Quesito:
OGGETTO: Imposte indirette; in particolare: imposta di registro
- recesso del socio da società in nome collettivo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 131/86, Art. 4, lettera d),
numero 2.
Come deve essere tassato il recesso di un socio da una società
in nome collettivo con assegnazione di una somma di denaro?
SOLUZIONE PROSPETTATA
L'ufficio del registro di ... ritiene che il recesso del socio
vada tassato con l'aliquota del 3% (art. 9 della tariffa) configurandosi una
vera e propria cessione di azienda. Ad avviso dello scrivente tale interpretazione
non trova alcuna rispondenza normativa né tantomeno giurisprudenziale,
configurandosi anzi come atto impositorio arbitrario nei confronti del contribuente.
Si chiede pertanto un intervento urgente da parte di codesta Direzione regionale
al fine di chiarire definitivamente il problema.
RISPOSTA:
Imposta di registro. Recesso del socio da società
in nome collettivo. Trattamento tributario.
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d(intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna è stato chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile,
ai fini dell'imposta di registro, all'atto di recesso di un socio di una società
in nome collettivo, a fronte del quale viene assegnata una somma di denaro allo
stesso socio recedente.
Quanto sopra in relazione alla tesi dedotta da un Ufficio del
Registro della regione, secondo il quale si verterebbe in materia di cessione
di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'aliquota del 3 per cento
prevista dell'articolo 9 della Tariffa parte prima, allegata al vigente Testo
Unico, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Esaminata la questione, si rende necessario prendere in considerazione
due diverse ipotesi, ai fini di una esaustiva soluzione della fattispecie, non
rinvenendosi dal testo del quesito alcun cenno alle modalità di liquidazione
della quota.
Ove la menzionata liquidazione avvenga con denaro sociale ed
in conformità al disposto dell'articolo 2289 del codice civile, sull'ammontare
della somma assegnata al socio è dovuta l'imposta di registro nella misura
dell'1 per cento, giusta la previsione di cui all'art. 4, lettera d), numero
2, della Tariffa, parte prima, allegata al citato Testo Unico.
Ove, invece, la corresponsione della somma venga effettuata
dagli altri soci con denari propri - e gli stessi subentrino nelle quote del
socio uscente, così configurandosi una cessione di quote sociali sarà
dovuta la tassa su contratti di borsa, nella misura di £. 140 per ogni £. 100.000,
giusta la previsione di cui alla lettera a), punto 1, della vigente Tabella
A, di cui alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 e successive modificazioni.
Così definita la casistica nella quale può rientrare
la fattispecie prospettata, questa Direzione Regionale esclude che possa ravvisarsi
la cessione di un ramo di azienda (rectius: cessione di quota-parte d'azienda).
Si comunica che in ordine alla questione dedotta la scrivente,
a seguito di specifica richiesta di parere prodotta da un professionista, ha
già avuto modo di far conoscere il proprio avviso all'Ufficio del Registro
interessato.
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