Quesito:
OGGETTO: Imposta sostitutiva sui capital gains
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 25 marzo 1991, n. 102
In materia di imposta sui capital gains particolari problemi
si pongono per il calcolo del costo fiscalmente riconosciuto in caso di cessione
da parte di un soggetto persona fisica di partecipazioni qualificate con incasso
del corrispettivo rateizzato in diverse annualità.
Si chiede se la soluzione di seguito prospettata si possa ritenere
corretta.
SOLUZIONE PROSPETTATA: si esamini il seguente caso:
• Un soggetto persona fisica cede nel 1994 "partecipazioni
qualificate" (in misura pari all’80% del capitale della società)
possedute in una società per azioni acquistate nell’anno 1975;
• Il contratto di cessione prevede il pagamento rateizzato
in 5 anni del corrispettivo comprensivo di interessi per dilazione di pagamento.
• Si provvede ad assumere, nella determinazione del valore
di acquisto da contrapporre a quello di cessione al fine di definire la plusvalenza
fiscalmente rilevante, il valore risultante da apposita valutazione peritale
alla data del 28/1/1991 in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma
1 della L. 25/3/1991 n. 102.
Es.:
• L. 100 valore di acquisto dell’80% del capitale sociale della
società stabilito in base ad apposita valutazione peritale alla data
del 28 gennaio 1991;
•L. 500 valore di cessione al netto degli interessi dilatori;
• pagamento:
L. 100 + interessi (anno 1994)
L. 100 + interessi (anno 1995)
L. 100 + interessi (anno 1996)
L. 100 + interessi (anno 1997)
L. 100 + interessi (anno 1998)
Si ritiene che le singole quote del costo fiscalmente riconosciuto
determinato in base ad apposita valutazione peritale alla data del 28/1/1991
(£. 20 all’anno nell’esempio) quantificate in proporzione alla parte d corrispettivo
incassata in ogni periodo di imposta (£. 100 all’anno nell’esempio), debbano
essere tutte rivalutate, a’ sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 della
citata L. 102/91, non sempre e solo in base al coefficiente relativo all’anno
in cui è avvenuta la cessione, ma in misura diversa avendo riguardo al
coefficiente relativo all’anno di percezione delle diverse porzioni del corrispettivo
(parificando in tal modo, come sembra logico, la tassazione delle plusvalenze
con pagamento dilazionato del corrispettivo all’ipotesi di realizzo della stessa
partecipazione con più atti di cessione frazionati nel tempo).
Resterebbe in ogni caso ferma la tassazione degli interessi
di dilazione di pagamento secondo il principio di cassa.
RISPOSTA
Oggetto: Imposta sostitutiva sui capital gains – Legge 25
marzo 1991, n. 102.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo
d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito al calcolo
del costo fiscalmente riconosciuto in caso di cessione, da parte di soggetto
persona fisica, di partecipazioni qualificate con incasso del corrispettivo
rateizzato in diverse annualità.
L’art. 3, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, ha sostituito la lettera c) dell’art.
81, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.
In base alla nuova formulazione costituiscono redditi diversi
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
sociali superiori al 2, al 5 o al 10% (l’originario 15% è stato sostituito
dall’art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) del capitale della società
secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di
altre azioni o di partecipazioni non azionarie.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, il predetto
costo, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dello stesso decreto legge, è adeguato
sulla base di un coefficiente reso noto annualmente con decreto del Ministro
delle Finanze.
Il successivo art. 6 del citato D.L. n. 27 precisa che le nuove
disposizioni si applicano dal 28 gennaio 1991 e quando l’acquisto è antecedente,
per gli altri titoli, quote o diritti non quotati, può essere assunto,
quale valore di acquisto, quello risultante da apposita perizia effettuata alla
data del 28 gennaio 1991.
Le istruzioni per la compilazione del mod. 740 hanno precisato
che la plusvalenza in esame è costituita dalla differenza tra il corrispettivo
percepito, comprensivo degli interessi per dilazione del pagamento, ed il costo
fiscalmente riconosciuto, che deve essere adeguato in base al citato coefficiente.
Nel caso prospettato, di pagamento rateizzato del corrispettivo
della cessione, le stesse istruzioni chiariscono che va indicata la quota parte
dei corrispettivi delle cessioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991,
per le quali è stato convenuto il pagamento rateale ed il costo fiscalmente
rilevante (proporzionale alla quota di corrispettivo) adeguato in base all’applicazione
del coefficiente di rivalutazione.
Tenuto, altresì, conto che:
1) la nuova formulazione della lettera c) del comma 1, art.
81 del TUIR, introdotta dall’art. 4, comma 2, del decreto legge 29 settembre
1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, non ha apportato
modificazione alla tassabilità dei proventi in questione;
2) le istruzioni al QUADRO RT del modello Unico ‘98 confermano
l’orientamento delle precedenti istruzioni;
si ritiene che nel caso di pagamento rateizzato, con corresponsione
di interessi, del corrispettivo relativo a cessione di partecipazioni, la plusvalenza
sia determinata con riferimento alla corrispondente quota di costo fiscalmente
riconosciuto, rivalutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del
predetto D.L. n. 27/1991.
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