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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: perdite di società in accomandita semplice.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 8 comma 2 D.P.R. 917/86.

Si pone il caso di una S.A.S. in contabilità ordinaria, con capitale di 10 milioni, a partecipazione partitetica tra i due soci accomandatario eaccomandante.

Esercizio 1994 perdita da bilancio e fiscale di L. 20 milioni: il riparto avviene (come da istruzioni Mod. 750) socio accomandatario perdita di 15 milioni, socio accomandante perdita L. 5 milioni.

Anno 1995: ulteriore perdita da bilancio e fiscale di 20 milioni.

La perdita viene suddivisa come per il 1994 o il socio accomandante avendo già azzerato la sua quota di capitale con la perdita 1994 non può più detrarre la perdita ‘95, che pertanto viene imputata al solo socio accomandatario e per l’intero importo?

 

 

SOLUZIONE PROSPETTATA

Poiché l’Art. 7 del Testo Unico sancisce l’autonomia di ogni anno solare, sotto il profilo dell’obbligazione tributaria, si ritiene che la disposizione dell’Art. 8 comma 2, ultima parte, debba essere riferita al singolo periodo d’imposta; d’altra parte anche sotto il profilo civilistico si ritiene che non vi siano norme ostative a tale interpretazione.

 

RISPOSTA

Imposte sui redditi. Perdite di società in accomandita semplice - Deducibilità da parte del socio accomandatario, Art. 8, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla possibilità per il socio accomandante di società in accomandita semplice, in caso di più esercizi consecutivi con risultato di gestione negativo, di dedurre in ciascun periodo d’imposta perdite per la parte che non eccede la sua partecipazione, ovvero alla possibilità per il socio accomandatario, di dedurre le intere perdite qualora l’accomandante abbia dedotto una perdita pari alla propria quota sul capitale sociale.

Al riguardo si osserva che la fattispecie è disciplinata dall’art. 8, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che fissa il limite di deducibilità delle perdite, per ciascun socio delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, nella proporzione stabilita dall’art. 5 dello stesso T.U., e circoscrive ai soci accomandatari la possibilità della deduzione per la parte eccedente l’ammontare del capitrale sociale.

Ad avviso della scrivente la misura massima deducibile per il socio accomandante, pari alla quota di partecipazione al capitale sociale, è riferita a ciascun periodo d’imposta, singolarmente considerato, in virtù del principio di autonomia temporale dell’obbligazione tributaria, sancito dall’art. 7, comma1, del ripetuto T.U., sempreché beninteso il capitale sociale sia stato nel frattempo debitamente ricostituito.

Appare opportuno sottolienare, comunque, che, per effetto della modifica introdotta dall’art. 29 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al comma 3 del citato art. 8, le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice possono essere computate in diminuzione, nello stesso periodo d’imposta, da redditi della stessa categoria e, per la diffferenza, nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’importo che trovi capienza nei redditi della medesima categoria.




 

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