Quesito:
Rimborso di Imposte Dirette, Iva e Ritenute operate dai Sostituti
d’imposta mediante assegnazione di Titoli di Stato - D.L. 2315/1994, n. 307,
convertito con legge 22/7/1994 n. 457 - riflessi in materia di reddito d’impresa.
L'art. 5 della norma in oggetto prevede la possibilità
di richiedere (entro il 30/9/1994) I'estinzione dei crediti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dalle dichiarazioni dei sostituti d'mmposta, relative ai periodi d'imposta chiusi
entro il 31/12/1989.
Il comma 2 della disposizione prevede:
– che l'Amministrazione Finanziaria procede al rimborso
dei crediti, computando anche gli interessi maturati fino al 31/12/1994;
– che i titoli di stato assegnati hanno godimento dall’1/1/1995
– che per i crediti risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi il rimborso è relativo all’80% dell'ammontare complessivo,
mentre il residuo 20% verrà estinto al termine delle ordinarie procedure
di liquidazione;
– che le caratteristiche, le modalità e le procedure
di assegnazione dei titoli sono state determinate dal Decreto del Ministero
del tesoro in data 22/12/1994 (che si allega in copia)
Il comma 3 prevede un limite di stanziamento per l'esecuzione
dei rimborsi in oggetto (10.000 miliardi per il 1994, 900 miliardi per il 1995
e 1996), ed inoltre il comma 3-bis prevede che, qualora le richieste complessive
da parte dei contribuenti superino i 10.000 miliardi, i rimborsi avvengano per
ordine di importo, partendo dai rimborsi di importo inferiore al netto degli
interessi.
Ciò premesso. con riferimento ai riflessi che la procedura
in oggetto può determinare per i soggetti titolari di reddito d'impresa
(per i quali gli interessi sui crediti d'imposta costituiscono materia imponibile),
si richiede un parere di codesta Direzione Regionale circa le seguenti possibili
interpretazioni, che riguardano i casi un cui un contribuente abbia richiesto
l'estinzione dei crediti mediante assegnazione di titoli di stato ma non li
abbia ancora ricevuti, e debba determinare l'ammontare degli interessi da imputare
al conto economico per un periodo d'imposta successivo al 31/12/1994.
Tale ipotesi ad oggi si verifica per i soggetti che hanno esercizi
con chiusura a cavallo dell'anno solare, oppure che devono presentare dichiarazioni
dei redditi di periodo in ipotesi di trasformazione, fusione o liquidazione,
ma riguarderà la totalità dei soggetti che chiuderanno i bilanci
o i periodi d'imposta al 31/12/1995 e che non avranno ancora ricevuto i rimborsi
con le modalità in oggetto.
a) Una prima interpretazione si basa sul presupposto che il
limite quantitativo di cui ai commi 3 e 3-bis sia da intendersi nel senso che
i crediti di maggiore importo, (in quanto tali postergati rispetto a quelli
di minore ammontare), se non rientreranno nel plafond complessivo di 10.000
miliardi, verranno rimborsati tramite le procedure ordinarie.
In questa ipotesi, posto che il contribuente non è oggettivamente
in grado di sapere se potrà fruire o meno del rimborso con le modalità
in oggetto, si ritiene che la soluzione più corretta sia quella di continuare
a conteggiare gli interessi applicando all'ammontare del rimborso in linea capitale
spettante il tasso di interesse "ordinario" vigente pro-tempore.
Questa soluzione sembra corretta anche con riferimento al disposto
dell’articolo 75 comma I del Testo Unico delle Imposte Dirette (certezza ed
oggettiva determinabilità dei componenti di reddito), m quanto se è
vero che l'ammontare degli interessi maturati dopo il 31/12/1994 può
variare in dipendenza dell'assegnazione o meno dei titoli di stato, tuttavia
è certa la spettanza degli stessi, ed il loro ammontare "minimo" non
potrà comunque essere inferiore a quello previsto per i crediti rimborsati
in via ordinaria.
Una diversa interpretazione su questo punto porterebbe necessariamente
all’imputazione degli interessi nella misura "ordinaria" le bilancio civilistico,
operando poi una variazione in diminuzione ai soli fini della determinazione
del reddito imponibile.
b) Una seconda interpretazione si basa sul presupposto che
i contribuenti che hanno richiesto i rimborsi con le modalità in oggetto
avranno comunque diritto ad ottenere l'assegnazione di titoli di stato, anche
qualora il limite di 10.000 miliardi di cui sopra sia stato superato ed i loro
crediti non rientrino nella graduatoria di assegnazione formata dall’Amministrazione
Finanziaria.
