Quesito:
IMPOSTE DIRETTE in particolare: Imposta sul reddito delle persone
fisiche
Con la presente, si richiede se sia possibile rettificare la dichiarazione dei
redditi indicando a riporto per l'anno successivo il credito erroneamente richiesto
a rimborso, anche oltre i termini di cui all'art. 9, c. 7 del D.P.R. 600/73.
RISPOSTA
Oggetto: Imposta sul reddito delle persone fisiche. Erronea
indicazione di richiesta di rimborso in luogo del riporto del credito all'anno
successivo.
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo
d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna, è stata prospettata l'ipotesi della modificabilità, da
parte del contribuente, della propria dichiarazione presentata ai fini delle
imposte dirette, con specifiche riferimento alla richiesta di rimborso dell'eccedenza
di imposta erroneamente indicata in luogo del riporto al successivo anno del
credito esposto.
Quanto sopra in considerazione della natura di atto di scienza
e non di volontà riconosciuto alla dichiarazione stessa anche in ambito
giurisprudenziale.
In ordine alla situazione così riassunta la scrivente,
allo stato attuale della normativa ed in base agli indirizzi giurisprudenziali
emersi, non può che confermare il principio che la dichiarazione dei
redditi può essere riproposta e, pertanto, modificata, esclusivamente
entro i termini di cui all'art. 9, comma 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Il diritto alla correzione degli errori materiali eventualmente
commessi, tramite le procedure normativamente previste dagli artt. 36 bis del
citato DPR 600 e 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 – quest'ultima, peraltro,
non riconducibile alla fattispecie in esame – postula l’evincibilità
del relativo errore dalla stessa dichiarazione dei redditi e dai dati con essa
offerti. Di conseguenza, l'errore non può essere riconosciuto qualora
sia desumibile soltanto da fatti ulteriori e, comunque, diversi.
L'indirizzo innanzi esposto è stato recepito da una
recente giurisprudenza (Cassazione 9554 del 13.8.92, Cassazione 4239 del 2.2.94)
che ha avuto occasione di delimitare l'ambito della legittima applicazione della
normativa in esame, sviluppando i principi indicati dalle SS.UU. della stessa
Corte nella sentenza n. 2786 del 9 febbraio 1989, citata anche dal proponente
il quesito. Da ultimo, sulla precisa fattispecie, è intervenuta la C.T.C.
che, con decisione n. 3852 del 20.11.95, ha puntualizzato come: "...la scelta
effettuata per il rimborso all'atto della dichiarazione con la quale viene constatata
l'eccedenza preclude la possibilità di chiedere in un secondo tempo la
compensazione delle somme oggetto della domanda di rimborso con quelle maturate
a titolo d'imposta in periodi successivi".
Per quanto sopra, la correzione in parola, se non oprata nei
termini di cui al richiamato art. 9 del ripetuto DPR 600/73, non può
essere ulteriormente richiesta.
Comunque, constatata la frequenza del verificarsi di casi corrispondenti
alla presente fattispecie, riconducibili alla previsione di cui all'art. 92
del D.P.R. 60V73, sarà cura di questa Direzione rappresentare al Dipartimento
delle Entrate l'opportunità di procedere ad un approfondito esame della
materia al fine di individuare le soluzioni idonee per una più flessibile
gestione dei rapporti fisco-contribuente.
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