Quesito:
OGGETTO: imposte indirette, in particolare imposta sul valore
aggiunto. Edilizia, fatturazione acconti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 6; tabella A parte III. Dpr.
633/72.
Un’impresa costruttrice ha in corso di acquisto un’area fabbricabile,
destinata alla costruzione di fabbricati da adibire ad abitazioni non di lusso,
secondo i criteri di cui al D.M. 2/8/1969.
L’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi dell’anno
1996, ad avvenuto rilascio della relativa licenza di costruzione da part del
Comune.
L’impresa costruttrice intende alienare i fabbricati di futura
edificazione, con applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto con l’aliquota
ridotta del 10% prevista per la costruzione di abitazioni qualificate "non
di lusso", ossia aventi i requisiti richiesti dall’art. 13 della Legge
n. 408 del 2/7/1949 (c.d. "Legge Tupini"), ovvero con aliquota 4%,
se i futuri acquirenti intendono destinare l’immobile ad abitazione principale.
Ci si chiede se, all’atto della stipulazione del contratto
preliminare o della promessa di vendita, sia possibile applicare l’aliquota
IVA del 10% ancorché al momento della promessa, l’impresa costruttrice
abbia regolarmente richiesto ma non abbia ancora ottenuto la licenza di costruzione.
In altre parole, ci si chiede se l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’IVA
(10 o 4%) possa esser fatta valere in sede di fatturazione dell’acconto, contestualmente
alla promessa di vendita – considerato che il costruttore nella promessa di
vendita dichiara di voler costruire sull’area fabbricati non di lusso, secondo
i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici del 2/8/1969 – o se invece l’ottenimento
della licenza edilizia sia condizione indispensabile per poter fruire della
agevolazione stessa.
RISPOSTA
I.V.A. Edilizia. Concessione edilizia non ancora rilasciata
dal Comune. Applicabilità, o meno, dell’aliquota agevolata in sede di
fatturazione di acconti.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo
d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna sono stati richiesti chiarimenti in ordine all’applicabilità
dell’aliquota agevolata, nelle attuali misure del 4 e del 10 per cento, in sede
di fatturazione degli acconti versati al momento della conclusione del contratto
preliminare di vendita di case di civile abitazione non di lusso di futura edificazione,
per la costruzione delle quali l’impresa ha richiesto, ma non ancora ottenuto,
la prescritta concessione edilizia.
Al riguardo la scrivente fa presente che, pur propendendo per
l’applicabilità delle aliquote agevolate di che trattasi, ha ritenuto
di dover interessare la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il
Contenzioso Tributario attesa l’esistenza di talune perplessità emerse
in sede di esame della questione.
Al fine, comunque, di fornire, nelle more, una risposta interlocutoria
al quesito posto, la scrivente reputa opportuno riportare il contenuto della
nota inviata al suddetto Centrale Ufficio, riservandosi di rendere note le determinazioni
ministeriali non appena perverranno.
"la questione sottoposta a questa Direzione nell’ambito
delle procedure di consultazione definite con il protocollo d’intesa sottoscritto
con gli ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia-Romagna, riguarda l’applicazione
dell’aliquota ridotta del 10 o 4 per cento agli acconti versati dagli acquirenti
all’atto della conclusione del contratto preliminare di vendita di case di abitazione
non di lusso di futura edificazione, per la costruzione delle quali, al momento
del preliminare, l’impresa ha richiesto, ma non ancora ottenuto, la licenza
di costruzione.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che l’art. 3,
comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel modificare la nota II-bis
art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro,
approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131, consente l’applicazione dell’aliquota
agevolata sugli acconti versati dall’acquirente a condizione che lo stesso dichiari
in sede di contratto preliminare che i requisiti perla concessione del beneficio
fiscale sussisteranno con riferimento al momento in cui verrà stipulato
il contratto definitivo.
