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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

IMPOSTE DIRETTE in particolare: Imposta sul reddito delle persone fisiche
Con la presente, si richiede se sia possibile rettificare la dichiarazione dei redditi indicando a riporto per l'anno successivo il credito erroneamente richiesto a rimborso, anche oltre i termini di cui all'art. 9, c. 7 del D.P.R. 600/73.

RISPOSTA

Oggetto: Imposta sul reddito delle persone fisiche. Erronea indicazione di richiesta di rimborso in luogo del riporto del credito all'anno successivo.

Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, è stata prospettata l'ipotesi della modificabilità, da parte del contribuente, della propria dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, con specifiche riferimento alla richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta erroneamente indicata in luogo del riporto al successivo anno del credito esposto.

Quanto sopra in considerazione della natura di atto di scienza e non di volontà riconosciuto alla dichiarazione stessa anche in ambito giurisprudenziale.

In ordine alla situazione così riassunta la scrivente, allo stato attuale della normativa ed in base agli indirizzi giurisprudenziali emersi, non può che confermare il principio che la dichiarazione dei redditi può essere riproposta e, pertanto, modificata, esclusivamente entro i termini di cui all'art. 9, comma 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Il diritto alla correzione degli errori materiali eventualmente commessi, tramite le procedure normativamente previste dagli artt. 36 bis del citato DPR 600 e 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 – quest'ultima, peraltro, non riconducibile alla fattispecie in esame – postula l’evincibilità del relativo errore dalla stessa dichiarazione dei redditi e dai dati con essa offerti. Di conseguenza, l'errore non può essere riconosciuto qualora sia desumibile soltanto da fatti ulteriori e, comunque, diversi.

L'indirizzo innanzi esposto è stato recepito da una recente giurisprudenza (Cassazione 9554 del 13.8.92, Cassazione 4239 del 2.2.94) che ha avuto occasione di delimitare l'ambito della legittima applicazione della normativa in esame, sviluppando i principi indicati dalle SS.UU. della stessa Corte nella sentenza n. 2786 del 9 febbraio 1989, citata anche dal proponente il quesito. Da ultimo, sulla precisa fattispecie, è intervenuta la C.T.C. che, con decisione n. 3852 del 20.11.95, ha puntualizzato come: "...la scelta effettuata per il rimborso all'atto della dichiarazione con la quale viene constatata l'eccedenza preclude la possibilità di chiedere in un secondo tempo la compensazione delle somme oggetto della domanda di rimborso con quelle maturate a titolo d'imposta in periodi successivi".

Per quanto sopra, la correzione in parola, se non oprata nei termini di cui al richiamato art. 9 del ripetuto DPR 600/73, non può essere ulteriormente richiesta.

Comunque, constatata la frequenza del verificarsi di casi corrispondenti alla presente fattispecie, riconducibili alla previsione di cui all'art. 92 del D.P.R. 60V73, sarà cura di questa Direzione rappresentare al Dipartimento delle Entrate l'opportunità di procedere ad un approfondito esame della materia al fine di individuare le soluzioni idonee per una più flessibile gestione dei rapporti fisco-contribuente.




 

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