Logo Fondazione

Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Home | Sponsor e partner | Convenzioni | Gruppo sportivo | Artecultura | Contatti
  
 
 
Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Contenzioso e procedure di accertamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 165/90 art. 5 comma 2.

L'art. 5 del D.L. 90/90 convertito nella Legge 165/90 recita che: "le pendenze tributarie conseguenti ad avvisi di accertamento, a provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle sopratasse, delle pene pecuniarie, qualora l'importo complessivo non superi i cinque milioni.

Si richiede per qualche motivo l'Ufficio Iva II di Bologna recepisce tale disposizione (vedi allegato rilasciato dall'Ufficio stesso), mentre l'Ufficio Iva I non la riconosce e neppure la accetta.

 

 

RISPOSTA

IVA: definizione delle pendenze tributarie ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.L. 26 aprile 1990 n. 90 convertito dalla legge 26 giugno n. 165 e art. 48, 1° comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna è stata rappresentata la difformità di comportamento, tra alcuni uffici della regione, in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 5, comma 2, del D.L. 26 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, alle fattispecie di spontanea definizione disciplinate dall'articolo 48, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

Com'è noto, il citato art. 5, comma 2, prevede testualmente che "... le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro 60 giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80% dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni".

Il predetto articolo 48, primo comma, nel riferirsi alle circostanze attenuanti (c.d. ravvedimento operoso), consente di sanare le omissioni e le irregolarità in esso indicate, mediante il pagamento di una penalità, a titolo di soprattassa o di pena pecuniaria, determinandone la misura in rapporto alla temporalità di effettuazione degli adempimenti prescritti.

Ad avviso della scrivente, le due previsioni legislative si pongono su piani ben distinti, senza alcuna possibilità di integrazione o di interazione.

Difatti, la disposizione del ripetuto articolo 48, primo comma, riferendosi a comportamenti spontanei del contribuente, si colloca "a monte" del procedimento sanzionatorio che, invece, caratterizza e genera l'istituto della definizione previsto dal già citato articolo 5 del D.L. 90.

A ben vedere, già la sussistenza della fase di una potenziale constatazione delle violazioni, prodromica al momento sanzionatorio, inibisce l'applicabilità dei benefici riconducibili al ravvedimento, attesa la previsione dello stesso articolo 48, primo comma, ultimo periodo, in base alla quale "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e le verifiche di cui all'art. 52; ... omissis ...".

In buona sostanza, questa Direzione ritiene che la specifica circostanza attenuante regolamentata dall'art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633/72, finalizzata ad evitare il potere irrogatorio dell'Ufficio in quanto preordinata alla non applicazione della pena, non può essere influenzata dalla particolare definizione recata dal più volte citato D.L. 90, che si riferisce alle riduzioni delle sanzioni proprie, determinate dall'Ufficio IVA sulla base dei criteri fissati dall'articolo 49 ed avvalendosi dei poteri riconosciuti dall'articolo 51 dello stesso D.P.R. n. 633/72.

Gli uffici IVA in indirizzo conformeranno il proprio comportamento alle suesposte determinazioni.




 

Freccia Torna indietro Torna indietro



     
 
Logo Fondazione FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA


P.zza De' Calderini 2/2
(piano terra)
40124 Bologna

info@fondazionedottcomm-bo.it


Orari
dal lunedì al venerdì
previo appuntamento dalle ore 09.00 alle 12.00


Sede Fondazione
La segreteria della Fondazione fornirà assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, dopo tale orario sarà possibile contattarci via
mail all'indirizzo di posta ordinaria info@fondazionedottcomm-bo.it
Home
Sponsor e partner tecnici
Convenzioni
Contatti
Politica della Privacy