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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

I.V.A. - Limiti al potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati - Art 15 del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8S del 22 marzo 1995 - Richiesta di conferma di interpretazione.

L'Art. 15, 1° comma, del D.L. n 41/1995, stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'I.V.A., "non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggior ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto di misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, 4° comma del testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro...".

Analogamente a quanto previsto per l'imposta di registro, di successione e donazione, l'art. 15 del D.L. n. 41/1995, relativamente alle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, preclude ai soggetti preposti all'attività di verifica - in mancanza di atti e documenti da cui risulti un corrispettivo maggiore di effettuare accertamenti in ordine all'indicazione di corrispettivi inferiori a quelli recali (artt. 51 e .seguenti del D.P.R. n. 633/1972), qualora dall'atto di trasferimento e quindi dalle fatture emesse per l'operazione ai sensi dell'art. 21 del ricordato D.P.R. n. 633/1972, risulti un corrispettivo non inferiore all'ammontare desunto dalla sopracitata "valutazione automatica"

A differenza delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di successione e donazione viste più sopra, la nuova normativa nulla dispone in merito all'ipotesi in cui il contribuente non possa o non intenda avvalersi della disposizione in esame, in quanto il corrispettivo pattuito, così come individuato dall'art 13 del D.P.R.. n. 633/1972, risulta inferiore alla valutazione desunta dalla rendita catastale moltiplicata per i suddetti coefficienti.

Inoltre, la disposizione in commento non tocca la disciplina concernente l'accertamento contenuta negli artt. 51 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 i cui criteri riflettono quelli relativi alla determinazione dell'imposta e, pertanto, gli stessi continuano ad essere tuttora ancorati ai corrispettivi dell'operazione

Se il corrispettivo è stato indicato nell'atto in misura inferiore al valore automatico, l’ufficio conserva il potere di accertamento attribuitogli dal D.P.R. n 633/1972, e quindi può effettuare rettifiche parziali, ma, ovviamente, solo se fondate su elementi di prova idonei a dimostrare l'indicazione, nell'atto e nelle fatture, di corrispettivi effettivamente inferiori a quelli reali, conformemente quindi ai criteri di accertamento stabiliti in materia di I.V.A..

Conseguentemente, come precisato nella Circolare Assonime n. 54 del 15.5.1995, è da escludere che le nuove disposizioni "abbiano l'effetto di sostituire, ove dall'atto risulti un corrispettivo inferiore al valore catastale, il valore al corrispettivo, consentendo di conseguenza agli uffici di effettuare giudizi di stima concernenti il valore medesimo, valore la cui determinazione resta, agli effetti dell'I.V.A., priva di rilevanza, tranne che nei particolari casi... (cessioni gratuite, operazioni permutative, ecc.) nei quali si assume come corrispettivo il valore del bene, peraltro da intendere quale valore normale e non venale".

Si chiede conferma di tale interpretazione.




 

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