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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

CONTENZIOSO E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO in particolare: Accertamento di valore ai fini dell’Imposta di Registro

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 52 4° Comma DPR 131/86 (T.U. Imposta di Reg.)

Sono a chiedere conferma o meno circa l’applicabilità alle compravendite di immobili di interesse storico ed artistico ex legge 1089/39 della valutazione automatica catastale ex art. 52 4° comma 131/88 mediante determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare con l’applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Tale metodo è attualmente utilizzato per la determinazione degli imponibili sia per l’applicazione dell’IRPEF che dell’ICI.

 

SOLUZIONE PROSPETTATA:

Applicazione nella compravendita di immobili di interesse storico ed artistico ex legge 1089/39 della valutazione automatica catastale ex art. 52 4° comma DPR 131/86 mediante determinazone della rendita catastale dell’unità immobiliare con l’applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

 

RISPOSTA

Imposta di Registro - Beni di interesse storico ed artistico ex legge 1089/39: applicabilità del valore tabellare di cui all’art. 52, quarto comma, D.P.R. 131/86 risultante dalla rendita catastale determinata sulla base della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Con il quesito in esame, posto nell’ambito dell’attuazione del protocollo d’intesa con gli ordini dei Dottori Commercialisti, è stato espresso l’avviso che il valore degli immobili di interesse storico o artistico soggetti al vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte indirette dovute in caso di trasferimento a titolo oneroso, possa essere determinato, per gli effetti di cui all’art.52, comma 4, D.P.R. 131/86, sulla base della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, in analogia alla normativa attualmente in vigore riguardo all’IRPEF ed all’ICI.

In proposito la scrivente osserva che la determinazione del reddito dei fabbricati non locati, assoggettabile all’imposta personale IRPEF ed IRPEG, è prevista dall’art.34 del T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, che fa riferimento alle tariffe d’estimo stabilite secondo le norme della legge catastale, ovvero sulla base di una rilevazione rispondente alle diverse caratteristiche di pregio o degrado degli immobili, effettuata ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990, richiamato dall’art.4 della legge 29 dicembre 1990, n.405 e, da ultimo, dall’art.1, quinto comma, del D.L. 28 giugno 1995, n.250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n.349.

L’art.11 della legge 30 dicembre 1991, n.413, con riferimento agli immobili vincolati ex legge 1089/39, in deroga al citato art.34 dispone che, ai fini delle imposte sul reddito, l’imponibile è determinato mediante l’applicazione della minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Per gli stessi immobili uguale deroga è espressamente stabilita per la determinazione dell’imponibile ai fini ICI dall’art.2, quinto comma, del D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n.75.

In entrambe le ipotesi, pertanto, il contribuente può procedere autonomamente al relativo calcolo in applicazione delle tariffe d’estimo richiamate, indipendentemente dalla rendita catastale attribuita.

Come è di tutta evidenza, tali modalità di calcolo degli imponibili possono trovare applicazione esclusivamente e nei limiti degli ambiti impositivi per i quali esiste un’espressa previsione di legge.

Ai fini dell’imposta di registro, invece, la normativa concernente la determinazione della base imponibile che il contribuente è tenuto a dichiarare, è da individuare nel combinato disposto degli artt. 43 e 51 del Testo Unico approvato con D.P.R 131/86, che fa espresso riferimento al valore del bene alla data dell’atto, senza prevedere nessuna modalità di valutazione automatica catastale.

Con diversa ratio l’art.52 del medesimo T.U., intitolato alla rettifica del valore degli immobili e delle aziende, delinea il potere degli Uffici in ordine alle modalità di rettifica dei valori dichiarati.

In questo contesto il quarto comma del sopracitato articolo (richiamato altresì ai fini IVA dall’art.15 del D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1995, n.85) prevede una limitazione al potere d’accertamento dell’Ufficio nell’ipotesi di valore dichiarato in misura non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione della rendita catastale da calcolare, attualmente, in base alla normativa vigente in premessa citata (D.M. 20 gennaio 1990 richiamato dall’art.4 della legge n.405 e successive disposizioni) applicabile, non essendo prevista alcuna deroga, anche alla cessione di un immobile vincolato.

L’espresso riferimento contenuto nella formulazione letterale del quarto comma del citato articolo 52 ai coefficienti di aggiornamento stabiliti per le imposte sui redditi, in relazione ai quali l’art.2, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n.512, prevedeva uno speciale regime per gli immobili vincolati, analogo a quello di cui all’art.11 della legge 30 dicembre 1991, n.413, deve ritenersi, pertanto, normativamente superato.

In sintesi, l’imponibile da dichiarare ai fini dell’imposizione indiretta, dovrà essere stabilito ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 e 51 del T.U., D.P.R. 131/86 e potrà essere sottoposto a procedimento di congruità da parte dei competenti Uffici con le limitazioni previste dal quarto comma dell’art.52 del medesimo T.U. in relazione al valore catastalmente come sopra determinato in base alla vigente normativa e attribuito dal competente organo, a nulla rilevando le specifiche disposizioni per le imposte dirette e per l’ICI.




 

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