Tale disposizione comporta un’estensione delle agevolazioni
preesistenti (cfr. le istruzioni impartite con circolare ministeriale n. 1/E
del 2 marzo 1994), in base alle quali era consentito – sussistendo, già
all’atto della stipula del contratto preliminare, il requisito dell’ubicazione
dell’immobile nel comune di residenza o di svolgimento dell’attività
lavorativa dell’acquirente – che gli acconti fossero fatturati ad aliquota agevolata
solo se al momento della conclusione del preliminare quest’ultimo avesse espressamente
dichiarato che al momento della stipula del contratto definitivo non sarebbe
comunque risultato possessore di altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo
ad abitazione.
Veniva, peraltro, prevista – e deve ritenersi tuttora confermata
– la possibilità che il cedente emetta una nota di variazione in diminuzione,
ai sensi dell’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, qualora l’acquirente
solo all’atto del contratto definitivo dichiari la sussistenza dei requisiti
richiesti, onde consentire l’applicazione dell’aliquota ridotta sull’intero
corrispettivo della cessione.
Nell’ottica della richiamata, più ampia portata del
favor legis, si ritiene che alla fattispecie de qua, non espressamente contemplata
dal legislatore, possa essere estesa la nuova disposizione dell’art. 3, comma
131, della citata legge n. 549/1995, con la conseguenza che gli acconti potranno
essere fatturati con l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 o del 4 per
cento.
In effetti, con la stipula del contratto preliminare, che trova
la più frequente applicazione proprio nel campo immobiliare, le parti
si propongono di realizzare un certo risultato economico e aggiunte .................
vincolano reciprocamente ad attuarlo senza possibilità (salvo modifiche
........................ al momento della stipula definitiva) di ulteriori discussioni
per decidere punti essenziali dell’accordo precedentemente sottoscritto.
Poiché tra tali punti deve sicuramente comprendersi
la sussistenza, in capo all’immobile, dei requisiti fissati dal già citato
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 e tenuto conto che
l’impresa venditrice si impegna, per obbligo contrattuale e nel rispetto delle
disposizioni previste dagli artt. 1346-1349 del Codice Civile, a cedere un immobile
che – anche se non è ancora intervenuto l’indispensabile riconoscimento
del competente organo comunale – avrà tali requisiti, non sembrano sussistere
motivi ostativi all’applicabilità della stessa aliquota agevolata all’acconto
pagato ancorché, a tal momento, non risulti essere stata rilasciata l’attestazione
del competente organo comunale.
Pur tuttavia, non si sottacciono, al riguardo, talune perplessità
che sorgono sulla base delle considerazioni che seguono.
La menzionata novella legislativa attiene esclusivamente alla
sussistenza dei requisiti c.d. soggettivi, quelli, cioè, riferibili a
determinate situazioni caratterizzanti la persona dell’acquirente, nulla prevedendo
in ordine alle condizioni di sussistenza, al momento della conclusione del contratto
preliminare, del requisito oggettivo, relativo alle caratteristiche della casa
di civile abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al ripetuto decreto
in data 2 agosto 1969.
Il silenzio osservato dal legislatore a tale riguardo potrebbe
precludere di pervenire, in via analogica, ai medesimi effetti scaturenti dalla
espressa previsione operata in ordine ai requisiti soggettivi e, conseguentemente,
potrebbe comportare la non concedibilità dei benefici fiscali nel caso
in cui non risulti ancora rilasciata dal Comune la concessione edilizia attestativa
delle caratteristiche dell’edificanda struttura.
In buona sostanza, se il legislatore ha ritenuto di dover espressamente
disciplinare gli effetti della (momentanea) assenza dei requisiti soggettivi
ai fini del riconoscimento della minore aliquota, una equivalente disposizione
ben poteva essere emanata in ordine alla (momentanea) mancanza del requisito
oggettivo ove si fosse voluto accordare, anche in tale ipotesi, lo stesso trattamento
agevolativo.
Trattandosi di questione di massima, la scrivente reputa opportuno
sottoporre l’esposta problematica all’esame ed alle valutazioni di codesta Direzione
Centrale al fine di conoscerne il definitivo avviso al riguardo".
|