Quesito:
OGGETTO: Contenzioso e procedure di accertamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 165/90 art. 5 comma 2.
L'art. 5 del D.L. 90/90 convertito nella Legge 165/90 recita
che: "le pendenze tributarie conseguenti ad avvisi di accertamento, a provvedimenti
che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro 60
giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento dei
tributi o dei maggiori tributi accertati, delle sopratasse, delle pene pecuniarie,
qualora l'importo complessivo non superi i cinque milioni.
Si richiede per qualche motivo l'Ufficio Iva II di Bologna
recepisce tale disposizione (vedi allegato rilasciato dall'Ufficio stesso),
mentre l'Ufficio Iva I non la riconosce e neppure la accetta.
RISPOSTA
IVA: definizione delle pendenze tributarie ai sensi dell’art.
5, comma 2 del D.L. 26 aprile 1990 n. 90 convertito dalla legge 26 giugno n.
165 e art. 48, 1° comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna è stata rappresentata la difformità di comportamento,
tra alcuni uffici della regione, in ordine all'applicazione delle disposizioni
recate dall'art. 5, comma 2, del D.L. 26 aprile 1990, n. 90, convertito dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, alle fattispecie di spontanea definizione disciplinate
dall'articolo 48, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla
legge 27 luglio 1994, n. 473.
Com'è noto, il citato art. 5, comma 2, prevede testualmente
che "... le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi
di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere
definite con il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica stessa, di una somma
corrispondente all'80% dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse
dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti
superiore a lire cinque milioni".
Il predetto articolo 48, primo comma, nel riferirsi alle circostanze
attenuanti (c.d. ravvedimento operoso), consente di sanare le omissioni e le
irregolarità in esso indicate, mediante il pagamento di una penalità,
a titolo di soprattassa o di pena pecuniaria, determinandone la misura in rapporto
alla temporalità di effettuazione degli adempimenti prescritti.
Ad avviso della scrivente, le due previsioni legislative si
pongono su piani ben distinti, senza alcuna possibilità di integrazione
o di interazione.
Difatti, la disposizione del ripetuto articolo 48, primo comma,
riferendosi a comportamenti spontanei del contribuente, si colloca "a monte"
del procedimento sanzionatorio che, invece, caratterizza e genera l'istituto
della definizione previsto dal già citato articolo 5 del D.L. 90.
A ben vedere, già la sussistenza della fase di una potenziale
constatazione delle violazioni, prodromica al momento sanzionatorio, inibisce
l'applicabilità dei benefici riconducibili al ravvedimento, attesa la
previsione dello stesso articolo 48, primo comma, ultimo periodo, in base alla
quale "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché
la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate
le ispezioni e le verifiche di cui all'art. 52; ... omissis ...".
In buona sostanza, questa Direzione ritiene che la specifica
circostanza attenuante regolamentata dall'art. 48, primo comma, del D.P.R. n.
633/72, finalizzata ad evitare il potere irrogatorio dell'Ufficio in quanto
preordinata alla non applicazione della pena, non può essere influenzata
dalla particolare definizione recata dal più volte citato D.L. 90, che
si riferisce alle riduzioni delle sanzioni proprie, determinate dall'Ufficio
IVA sulla base dei criteri fissati dall'articolo 49 ed avvalendosi dei poteri
riconosciuti dall'articolo 51 dello stesso D.P.R. n. 633/72.
Gli uffici IVA in indirizzo conformeranno il proprio comportamento
alle suesposte determinazioni.
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