Quesito:
OGGETTO: Imposte Indirette; in particolare: IVA esportazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: artt. 8 lett. a); art. 41, 1° comma,
art. 47, 3° comma del DPR 633/72.
Il Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane dispone
l’accesso presso la società A di due funzionari della Dogana al fine
di verificare la regolare costituzione ed utilizzo del plafond IVA ano 1995.
Nel corso del controllo, i verbalizzanti hanno tra l’altro constatato che per
alcune esportazioni di cui all'art. 8 lett. a) DPR 633/72, mancava, tra i documenti
prodotti della società per l'anno 1994, la certificazione dell'avventura
esportazione che, in base all'art. 8 lett. a) del DPR 633/72, può risultare
vuoi dal documento doganale vuoi dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale
su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla d'accompagnamento.
Per tale infrazione i verificatori hanno comminato la sanzione
prevista dall'art. 41, 1° comma del DPR 633/72, anziché, come sarebbe
stato corretto ad avviso degli scriventi, l'art. 47 n. 3 del DPR 633/72.
Si richiede se l'impostazione seguita dai verificatori sia
corretta.
SOLUZIONE PROSPETTATA
L'art. 1/633 (operazioni imponibili) definisce quali "operazioni
imponibili" quelle effettuate nel territorio dello Stato.
L'art. 7/633 (territorialità dell'imposta) all'ultimo
comma enuncia che "non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni all'esportazione ... omissis".
L'art. 8/633 (cessioni all'esportazione) considera tali le
cessioni che soggiacciono alle seguenti condizioni:
A) nell'ipotesi di cui all'art. 8 1° comma lett. a):
1° condizione: che siano eseguite mediante trasporto o spedizione
dei beni fuori dal territorio della CEE a cura del cedente;
2° condizione: che l'esportazione risulti da documento doganale
o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura
ovvero su un esemplare della bolla dl accompagnamento
A) nell'ipotesi di cui all'art. 8 1° comma lett. b):
1° condizione: che siano eseguite mediante trasporto o spedizione
dei beni fuori dal territorio della CEE a cura del cessionario;
2° condizione: che l'esportazione risulti avvenuta entro 90
gg. dalla consegna mediante vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un
esemplare della fattura. L'art. 21/633 (fatturazione delle operazioni) enuncia
al 5° e 6° comma:
"la fattura deve essere emessa anche per le cessioni ... omissis
... non imponibili di cui all'art. 8 - 8 bis e 9 ... omissis.
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ... omissis
..., l’imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente
alle indicazioni della fattura".
L'art. 23/633 (registrazione della fattura) indica termini
e modalità di registrazione.
L'art. 26/633 (variazione dell'imponibile o dell'imposta) non
prevede la rettifica per il caso in esame [art. 8, 1° comma lett. a)], bensì
solo per l'art. 8 1° comma lett. b), per effetto di quanto disposto dall'art.
46/633.
L'art. 46/633, che tratta "specificatamente" delle "violazioni
relative all'esportazione", assorbendo l'intera materia:
a) prevede specifiche sanzioni solo ed esclusivamente
per il caso della mancata dimostrazione dell’avvenuta esportazione nei termini
ex art. 8 1 ° comma lett. b), stabilendo, a carico del cedente i beni, quali
specifico comportamento la possibilità di regolarizzazione della fattura
(ex art. 26) ai fini dell'inapplicabilità della sanzione (art. 46,
2° comma);
b) diversamente nulla si dispone per la mancanza del
documento doganale da cui risulti l'avvenuta esportazione ex art. 8 1°, comma
lett. a) né ai fini della regolarizzazione né tantomeno ai fini
sanzionatori.
