché l'unica parte dell'art. 38 bis che regola il
caso di rimborsi per annualità oggetto di rettifica o accertamento è
il 6° comma, che:
1) regola il caso di notifica di avviso di rettifica o
accertamento (e non di P.V.C.) successivo al rimborso, per l'annualità
oggetto di rimborso e non per altre;
2) prescrive l'obbligo da parte del contribuente al rimborso
a meno che non presti idonea garanzia limitatamente alle somme che in base
all'avviso risultano indebitamente rimborsate e non per quelle rimborsate
o rimborsabili al di fuori delle annualità cui si riferisce l'avviso
di rettifica e che non hanno, come nel caso di specie nulla a che vedere con
tali annualità. E' evidente nel contesto della norma lo spirito di
non arrecare danni all'operatore in presenza di avvisi di rettifica relativi
alle annualità rimborsate, ma di garantirsi semplicemente per il rimborso
in attesa della definizione del contenzioso.
Così stando le cose, non si comprende, nel caso prospettato
su quale base giuridica l'ufficio abbia potuto interpretare la circolare ministeriale
richiamata nel senso prospettato in premessa (doppia fidejussione a fronte dei
rimborsi relativi ad annualità assoggettate a rettifica) e non estendere
o amplificare obbligazioni non previste dalle norme (doppia fidejussione).
Ne consegue che la richiesta del 2° Ufficio Iva di Bologna
di un seconda fidejussione sine die per Iva, interessi e pene pecuniarie minime
in relazione ad un P.V.C. relativo ad anni diversi da quelli per cui è
stato richiesto il rimborso, discostandosi dal disposto normativo e disattendendo
lo stesso contenuto della circolare, è per quanto detto oltre che illegittima,
iniquamente dannosa al contribuente che in caso di incapacità di ottenere
fidejussioni illimitate (due fidejussioni per la medesima obbligazione), rischia
la limite di essere dichiarato insolvente per tale incapacità ad esclusiva
causa dell'insolvenza dell'amministrazione.
L'assurdità di tale pretestuosa oltre che dannosa pretesa
manifesta inoltre la propria iniquità, nel caso di specie, laddove si
pensi all'identica situazione in cui il rimborso sia già avvenuto e successivamente
venga emesso un "avviso di rettifica" relativo ad annualità
pregresse a quelle in cui il rimborso si riferisce; in tali casi, ovviamente,
non può essere richiesta nessuna fidejussione ulteriore per il rimborso
effettuato.
RISPOSTA
Imposta sul valore aggiunto. IVA a rimborso, richiesta di
fidejussioni da parte dell'Ufficio IVA. Artt. 30 e 38 bis D.P.R. 633/72.
La questione sottoposta a questa Direzione, nell'ambito delle
procedure di consultazione definite con il protocollo d'intesa sottoscritto
con gli ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, riguarda l'operato
di un Ufficio IVA, il quale, a fronte di una richiesta di rimborso ex art. 38
bis D.P.R. 633/72, relativa ad una determinata annualità d'imposta (nel
caso prospettato, rimborso infrannuale del primo trimestre 1996), essendo presenti
carichi pendenti per altre annualità d'imposta (processo verbale per
anni 1991/92/93/94), ha richiesto, al fine di procedere alla liquidazione dello
stesso, un'ulteriore garanzia sine die fino all'ammontare del rimborso medesimo.
In merito a quanto sopra si precisa che l'Ufficio IVA è
vincolato a tale comportamento dal dettato della circolare n. 19 del 12 agosto
1993 che al paragrafo "carichi pendenti" punto 1.6, testualmente recita:
"in presenza di carichi pendenti l'Ufficio provvede a comunicare al contribuente
la sospensione temporanea del rimborso e lo invita a definire le pendenze o
in alternativa a garantirle a tempo indeterminato con apposita fidejussione
o equivalente garanzia".
La citata circolare precisa che, a stretto rigore, nel concetto
di carico pendente rientrano gli accertamenti, le rettifiche, le irrogazioni
sanzioni, i processi verbali notificati e ogni altra pendenza risultante dalle
informazioni dell'Anagrafe tributaria o da altri elementi esistenti in ufficio,
per i quali, a norma dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440..."
e che il contribuente deve garantire "il tributo, gli interessi, le pene
pecuniarie e le sopratasse, nella misura massima edittale ove non sia stato
emesso relativo provvedimento di irrogazione..."
Peraltro, il contenuto della ripetuta circolare n. 19 è
stato ribadito dalla Circolare n. 143 dell'11 agosto 1994 che ha chiarito che
la richiesta di apposite garanzie deve essere limitata ai soli carichi pendenti
inerenti all'imposta sul valore aggiunto (da ultimo anche R.M. 4 gennaio 1996
n. 1/E della Direzione Centrale Affari Giuridici e del Contenzioso).
Il contribuente dovrà, quindi, presentare sia la fidejussione
biennale prevista dall'art. 38 bis a garanzia del rimborso richiesto sia la
fidejussione per i carichi pendenti.
Quest'ultima dovrà corrispondere all'ammontare del rimborso,
ove inferiore al credito vantato dall'Amministrazione, e dovrà avere
durata e validità fino alla definizione dei contesti, al fine di non
incorrere nella sospensione del rimborso medesimo mediante fermo amministrativo
disposto dal Direttore dell'Ufficio IVA competente.
Resta inteso, naturalmente, che è fatta salva la possibilità
per il contribuente di presentare un'unica fidejussione, nella quale le due
distinte garanzie - la prima atta a consentire all'Amministrazione finanziaria
di pervenire all'immediato recupero delle somme rimborsate in caso di notifica
di un atto amministrativo entro i due anni dalla liquidazione del rimborso,
la seconda finalizzata a garantire l'Erario fino alla definizione del carico
pendente all'atto della liquidazione del rimborso - potranno e dovranno essere
diversamente regolamentate, in funzione delle loro specifiche finalità
e funzioni.
|