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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

Una società, ha partecipato e vinto una gara di appalto - in associazione temporanea di imprese con un'altra società che ha fornito l'apparecchiatura di risonanza magnetica, - e deve fornire il servizio di gestione tecnico amministrativa dell'apparecchiatura.

Tale servizio - come previsto negli artt. 6 e 7 del capitolato speciale di appalto - riguarda l'apporto specialistico dei tecnici di radiologia e di personale ausiliario e/o infermieristico, l'attività amministrativa di supporto a quella specialistica, la fornitura di materiali di consumo necessari alla corretta gestione del servizio, l’assistenza tecnica nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura restando escluse le prestazioni di competenza medica.

Si chiede se tali prestazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 n. 18 del DPR. 26 ottobre 1972 n. 633.

A tale proposito inoltre vi precisiamo quanto segue.

Le apparecchiature di risonanza magnetica sono apparecchiature che ottengono immagini di parti del corpo umano per l’effettuazione di diagnosi mediche.

11 servizio reso dalla società ... in favore dell'Ospedale pubblico si sostanzia di una serie di servizi e forniture che si collocano a monte ed a valle dell’attività medica di diagnosi che viene svolta direttamente dall'Ospedale per il tramite del proprio personale medico.

Il contratto elenca, in un apposito capitolo, le caratteristiche del servizio come segue:

1. apporto di personale tecnico di radiologia;

2. eventuale apporto di personale ausiliario o infermieristico;

3. attività amministrativa di supporto;

4. fornitura di tutti i materiali di consumo;

5. fornitura di materiali economali;

6. assistenza tecnica "full risk" delle apparecchiature compresa la manutenzione preventiva periodica;

7. obbligo di aggiornare il software dell'apparecchiatura con gli sviluppi che il costruttore dovesse apportare al modello;

8. istruzione ed aggiornamento del personale dell'Ospedale;

9. pulizia e sanificazione dei locali;

10. manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature complementari, degli impianti, dei locali e degli arredi.

Il contratto inoltre precisa che sono escluse le prestazioni di competenza medica, che restano a carico dell'Ospedale.

Si ritiene opportuno precisare:

a. che i tecnici di radiologia sono semplici manovratori dell’apparecchiatura e si limitano materialmente a "far funzionare" la macchina su istruzione di un medico dell'ospedale; il tecnico è quindi un semplice "manovratore della macchina" e non fornisce alcuna prestazione diretta alle persone.

Pertanto le prestazioni della società, seppure comprendono l'apporto di personale paramedico, non sono rese a persone, bensì ad un Ente e che, in ogni caso, l'attività della società non è soggetta a vigilanza, poiché l'attività soggetta a vigilanza è quella diagnostica prestata dall'Ospedale;

b. che il corrispettivo del servizio non è scindibile tra le diverse prestazioni sopra elencate.

SOLUZIONE PROSPETTATA:

L'art. 10 n. 18, sulla sua attuale formulazione, considera esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. 27/7/1934, n. 1265) ovvero individuate con decreto del Ministro delle Finanze. Con D.M. 21 gennaio 1994 sono state individuate talune professioni alle quali è stata riconosciuta natura sanitaria in quanto idoneo a svolgere funzione di diagnosi, cura e riabilitazione. Pertanto le prestazioni qualificabili di natura sanitaria dirette sia all'accertamento diagnostico sia alla cura del paziente rientrano nell'esenzione.

In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 13, Al, lett. c) della Vl Direttiva - a condizione che le prestazioni stesse siano rese nell'esercizio di arti e professioni sanitarie come precisato nell’art. 99 del Testo Unico.

Pertanto si ritiene che le prestazioni derivanti dai servizi di gestione tecnico-amministrativa di una apparecchiatura di risonanza magnetica non rientrino nell'esenzione, neppure quali prestazioni accessorie.

Tali prestazioni di servizi sono quindi imponibili ai fini I.V.A.

 

RISPOSTA

I.V.A. Servizio di gestione tecnico-amministrativa di apparecchiatura di risonanza magnetica

Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo d'intesa sottoscritto con gli ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, sono state chieste delucidazioni in ordine all'applicabilità, o meno, del disposto dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui una società- in associazione temporanea di impresa con un'altra società che ha fornito un'apparecchiatura di risonanza magnetica - debba prestare, a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, il servizio di gestione tecnico-amministrativa della apparecchiatura stessa nei confronti di un ospedale pubblico.

Tale servizio - come si evince anche dai chiarimenti integrativi dati in prosieguo - comporta l'obbligo di fornire l'apporto specialistico di tecnici di radiologia o di personale ausiliario e/o infermieristico, l’attività amministrativa di supporto a quella specialistica, materiali di consumo necessari alla corretta gestione del servizio, assistenza tecnica, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura, pulizia e sanificazione dei locali, ecc...

Sono espressamente escluse le prestazioni di natura medico-specialistica, che restano di competenza della struttura ospedaliera, in quanto i tecnici di radiologia, i cui servizi sono contemplati tra quelli forniti dalla società, altro non sono che manovratori dell'apparecchiatura che, nell'espletamento della loro attività osservano le istruzioni date dai medici ospedalieri.

Esaminata la questione, si osserva che la norma esentativa prevista dal citato art. 10, n. 18, inerisce alle prestazioni, anche diagnostiche, rese alla persona in diretto rapporto con l'esercizio della professione sanitaria (cfr., tra l'altro, la circolare nr. 25, in data 25 agosto 1979, della Direzione Generale delle Tasse e 11.11. sugli Affari).

Nel caso oggetto del quesito, si tratta di una convenzione in base alla quale la società pone in essere, nei confronti dell'ospedale pubblico, l’esecuzione di un complesso di servizi, che, nell'insieme, concretizza prestazioni non riconducibili - ad avviso della scrivente - nel trattamento di esenzione di cui al ripetuto articolo 10, n. 18, ma che, più propriamente, si pongono "a monte" delle operazioni esenti, in un rapporto di strumentalità funzionale.

Conseguentemente, si ritiene che il pattuito corrispettivo - calcolato indistintamente a fronte della complessiva prestazione come chiarito nel quesito posto - debba essere assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, con l'applicazione dell'aliquota normale, nell'attuale misura del 19 per cento.




 

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