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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

OGGETTO: Contenzioso e procedure di accertamento; in particolare Avviso di liquidazione INVIM ST. Anno 1991

Normativa di riferimento: Imposta complementare ai sensi artt. 21 e 31 DPR 643/72 che rinviano all'art. 40 D.Lgs. 346/90.

Si richiede se sia legittimo il comportamento dell'Ufficio del Registro di Modena che in pendenza di giudizio iscrive a ruolo la terza parte dell'imposta che deriva dalla differenza tra l'imposta dovuta in seguito all'accertamento di valore e l'imposta già percetta in via principale.

SOLUZIONE PROSPETTATA:

Tale comportamento ritengo sia in contrasto con l'art. 40 D.Lgs. 346/90 e non è conforme al comportamento di altri Uffici del Registro (esempio quello di Rimini) che considerano iscrivibile a ruolo in pendenza di giudizio l'eventuale differenza positiva tra la terza parte dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento di valore e l'imposta percetta in via principale.

 

 

RISPOSTA

Imposte indirette: importi liquidabili in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 56 del T.U. dell’imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 40 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna sono stati richiesti chiarimenti in ordine al criterio di riscossione, in pendenza di giudizio, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 643.

Al riguardo, si comunica che la Scrivente ha rappresentato alla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario alcune problematiche operative emerse in sede di osservazione della pratica applicazione, da parte degli uffici interessati, delle norme regolatrici della riscossione graduale in materia di imposte indirette.

Al fine di corrispondere al quesito posto, lo scrivente, allo stato, reputa opportuno riportare il contenuto della nota inviata al centrale Ufficio, riservandosi di rendere note le determinazioni ministeriali non appena perverranno.

"In ordine alle modalità di calcolo delle imposte indirette liquidabili, in pendenza di giudizio, ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 40 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, come adottate dagli Uffici dipendenti, si segnala quanto segue.

Riguardo alla riscossione graduale disciplinata dall'art. 56, comma 1, lett. a), del citato Testo Unico, risulta che tutti gli Uffici della Regione si sono conformati all'esempio esposto nella circolare 37/220391 del 10 giugno 1986, provvedendo a detrarre le somme già riscosse in via principale dall'imposta complementare di maggior valore corrispondente, a seconda delle varie fasi del giudizio, ad un terzo del valore accertato, a due terzi del valore deciso dalla Commissione Tributaria di 1° grado e all'intera imposta dopo la decisione della Commissione Tributaria di 2° grado.

Al contrario, i chiarimenti forniti con la circolare 17/350134 del 15 marzo 1991, in ordine all'applicazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 346 del 1990, non sono stati interpretati in modo univoco, tant'è che alcuni Uffici del Registro della regione iscrivono a ruolo la terza parte dell'imposta corrispondente alla maggiore imposta in contestazione.

Ad avviso della scrivente, l'attuale formulazione del comma 1°, lett. a), dell'art. 56, così come novellato dall'art. 3, comma 135, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sembra non dare adito ad interpretazioni difformi in quanto individua l'imponibile della liquidazione graduale nella maggiore imposta, quella, cioè, ottenuta per differenza tra l'imposta dovuta e quella riscossa.

A tale proposito, questa Direzione coglie l'occasione per sottolineare come il criterio di liquidazione dell'imposta graduale che, secondo le indicazioni contenute nella citata circolare n. 37/220391 del 1986, limita la riscossione in corso di giudizio ai casi di accertamento in rettifica superiore a tre volte il valore dichiarato, assuma rilevanza sostanziale in relazione alle istanze di chiusura delle liti pendenti di cui all'art. 2-quinquies del decreto legge 30 novembre 1994 n. 656, per le quali i carichi iscritti nei ruoli provvisori assumono carattere di definitività.

Ai fini di un corretto ed uniforme comportamento degli Uffici, si chiede che codesta Direzione Centrale precisi se, come si ritiene, il criterio di riscossione frazionata dell'imposta previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, trovi applicazione in tutti i casi, indipendentemente ("anche in deroga") da diverse specifiche disposizioni contenute nelle singole leggi d'imposta.

Sarà gradito conoscere, infine, se in un'ottica sistematica tesa ad uniformare il trattamento delle diverse imposte, nonché finalizzata a scoraggiare la proposizione dei ricorsi, la novella del comma 1, lett. a), dell'art. 56, introdotta dall'art. 3, comma 135, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, possa valere quale interpretazione autentica sia dell'art. 56, nella sua originaria formulazione, che dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346".




 

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