Quesito:
OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: perdite di società
in accomandita semplice.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 8 comma 2 D.P.R. 917/86.
Si pone il caso di una S.A.S. in contabilità ordinaria,
con capitale di 10 milioni, a partecipazione partitetica tra i due soci accomandatario
eaccomandante.
Esercizio 1994 perdita da bilancio e fiscale di L. 20 milioni:
il riparto avviene (come da istruzioni Mod. 750) socio accomandatario perdita
di 15 milioni, socio accomandante perdita L. 5 milioni.
Anno 1995: ulteriore perdita da bilancio e fiscale di 20 milioni.
La perdita viene suddivisa come per il 1994 o il socio accomandante
avendo già azzerato la sua quota di capitale con la perdita 1994 non
può più detrarre la perdita ‘95, che pertanto viene imputata al
solo socio accomandatario e per l’intero importo?
SOLUZIONE PROSPETTATA
Poiché l’Art. 7 del Testo Unico sancisce l’autonomia
di ogni anno solare, sotto il profilo dell’obbligazione tributaria, si ritiene
che la disposizione dell’Art. 8 comma 2, ultima parte, debba essere riferita
al singolo periodo d’imposta; d’altra parte anche sotto il profilo civilistico
si ritiene che non vi siano norme ostative a tale interpretazione.
RISPOSTA
Imposte sui redditi. Perdite di società in accomandita
semplice - Deducibilità da parte del socio accomandatario, Art. 8, comma
2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla
possibilità per il socio accomandante di società in accomandita
semplice, in caso di più esercizi consecutivi con risultato di gestione
negativo, di dedurre in ciascun periodo d’imposta perdite per la parte che non
eccede la sua partecipazione, ovvero alla possibilità per il socio accomandatario,
di dedurre le intere perdite qualora l’accomandante abbia dedotto una perdita
pari alla propria quota sul capitale sociale.
Al riguardo si osserva che la fattispecie è disciplinata
dall’art. 8, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che fissa il limite di deducibilità
delle perdite, per ciascun socio delle società in nome collettivo e delle
società in accomandita semplice, nella proporzione stabilita dall’art.
5 dello stesso T.U., e circoscrive ai soci accomandatari la possibilità
della deduzione per la parte eccedente l’ammontare del capitrale sociale.
Ad avviso della scrivente la misura massima deducibile per
il socio accomandante, pari alla quota di partecipazione al capitale sociale,
è riferita a ciascun periodo d’imposta, singolarmente considerato, in
virtù del principio di autonomia temporale dell’obbligazione tributaria,
sancito dall’art. 7, comma1, del ripetuto T.U., sempreché beninteso il
capitale sociale sia stato nel frattempo debitamente ricostituito.
Appare opportuno sottolienare, comunque, che, per effetto della
modifica introdotta dall’art. 29 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al comma 3 del citato art. 8, le
perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo
e in accomandita semplice possono essere computate in diminuzione, nello stesso
periodo d’imposta, da redditi della stessa categoria e, per la diffferenza,
nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’importo che
trovi capienza nei redditi della medesima categoria.
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