Logo Fondazione

Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

Home | Sponsor e partner | Convenzioni | Gruppo sportivo | Artecultura | Contatti
  
 
 
Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

IMPOSTE INDIRETTE in particolare: Imposte di successione

NORMATIVA Dl RIFERIMENTO

Art. 9 D.Lgs. 31/10/90 n. 346 ai fini della presunzione di appartenenza all'attivo ereditario di denaro, gioielli e mobilia, chiede se l’ "inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti C.P.C." richiesto dall'art. 9 per vincere la presunzione normativa, debba essere comprensivo di tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, oppure debba comprendere solo i beni e diritti oggetto della presunzione (e cioè denaro, gioielli e mobilia)?

 

SOLUZIONE PROSPETTATA

L'art. 9 del D.Lgs. 346/90 prevede espressamente che la presunzione di appartenenza all'attivo ereditario di determinate categorie di beni ("denaro, gioielli e mobilia") possa essere vinta solo mediante la redazione di apposito inventario analitico di detti beni, e non anche di tutti gli altri beni relitti che, in base ai combinati disposti degli artt. 29 (contenuto della dichiarazione) e 30 (allegati alla dichiarazione) del testo in esame, devono comunque obbligatoriamente ed analiticamente già risultare nella dichiarazione di successione. Infatti l'art 9 D.Lgs. 346/90 enuncia "si considerano compresi nell’attivo ereditario denari, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario ... omissis ..., salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del C.P.C. non ne risulti l’esistenza per un importo diverso". La prova deve quindi dimostrare che i beni costituiti da denaro, gioielli e mobilia (solo questi e non altri) realmente esistenti nell’asse relitto abbiano una consistenza economica inferiore alla presunzione del 10% prevista dalla legge. Se effettivamente il legislatore avesse inteso attribuire all'inventario previsto dall'art. 9 un significato diverso da quello qui proposto, avrebbe senz'altro imposto esplicitamente al contribuente, trasponendolo nel dettato normativo, l'obbligo di redigere un inventario comprensivo di tutti i beni e diritti relitti caduti in successione, senza estrapolare i beni oggetto di presunzione (denari, gioielli e mobilia).

 

 

RISPOSTA

D.Lgs. 31.10.90, n. 346 articolo 9, beni e diritti da indicare sull'inventario analitico.

Con il quesito in esame, posto nell'ambito dell'attuazione del protocollo d'intesa con gli Ordini dei Dottori Commercialisti, è stato espresso l'avviso che, al fine di vincere la presunzione di cui all'art. 9 del D. Lgs. 31.10.90 n. 346, sia sufficiente limitare l'inventario ai soli beni oggetto della presunzione stessa: gioielli denaro, mobilia, posto che tutti gli altri beni debbono essere analiticamente indicati nella dichiarazione di successione, ai sensi degli artt. 29 e 30 del citato decreto legislativo.

Non ritenendo di poter concordare con il suddetto parere, appare opportuno far precedere l'esposizione dei motivi del proprio diverso avviso da brevi cenni sull'evoluzione normativa che ha interessato l'istituto della presunzione legale dell'esistenza, nell’asse ereditario, di quei beni, denaro, gioielli e mobilia, per loro natura facilmente occultabili al fisco.

Il R.D. 3269/23, all'art. 31, stabiliva una presunzione iuris tantum sulle suddette attività mobiliari limitando (al 3° comma), la possibilità di prova contraria al valore (minore, inesistente o maggiore) di quello presunto, risultante da inventari redatti per fini di tutela, eredità beneficiata o fallimentare o fatti in seguito ad apposizione di sigilli disposta dall'autorità giudiziaria immediatamente dopo l'apertura della successione.

L'art. 8 del D.P.R. 637/72, innovativo della precedente disposizione, ha introdotto la presunzione iuris et de iure dell'esistenza dei citati beni, ritenendo fiscalmente rilevante l'importo risultante dall'inventario, solo se maggiore al 10% del valore presunto.

Soltanto con l'art. 5 della Legge 17.12.86 n. 880 è stata reintrodotta la presunzione iuris tantum la cui prova contraria è costituita dal minore importo con il quale i suddetti beni sono stati dichiarati e analiticamente indicati in inventario.

Da ultimo l'art. 9 del D.Lgs. 31.10.90 n. 346 ha recepito il disposto del citato art. 5 della legge 880/86, individuando nel diverso importo risultante da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del c.p.c., la prova contraria idonea a superare la presunzione legale e, contestualmente, introducendo una sostanziale innovazione, ha esteso a tutte le successioni la possibilità di vincere la presunzione, possibilità dalla precedente normativa circoscritta alle sole successioni tutelate.

