Logo Fondazione

Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Home | Sponsor e partner | Convenzioni | Gruppo sportivo | Artecultura | Contatti
  
 
 
Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Imposte indirette; in particolare: INVIM straordinaria. Procedura di liquidazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 31 D.P.R. 643 del 26/10/1972 e art. 40 D.Lgs. 346 del 31/10/1990.

L'Ufficio del registro ha emesso avviso di accertamento relativamente all'imposta INVIM straordinaria, rettificando il valore finale di un immobile.

Avverso tale avviso veniva presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di I grado.

Successivamente, prima che si procedesse alla discussione di tale ricorso, l'Ufficio del Registro notificava avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione di sanzioni, tramite cui liquidava 1/3 dell'imposta complementare nonché gli interessi calcolati sulla maggior imposta.

SOLUZIONE PROSPETTATA:

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 643/72 I comma che rinvia in materia di INVIM decennale e quindi anche di INVIM straordinaria all'art. 31 del D.Lgs. 346/90 comma II, "l'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già pagate".

Dal dispositivo della norma si evince che l'Ufficio può pretendere, nelle more della decisione della Commissione Tributaria di I grado, solo il pagamento dell'imposta complementare; non può al contrario pretendere anche il pagamento degli interessi, mancando qualsivoglia riferimento legislativo ad hoc.

Al fine di avvalorare tale tesi si veda la circolare n.17/350134 del 15/3/1991, emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Tasse; tale circolare testualmente cita: "Dai commi 2 e 3 dell'art. 40 D.Lgs. n. 346/1990 si evince che:

a) allorché venga proposto ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, avverso l'imposta l'accertamento di valore alla Commissione Tributaria di primo grado, il contribuente deve corrispondere l'imposta complementare, calcolata sull'intero valor accertato nella misura di un terzo della stessa, decurtata delle somme già pagate a titolo di imposta principale entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione;

b) dopo la decisione della Commissione Tributaria di primo grado il contribuente deve corrispondere l'imposta complementare, liquidata sul valore deciso, nella misura di due terzi della stessa al netto delle somme già pagate, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione;

c) dopo la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado il contribuente deve pagare l'intera imposta complementare che risulti ancora dovuta in relazione al valore deciso in seconda istanza, sempre al netto delle somme complessive pagate ...".

Tutto ciò detto, non facendo la legge e la prassi alcun riferimento alla riscossione degli interessi afferenti l'imposta complementare, si ritiene che gli stessi non siano dovuti.

 

RISPOSTA

INVIM straordinaria: ammissibilità della liquidazione degli interessi moratori calcolati sulla maggior imposta graduale dovuta in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs 31 ottobre 1990 n. 346.

Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito all'applicazione degli interessi moratori sull'imposta graduale dovuta, a titolo di INVIM straordinaria, a seguito della presentazione del ricorso.

L'estensore del quesito sostiene l'inapplicabilità dei suddetti interessi in quanto non previsti – per tutte le ipotesi di riscossione graduale – dall'art. 40 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale deve farsi riferimento in materia di INVIM periodica, per effetto del rinvio previsto dall'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, né menzionati dalla Circolare 17/350134 del 15 marzo 1991 della Direzione generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari.

In relazione ai tributi in esame, si rammenta che la riscossione a seguito della presentazione del ricorso è stata introdotta dal citato D.Lgs. 346/90 ex novo; il DPR 26 ottobre 1972, n. 637, all'art. 44, nel limitare al comma 1, lett. a), la riscossione graduale alle sole imposte dovute a seguito di decisione, prevedeva al comma 2 anche la corresponsione delle relative soprattasse e degli interessi.

Il comma 2 dell'art. 40 del citato D.Lgs. 346/90 prevede il pagamento dell'imposta complementare di successione dovuta, nella misura di un terzo, alla presentazione del ricorso, entro il termine (novanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione) di cui all'art. 37 dello stesso decreto; il comma 3 del medesimo articolo, dispone il pagamento, a norma dell'art. 37, delle somme dovute per effetto delle decisioni delle commissioni tributarie.

Dall'interpretazione sistematica delle soprarichiamate norme consegue, ad avviso della scrivente, che gli interessi moratori sono dovuti solo sul tributo scaturente dalla decisione delle commissioni tributarie, per effetto del più ampio rinvio, contenuto nel comma 3 dell'art. 40, al disposto dell'art. 37 che prevede, unitamente all'imposta complementare dovuta ai sensi degli artt. 34 e 35, il pagamento degli interessi decorrenti, rispettivamente, dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale e dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata. La circostanza che il comma 2 dell'art. 40 del citato decreto si limiti a richiamare l'art. 37 solo in riferimento al termine di pagamento, fa ritenere, al contrario che, nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, sia dovuta soltanto l'imposta complementare nella misura di un terzo.

Depone, del resto, a favore della suddetta interpretazione, la volontà espressa dal legislatore nei riguardi dell'imposta di registro laddove, con l'art. 3, comma 135, lett. d), della Legge Finanziaria per l'anno 1996, ha modificato il comma 2 dell'art. 56 del relativo Testo Unico approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva l'applicazione degli interessi moratori in tutte le ipotesi di riscossione graduale, limitandola alle imposte richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie.

Con la suddetta novella, infatti, a far data dall'1.1.96, il legislatore, uniformandosi a quanto già disposto per l'imposta di successione, ha escluso la corresponsione degli interessi moratori sull'imposta di registro dovuta a seguito della presentazione del ricorso.

Preme, peraltro, rilevare come, ai fini della risoluzione della problematica in esame, la Circolare 17/350134 del 15 marzo 1991 debba ritenersi ininfluente se si considera che le suddette disposizioni ministeriali erano mirate esclusivamente a chiarire il criterio di liquidazione del tributo in corso di giudizio.

In conclusione, mentre non sussistono dubbi sull'applicabilità degli interessi sulle somme dovute a seguito di decisioni delle Commissioni Tributarie in quanto espressamente prevista per i tributi in trattazione dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 346/90 e, comunque, per tutti i tributi, a far data dal 1° aprile 1996, dall'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sul processo tributario, questa Direzione Regionale è dell'avviso che gli interessi stessi non possano pretendersi in dipendenza della presentazione del ricorso anche in materia di INVIM straordinaria.

Per completezza di argomento, si comunica che il quesito specificamente inerente ai criteri di riscossione, in pendenza di giudizio, delle imposte disciplinate dal D.Lgs. 346/90, è stato oggetto di soluzione con la precedente nota, prot. n. 20951, in data 10 maggio 1996.




 

Freccia Torna indietro Torna indietro



     
 
Logo Fondazione FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA


P.zza De' Calderini 2/2
(piano terra)
40124 Bologna

info@fondazionedottcomm-bo.it


Orari
dal lunedì al venerdì
previo appuntamento dalle ore 09.00 alle 12.00


Sede Fondazione
La segreteria della Fondazione fornirà assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, dopo tale orario sarà possibile contattarci via
mail all'indirizzo di posta ordinaria info@fondazionedottcomm-bo.it
Home
Sponsor e partner tecnici
Convenzioni
Contatti
Politica della Privacy