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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

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Imposte dirette - Applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994 n. 489.

Nell'ipotesi in cui una società italiana acquisti, nel rispetto del periodo temporale di vigenza delle agevolazioni in oggetto, beni mobili strumentali aventi tutte le caratteristiche previste dalla norma citata e successivamente invii parte di tali beni, in via transitoria, alla propria stabile organizzazione all'estero, gestita con contabilità separata, la quale li utilizzi quali beni strumentali per la propria attività, è applicabile l'agevolazione in parola?

Dalla lettera della legge e dalle istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze (vedasi in merito anche le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994) si trae la conclusione che l'agevolazione suddetta spetti comunque purché i beni appartengano all'azienda, anche se gli stessi sono utilizzati all'estero.

E' di tutta evidenza infatti che tali beni possono nel tempo essere utilizzati ovunque l'impresa ne abbia necessità.

 

RISPOSTA

Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, sono state chieste delucidazioni in ordine all'applicabilità dell'agevolazione di cui all'art. 3 del d.l. 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, il quale prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa - sia ai fini dell'imposta personale che ai fini dell'ILOR - di un importo calcolato in proporzione al volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta considerato.

In particolare è stata prospettata l'ipotesi di una società italiana che acquisti beni mobili strumentali nel periodo temporale di vigenza della citata norma agevolativa e li utilizzi nell'ambito di una propria stabile organizzazione all'estero, amministrata con contabilità separata.

Richiamandosi genericamente alla lettera della legge e alle istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, viene ipotizzata la legittimità dell'inclusione nel plafond di riferimento dei beni strumentali così inseriti nel procedimento produttivo, rilevando essere di tutta evidenza come i medesimi possano, nel tempo, venire utilizzati ovunque l'impresa ne abbia necessità.

Per una corretta soluzione del problema si ritiene necessario richiamare brevemente i principi normativi che disciplinano l'imposizione sui redditi di impresa prodotti all'estero da soggetti passivi residenti in Italia.

Relativamente all'imposta personale (IRPEF, IRPEG), in base al disposto degli artt. 15 e 92 del T.U. approvato con DPR n.917/86, quale che sia la veste giuridica assunta dai contribuenti, l’imposta italiana corrispondente al reddito prodotto all'estero è dovuta solo nei limiti in cui non sia stata già stata ivi corrisposta.

Con riferimento all'ILOR i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, ai sensi dell'art. 117, comma 2, del medesimo T.U., non concorrono a formare la base imponibile.

Alla luce dei richiamati principi, si deve rilevare come:

a) l'agevolazione de qua sia strutturata in modo da incidere uniformemente ai fini della determinazione della base imponibile di entrambe le imposte: non viene infatti previsto un diverso e indipendente inserimento dei presupposti con riferimento all'IRPEF/IRPEG e all'ILOR;

b) la connessione dell'agevolazione in parola con il reddito prodotto nel territorio dello Stato emerge con immediatezza dal comma 2, dell'art. 3 in esame, che fa espresso riferimento, al fine di definire il concetto di investimento, alla realizzazione di nuovi impianti e al completamento, all'ampliamento, alla riattivazione e all'ammodernamento di impianti esistenti nel territorio dello Stato, contemplando l'ulteriore ipotesi di acquisto di beni strumentali nuovi soltanto qualora gli stessi si pongano in diretto collegamento funzionale con gli impianti medesimi.

In conseguenza di quanto fin qui esposto, l’importo relativo all'acquisto di beni strumentali impiegati per l'attività imprenditoriale di una stabile organizzazione all'estero, gestita con contabilità separata, non appare inseribile nel profond degli investimenti costituenti presupposto per l'applicazione della norma agevolativa invocata, dovendo ritenersi espressamente escluso dalla lettera della legge.

Queste conclusioni trovano, altresì, precisa rispondenza con quanto esposto nella circolare n. 181/DE del 27 ottobre 1994 della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, nonché negli stessi modelli di dichiarazioni dei redditi per l'anno 1994 e nelle relative istruzioni.

Valga a questo proposito il richiamo al mod. 760/A, nel quale l'incidenza della norma agevolativa in esame è prevista ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEG, quale variazione in diminuzione dall'utile del conto economico indicato al rigo n. 87, con immediato riflesso sulla determinazione dell'imponibile ILOR, mentre al rigo n. 102 - ai soli fini ILOR - è prevista la variazione in diminuzione, in applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 117 del T.U. 917/86, comportante lo scorporo del reddito prodotto all'estero mediante stabile organizzazione gestita con contabilità separata.

A supporto, infine, dell'interpretazione letterale e sistematica fin qui proposta, si ricordano le espressioni usate nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 357 del 10 giugno 1994, dove si sottolinea come " il provvedimento non prevede limiti connessi alla dimensione dell'impresa che reinveste i propri utili, comprendendo conseguentemente nel suo campo di applicazione tanto le grandi quanto le piccole imprese, indipendentemente dalla forma giuridica attraverso cui è esercitata l'attività dalle società di capitali alle persone fisiche imprenditrici, tanto italiane quanto straniere. operanti in Italia.




 

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