In questo contesto il rinvio, in esso contenuto, alla procedura prevista dagli artt. 769 e segg. del c.p.c., non costituisce un ingiustificato formalismo, ma esprime l'esigenza della prestazione di sostanziali garanzie corrispondenti a quelle previste per le successioni tutelate; funzione di garanzia alla quale non sarebbe possibile sopperire con l'indicazione della massa dei beni nella denuncia di successione. Esso assicura, infatti, che l'inventario non rappresenti una mera dichiarazione di parte resa davanti ad un pubblico ufficiale, bensì la ricognizione completa ed obiettiva di tutte le attività e passività del de cuius nell'ambito delle quali reperire i beni oggetto della presunzione.

Risulta di tutta evidenza come, nella precedente disciplina, non fosse necessario l'esplicito richiamo al predetto rito in quanto insito nelle norme specifiche delle successioni tutelate.

Concluso l'excursus normativo ed entrando nel merito del quesito, si ritiene illuminante, al riguardo, la sentenza 15 ottobre - 28 novembre 1968 n. 3837 nella quale la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla validità ai fini fiscali (vigente il R.D. 3269/23), di un inventario incompleto, ha affermato che la presunzione dell’esistenza di attività mobiliari "può essere vinta solo mediante la redazione di un inventario compilato secondo le modalità prescritte tassativamente dalla legge e non a mezzo di inventario irritualmente formato o incompleto anche se conservi efficacia ai fini dei rapporti civili, per difetto di contestazioni".

Ad avviso di chi scrive il suddetto principio, pur se riferito alla precedente disciplina, è applicabile anche a quella in vigore in quanto, ai fini di cui trattasi, rileva la conformità dell'inventario alle prescrizioni della legge vigente all'epoca in cui si è aperta la successione. Ai sensi dell’art. 9 del D.L.gs. 346/90, che rinvia alle modalità fissate dall'art. 769 e segg. c.p.c., l’inventario deve contenere l'indicazione e la descrizione di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria, ivi compresi gli immobili di tutte le altre attività e passività nonché la descrizione e sottoscrizione delle scritture reperite nel domicilio del de cuius, relative allo stato attivo e passivo. Un inventario parziale, mancante dell'esatta riproduzione della consistenza del patrimonio del defunto, verrebbe meno alla funzione, attribuitagli dalla legge, di fotografia della massa ereditaria, funzione realizzabile soltanto mediante la ricognizione di tutte le attività è passività del de cuius, effettuata secondo la procedura prevista dagli artt. 769 e segg. del c.p.c.

A tale proposito si fa presente che la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 6955 del 26.7.94, motiva l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 637/72 alla successione del non residente per i beni esistenti in Italia, proprio sulla base del significato del termine "asse" che, sia in senso letterale, che nella ricorrente adozione legislativa (anche in materie diverse da quella successoria), individua costantemente una pluralità di beni e non già singoli cespiti separati.

Pertanto, poiché sulla base di una fictio iuris, si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, a sua volta, parallelamente, la prova contraria idonea a vincere tale presunzione non può che essere riferita alla totalità delle attività e delle passività del de cuius.

Pertanto l'intervento del pubblico ufficiale che, aprioristicamente, operi una selezione all’interno dell'asse ereditario estrapolandovi una parte dei beni, assimila siffatto inventario, in tal modo privo di un requisito sostanziale di legittimità, ad una mera dichiarazione di parte inidonea a vincere la presunzione legale.

Comunque, ai fini impositivi, di volta in volta e a seconda dei singoli casi, potrà essere valutata la possibilità di ritenere o meno idoneo l'inventario che riporti in modo incompleto i dati catastali relativi agli immobili di cui al punto 1), 1° comma dell'art. 775 c.p.c., immobili, beninteso, analiticamente inventariati nella loro consistenza fisica.




 

Freccia Torna indietro Torna indietro



     
 
Logo Fondazione FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA


P.zza De' Calderini 2/2
(piano terra)
40124 Bologna

info@fondazionedottcomm-bo.it


Orari
dal lunedì al venerdì
previo appuntamento dalle ore 09.00 alle 12.00


Sede Fondazione
La segreteria della Fondazione fornirà assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, dopo tale orario sarà possibile contattarci via
mail all'indirizzo di posta ordinaria info@fondazionedottcomm-bo.it
Home
Sponsor e partner tecnici
Convenzioni
Contatti
Politica della Privacy