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Archivio dei quesiti de Il Torresino
 

Punto elenco Quesito:

Art. 11 DPR 600/1973: decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone;

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 11 DPR 600/73 la società di capitali che ha deliberato la trasformazione in società di persone deve presentare, entro quattro mesi dalla data di effetto della trasformazione, la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta compreso tra l'inizio del periodo e la predetta data da cui ha effetto la trasformazione.

che l'art. 2498 del Codice Civile prevede espressamente che, nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, quest'ultima acquista personalità giuridica con l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (leggi deposito in Cancelleria del Tribunale competente), per cui la data di effetto della trasformazione è quella dell'iscrizione;

che nulla viene espressamente previsto dal Codice Civile per la trasformazione da società di capitali in società di persone;

che tale silenzio normativo si ritiene dovuto al fatto che, trattandosi di fattispecie analoghe, il legislatore non ha ritenuto necessaria una specifica disciplina per il caso in oggetto, e che conseguentemente non può che applicarsi il medesimo principio sopra enunciato, e cioè che la società di capitali cessi di essere tale, divenendo la società di persone, con l'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese;

- che la soluzione del problema è di scottante attualità, come evidenziato tra l'altro in un articolo a cura di Giovanni Giunta apparso sul Sole 24 Ore del 15/08/1995. Infatti la normativa sulle "società di comodo" ha indotto numerose società di capitali a trasformarsi in società di persone con delibere assunte entro il 30 maggio 1995; tali società devono quindi presentare la dichiarazione dei redditi di periodo, agli effetti delle quali l'interpretazione circa la data di effetto della trasformazione assume rilevanza sia dal punto di vista della determinazione della data di chiusura del periodo d'imposta, sia dal punto di vista della scadenza dei termini di presentazione.

Si sottolinea il fatto che, qualora si dovesse fare riferimento alla data della delibera e non a quella dell'iscrizione, le dichiarazioni in oggetto dovrebbero essere presentate entro il corrente mese di settembre.

Tutto ciò premesso

si richiede a codesta Direzione Regionale delle Entrate, con l'urgenza imposta dalla situazione contingente sopra evidenziata, la conferma dell'interpretazione secondo la quale la data di effetto della trasformazione, anche nel caso in oggetto è quella della iscrizione della relativa delibera.

 

RISPOSTA

 

Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna, é stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo la quale, ai fini della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli effetti della trasformazione si producono dal giorno dell'iscrizione della relativa delibera anche nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone.

Esaminata la questione, si osserva quanto segue.

L'articolo 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disciplina il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nei casi di trasformazione di società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, fissandolo in quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

La trasformazione di una società di capitali in società di persone, pur non essendo espressamente contemplata dal vigente ordinamento civilistico, trova pacifico riconoscimento sia sul piano dottrinale che giurisprudenziale.

Come è noto, ai fini della trasformazione è necessaria la deliberazione che, nel caso in esame, deve essere adottata con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, in ordine alle quali la previsione normativa dell'articolo 2494 c.c. rinvia integralmente ai precedenti articoli 2436 e 2437.

L'articolo 2436 prevede tra l'altro, che le deliberazioni comportanti modificazioni dell’atto costituivo devono essere depositate ed iscritte a norma dell'articolo 2411 c.c. Lo stesso articolo 2436 prevede, altresì, il deposito nel registro delle imprese e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.

In relazione a quanto precede, tenuto conto della disciplina stabilita per le trasformazioni di società di persone in società di capitali - che, ai sensi dell'art. 2498, terzo comma, c.c. comporta l'acquisto della personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese - si è dell'avviso che, analogamente, l'estinzione della personalità giuridica si determini con l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di trasformazione da società di capitali in società di persone.

Conseguentemente, l’effetto della trasformazione sarà fatto risalire alla data di tale iscrizione, dalla quale decorreranno, quindi, i quattro mesi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa, ai sensi del citato articolo 11 del D.P.R. 600/73.

Il suesposto orientamento sembra essere avvalorato anche dalle norme che disciplinano altre operazioni societarie di carattere straordinario quali fusioni (articolo 2504-bis c.c.) e scissioni (articolo 2504-decies c.c.), in forza delle quali gli effetti giuridici di tali operazioni decorrono una volta eseguita l'ultima delle prescritte iscrizioni di atti nel registro delle imprese.




 

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