Si ritiene che questa interpretazione sia difficilmente sostenibile
(con riferimento al disposto normativo di cui ai commi 3 e 3-bis), anche perché
sarebbe necessario presupporre, (sempre con riferimento articolo 75 comma 1
T.U.) che i titoli da assegnare in futuro godranno comunque di un tasso di interesse
non inferiore a quello stabilito dal D.M. 22/12/1994 del Ministero del Tesoro
per le assegnazioni eseguite a valere sul plafond di rimborsi attuale.
Ribadendo che tale interpretazione non sembra corretta, si
ipotizza ugualmente la procedura che dovrebbe venir adottata in questa ipotesi:
- per il periodo fino al 31/12/1994 gli interessi dovranno
essere computati applicando all'ammontare del credito in linea capitale il tasso
"ordinario" vigente pro-tempore;
- per il periodo successivo al 31/12/1994 gli interessi dovranno
essere conteggiati applicando il tasso stabilito dal D.M. 22/12/1994 all'ammontare
risultante dalla somma del rimborso in linea capitale e degli interessi maturati
a tutto il 31/12/1994, calcolati in base ai tassi vigenti pro-tempore, il contribuente
potrà scomputare dall'imposta dovuta le ritenute d'acconto (nella misura
del 12,50%) corrispondenti agli interessi maturati ed imputati al conto economico.
Un ulteriore problema, che riguarda tutti i contribuenti che
hanno richiesto i rimborsi con la procedura in oggetto compresi quelli che li
hanno ricevuti, è quello del trattamento della parte dei crediti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi (pari al 20%), che non può venir rimborsata
mediante assegnazione dei titoli.
La norma precisa che tale ammontare verrà estinto "al
termine delle operazioni di liquidazioni anche avvalendosi delle ordinarie procedure
di rimborso"; si ritiene che, non essendo diversamente disposto, relativamente
a questa quota del credito continuino a maturare gli interessi a favore del
contribuente, che pertanto dovranno essere comunque imputati per competenza
al conto economico, applicando al 20% del credito in linea capitale il tasso
di interesse "ordinario".
RISPOSTA:
Crediti di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Rimborsi mediante assegnazione di Titoli di Stato.
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione regionale in merito
al criterio di contabilizzazione degli interessi sui crediti di imposte dirette
e dell’imposta sul valore aggiunto, il cui rimborso avviene mediante assegnazione
di titoli di stato ai :sensi del D.L. 23 maggio 1994, n. 307, convertito dalla
legge 22 luglio 1994, n. 457, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre
1994 nel caso in cui il creditore non abbia ancora ricevuto il rimborso.
Al riguardo, va rilevato che gli interessi devono essere contabilizzati
tra i componenti positivi del reddito d'impresa, nel periodo di competenza,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 56, comma 3, e 75, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917/1986. Ai fini
dell'importo da contabilizzare, è opportuno richiamare la previsione
normativa di cui all'art. 5 del citato decreto legge n.307/1994:
• il comma 1 consente la possibilità, su richiesta
da effettuare entro il 30 settembre 1994, di estinzione dei crediti risultanti
dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
IVA relativi ai periodi d'imposta chiusi al 31 dicembre 1989, mediante assegnazione
di titoli di Stato;
• il comma 2 prevede:
a) computo, nel credito da rimborsare, degli interessi
maturati fino al 31.12.1994;
b) il godimento dei titoli dal 1.1.1995;
c) l’estinzione dell'80% del credito;
d) l’importo massimo dell’emissione dei titoli, nella
misura di 10.000 miliardi;
• il comma 3 disciplina la copertura finanziaria;
• il comma 3-bis stabilisce che, in caso di richieste
superiori al limite di 10.000 mld, i rimborsi avvengano per ordine di importo
a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi. Ad avviso
della scrivente, la fissazione di un limite massimo all'importo dell'emissione
dei titoli non può conferire certezza all'assegnazione degli stesi,
con la conseguenza che il contribuente dovrà effettuare la contabilizzazione
degli interessi maturati in base al tasso d'interesse previsto dall’art. 44
del D.P.R. n. 602/1973 riferito all'originario ammontare del credito.
Al momento dell'assegnazione dei titoli tale procedura proseguirà
con riferimento al residuo 20% del credito, mentre la contabilizzazione degli
interessi relativi all'importo corrispondente ai titoli assegnati avverrà
sulla base del tasso indicato nell'apposito decreto ministeriale (che per la
legge in argomento è quello del 22 dicembre 1994), con l’evidenziazione
di una sopravvenienza attiva, scaturente dalla differenza rispetto all'importo
precedentemente imputato al conto economico.
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