Ne consegue che non essendo prevista una specifica sanzione
per l’art. 8 1° comma lett. a) in caso di non possesso del documento dimostrativo,
sia applicabile la sanzione residuale prevista dall'art. 47 1° comma n. 3) (salvo
il caso di falsa fatturazione (art. 21, 6° comma), tutta da dimostrare). Nel
caso di specie, pertanto, l’applicata norma sanzionatoria di cui all'art. 41
1° comma (che sanziona la mancata fatturazione delle operazioni imponibili)
nulla ha a che vedere con la violazione accertata [operazioni non imponibili
ex art. 8 1° comma lett. a)]; per dette operazioni sono state regolarmente emesse
fatture ancorché al momento dell'accesso esse fossero prive del documento
dimostrativo dell’avvenuta esportazione fuori dal territorio doganale (oggi
i confini europei).
Conclusivamente, poiché tutti gli adempimenti richiesti
alla società nel caso di specie sono stati eseguiti in modo consequenziale
nei rispettivi termini e con le previste modalità indicate dalla legge
IVA. NE CONSEGUE, in ossequio al principio generale che per ogni violazione
è stabilita la relativa sanzione, che per il mancato possesso dei documenti
comprovanti l'esportazione di cui all'art. 8 1° comma lett. a) non ancora pervenuti
o mancanti all'atto dell'ispezione, non essendo stata prevista specifica sanzione
e non prevedendosi l'assolvimento dell'IVA, così come invece esplicitamente
previsto per l'art. 8 1° comma lett. b) dall’art. 46, 1° e 2° comma, risulti
applicabile esclusivamente la sanzione residuale prevista dall'art. 47/633 n.
3).
RISPOSTA
I.V.A. Articolo 8, lett. a), del DPR 26 ottobre 1973, n.
633.
Esportazioni. Mancanza di prova. Sanzioni applicabili.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d’intesa sottoscritto con gli ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna è stato chiesto di conoscere il parere di questa Direzione regionale
in ordine alla legittimità dell’applicazione, nei casi di mancata dimostrazione
dell’avvenuta esportazione ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del DPR 26
ottobre 1972, n. 633, della sanzione prevista dall’art. 41, primo comma, seconda
parte, del medesimo DPR a fronte della violazione di emissione della fattura
senza indicazione dell’imposta.
Al riguardo, premesso che il menzionato articolo 8: stabilisce
che gli operatori debbono provare l'avvenuta esportazione mediante documento
doganale ovvero vidimazione apposta su un esemplare della fattura o della bolla
di accompagnamento, si osserva che in materia della rilevanza delle prove, la
soppressa Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari ha
avuto modo di fornire gli opportuni chiarimenti in diverse occasioni.
Per la soluzione del quesito posto appare utile richiamare
l'avviso espresso dal Capi degli Ispettorati Compartimentali delle Tasse e II.II.
sugli Affari, nel corso della riunione del 9, 10 ed 11 giugno 1987.
In tale occasione, si esaminò quali fossero i mezzi
di prova idonei, in mancanza dei quali "gli uffici doganali italiani sono
tenuti a darne immediata comunicazione all’Ufficio IVA competente al fine del
recupero d’imposta, presumendosi, in tali casi, le merci non uscite dal territorio
doganale".
Ciò stante, la scrivente, nel rappresentare come l’irrogazione
della sanzione prevista dal citato articolo 41, primo comma, seconda parte,
rifletta un comportamento comune a tutti gli uffici IVA, reputa non condivisibile
l’avviso espresso da codesto Ordine in merito all’applicabilità della
sanzione di carattere residuale di cui all’articolo 47, n. 3 del decreto IVA,
atteso che, come emerge dall'orientamento sopra riportato, la questione dedotta
si considera equiparabile alle cessioni di beni imponibili effettuate nel territorio
dello Stato.
Parimenti non si condividono le eccezioni mosse in ordine alla
ritenuta ricorrenza dell'articolo 46/633 (violazioni relative alle esportazioni)
in quanto, nella fattispecie, si versa in ipotesi estranee al concetto stesso
di "esportazione" (ovvero di "cessioni intracomunitarie") assumendosi i beni
come "non usciti" fuori del territorio della Comunità Economica Europea
(ovvero fuori dello Stato).
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