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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

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OGGETTO: Imposte dirette; in particolare trasformazione di società commerciale in società semplice - art. 54 DPR 917/87

Normativa di riferimento: ex art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

La trasformazione di società commerciale immobiliare (sia di capitali che di persone) in società semplice costituisce destinazione dei beni (immobili) a finalità estranee all’attività di impresa con conseguente tassazione delle plusvalenze emergenti?

 

RISPOSTA

Imposte sui redditi. Trasformazione di società

Con lettera del 29 giugno 1995 la S.V. ha chiesto di conoscere se la destinazione di beni immobili a finalità estranee all’attività di impresa, a seguito di trasformazione di società di capitali o di persona, esercente attività immobiliare, in società semplice, dia luogo a plusvalenze imponibili, ex art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Occorre premettere che, dal punto di vista civilistico, si è dubitato, in passato, della possibilità di porre in essere la trasformazione in cui in premessa, argomentando dalla formulazione letterale dell’articolo 2498 c.c. che, come è noto, nulla dispone al riguardo limitandosi a disciplinare l’opposta ipotesi di trasformazione di una S.n.c. o di una S.a.s. in una società avente personalità giuridica.

Le suddette perplessità sembrano ormai superate e pare prevalente la tesi secondo cui è ammessa, ove l’oggetto sociale lo consenta, o previo adeguamento dello stesso, anche la trasformazione di una società di capitali in società semplice, non comportando ciò alcun pregiudizio per i creditori garantiti dalla sopravvenuta responsabilità personale ed illimitata dei soci.

Dal punto di vista tributario l’articolo 122 del citato Testo unico sembra, ad una prima lettura, consentire qualsivoglia tipo di trasformazione societaria in regime di neutralità fiscale, vale a dire senza che, di per sé, tale operazione possa considerarsi generatrice di plusvalenze da assoggettare a tassazione.

Nel caso che ne occupa, la soluzione cui deve pervenirsi è tutt’affatto diversa, per le ragioni che di seguito si espongono.

L’articolo 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 598, che regolava la materia prima dell’entrata in vigore del TUIR, esplicitamente limitava l’operatività del principio di neutralità delle operazioni alle società del tipo indicate dall’articolo 2200 del c.c., ossia alle società commerciali.

Alla scomparsa di tale riferimento nell’articolo 122 del TUIR non può, peraltro, riconnettersi l’effetto di considerare ricompresa nella disposizione in discorso anche la trasformazione di una società commerciale (nella specie una Srl in una società semplice).

Ad una tale interpretazione sembra ostare sia la stessa Relazione Governativa, nella quale non si fa menzione di un siffatto intendimento (dovendo piuttosto l’espunzione del riferimento all’articolo 2200 c.c. reputarsi quale eliminazione di un richiamo del tutto superfluo), sia argomentazioni di ordine sistematico.

In nucleo della problematica in esame deve individuarsi nel venire meno, per effetto della trasformazione, della qualità di soggetto titolare di reddito di impresa.

Mentre, infatti, una Srl produce, per sua natura, reddito di impresa, la società semplice non possiede una soggettività giuridica adeguata in tal senso, dovendo configurarsi come una mera società di godimento, inidonea a produrre reddito di impresa (ex art. 5 TUIR).

Di conseguenza, i beni di una società semplice possono essere alienati o assegnati ai soci senza che si determinino i presupposti dell’imposizione di cui all’art. 54 del TUIR.

Una siffatta conseguenza è palesemente inammissibile, anche alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 1, della Legge 29 dicembre 1990, n. 408, dovendo, nell’ipotesi che già il sistema non contenga in sé le ragioni per disconoscere una interpretazione favorevole all’intassabilità delle plusvalenze emergenti dalla trasformazione in parola, considerarsi, comunque, la stessa un’operazione realizzata a meri fini elusivi.

In relazione a quanto precede, la scrivente reputa che il venir meno, nel soggetto al cui patrimonio appartengono i beni, della qualità di imprenditore, per effetto della trasformazione da società commerciale in società semplice, determina la realizzazione delle plusvalenze secondo le regole contenute nell’articolo 54, comma 1, lettera d) del TUIR, e la loro attrazione a tassazione.

Per l’avvenire si prega tenere presente che eventuali quesiti di interesse generale potranno essere prosposti per il tramite dell’Ordine di appartenenza, in conformità a quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 13 luglio 1995 con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia Romagna.




 

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