Quesito:
Una società, ha partecipato e vinto una gara di appalto
- in associazione temporanea di imprese con un'altra società che ha fornito
l'apparecchiatura di risonanza magnetica, - e deve fornire il servizio di gestione
tecnico amministrativa dell'apparecchiatura.
Tale servizio - come previsto negli artt. 6 e 7 del capitolato
speciale di appalto - riguarda l'apporto specialistico dei tecnici di radiologia
e di personale ausiliario e/o infermieristico, l'attività amministrativa
di supporto a quella specialistica, la fornitura di materiali di consumo necessari
alla corretta gestione del servizio, l’assistenza tecnica nonché la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura restando escluse le prestazioni
di competenza medica.
Si chiede se tali prestazioni siano esenti dall'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'art. 10 n. 18 del DPR. 26 ottobre 1972 n. 633.
A tale proposito inoltre vi precisiamo quanto segue.
Le apparecchiature di risonanza magnetica sono apparecchiature
che ottengono immagini di parti del corpo umano per l’effettuazione di diagnosi
mediche.
11 servizio reso dalla società ... in favore dell'Ospedale
pubblico si sostanzia di una serie di servizi e forniture che si collocano a
monte ed a valle dell’attività medica di diagnosi che viene svolta direttamente
dall'Ospedale per il tramite del proprio personale medico.
Il contratto elenca, in un apposito capitolo, le caratteristiche
del servizio come segue:
1. apporto di personale tecnico di radiologia;
2. eventuale apporto di personale ausiliario o infermieristico;
3. attività amministrativa di supporto;
4. fornitura di tutti i materiali di consumo;
5. fornitura di materiali economali;
6. assistenza tecnica "full risk" delle apparecchiature
compresa la manutenzione preventiva periodica;
7. obbligo di aggiornare il software dell'apparecchiatura
con gli sviluppi che il costruttore dovesse apportare al modello;
8. istruzione ed aggiornamento del personale dell'Ospedale;
9. pulizia e sanificazione dei locali;
10. manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
complementari, degli impianti, dei locali e degli arredi.
Il contratto inoltre precisa che sono escluse le prestazioni
di competenza medica, che restano a carico dell'Ospedale.
Si ritiene opportuno precisare:
a. che i tecnici di radiologia sono semplici manovratori
dell’apparecchiatura e si limitano materialmente a "far funzionare"
la macchina su istruzione di un medico dell'ospedale; il tecnico è
quindi un semplice "manovratore della macchina" e non fornisce alcuna
prestazione diretta alle persone.
Pertanto le prestazioni della società, seppure
comprendono l'apporto di personale paramedico, non sono rese a persone, bensì
ad un Ente e che, in ogni caso, l'attività della società non
è soggetta a vigilanza, poiché l'attività soggetta a
vigilanza è quella diagnostica prestata dall'Ospedale;
b. che il corrispettivo del servizio non è scindibile
tra le diverse prestazioni sopra elencate.
SOLUZIONE PROSPETTATA:
L'art. 10 n. 18, sulla sua attuale formulazione, considera
esenti dall'imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. 27/7/1934,
n. 1265) ovvero individuate con decreto del Ministro delle Finanze. Con D.M.
21 gennaio 1994 sono state individuate talune professioni alle quali è
stata riconosciuta natura sanitaria in quanto idoneo a svolgere funzione di
diagnosi, cura e riabilitazione. Pertanto le prestazioni qualificabili di natura
sanitaria dirette sia all'accertamento diagnostico sia alla cura del paziente
rientrano nell'esenzione.
In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 13, Al, lett. c)
della Vl Direttiva - a condizione che le prestazioni stesse siano rese nell'esercizio
di arti e professioni sanitarie come precisato nell’art. 99 del Testo Unico.
Pertanto si ritiene che le prestazioni derivanti dai servizi
di gestione tecnico-amministrativa di una apparecchiatura di risonanza magnetica
non rientrino nell'esenzione, neppure quali prestazioni accessorie.
Tali prestazioni di servizi sono quindi imponibili ai fini
I.V.A.
RISPOSTA
I.V.A. Servizio di gestione tecnico-amministrativa di apparecchiatura
di risonanza magnetica
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo
d'intesa sottoscritto con gli ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna, sono state chieste delucidazioni in ordine all'applicabilità,
o meno, del disposto dell'art. 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
nel caso in cui una società- in associazione temporanea di impresa con
un'altra società che ha fornito un'apparecchiatura di risonanza magnetica
- debba prestare, a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, il servizio
di gestione tecnico-amministrativa della apparecchiatura stessa nei confronti
di un ospedale pubblico.
Tale servizio - come si evince anche dai chiarimenti integrativi
dati in prosieguo - comporta l'obbligo di fornire l'apporto specialistico di
tecnici di radiologia o di personale ausiliario e/o infermieristico, l’attività
amministrativa di supporto a quella specialistica, materiali di consumo necessari
alla corretta gestione del servizio, assistenza tecnica, nonché manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura, pulizia e sanificazione dei
locali, ecc...
Sono espressamente escluse le prestazioni di natura medico-specialistica,
che restano di competenza della struttura ospedaliera, in quanto i tecnici di
radiologia, i cui servizi sono contemplati tra quelli forniti dalla società,
altro non sono che manovratori dell'apparecchiatura che, nell'espletamento della
loro attività osservano le istruzioni date dai medici ospedalieri.
Esaminata la questione, si osserva che la norma esentativa
prevista dal citato art. 10, n. 18, inerisce alle prestazioni, anche diagnostiche,
rese alla persona in diretto rapporto con l'esercizio della professione sanitaria
(cfr., tra l'altro, la circolare nr. 25, in data 25 agosto 1979, della Direzione
Generale delle Tasse e 11.11. sugli Affari).
Nel caso oggetto del quesito, si tratta di una convenzione
in base alla quale la società pone in essere, nei confronti dell'ospedale
pubblico, l’esecuzione di un complesso di servizi, che, nell'insieme, concretizza
prestazioni non riconducibili - ad avviso della scrivente - nel trattamento
di esenzione di cui al ripetuto articolo 10, n. 18, ma che, più propriamente,
si pongono "a monte" delle operazioni esenti, in un rapporto di strumentalità
funzionale.
Conseguentemente, si ritiene che il pattuito corrispettivo
- calcolato indistintamente a fronte della complessiva prestazione come chiarito
nel quesito posto - debba essere assoggettato all'imposta sul valore aggiunto,
con l'applicazione dell'aliquota normale, nell'attuale misura del 19 per cento.
|