Quesito:
OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: Ravvedimento operoso
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 29/12/1990 n. 408 art. 14
E’ possibile effettuare un ravvedimento operoso da cui scaturisca
una minor perdita fiscale da riportare, e non dia luogo a versamenti di maggior
imposte? E’ possibile in sede di ravvedimento effettuare variazioni in aumento
e in diminuzione che comunque diano luogo ad un saldo in aumento?
SOLUZIONE PROSPETTATA:
In assenza di esplicita previsione legislativa, si ritiene
confome allo spirito della norma il comportamento ipotizzato.
RISPOSTA
Imposte Dirette – Art. 9, ultimo comma D.P.R. 600/73 – Ravvedimento
operoso - Minor perdita - Variazioni in diminuzione
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti
dell’Emilia Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione in
merito alla possibilità di effettuare un ravvedimento operoso dal quale
scaturisca una minor perdita senza dar luogo a pagamento di maggiori imposte,
ovvero di effettuare variazioni in aumento ed in diminuzione che comunque diano
luogo a un saldo in aumento.
L’ultimo comma dell’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
consente, ai fini delle imposte sui redditi, di correggere errori ed omissioni
contenuti nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 1 del citato D.P.R.
n. 600/1973, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il secondo
periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi,
ispezioni o verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero
non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’art. 32 dello
stesso decreto.
Per espressa previsione è fatto salvo il disposto dell’art.
54, quinto comma, del D.P.R. n. 600/1973, in forza del quale, in caso di presentazione
di dichiarazione integrativa, ai sensi del citato art. 9, entro il termine di
presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo
delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 49 dello stesso decreto, si applica
una soprattassa pari al 30% della maggiore imposta dovuta.
Soprattassa che è ridotta al 15% se il versamento della
maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa viene effettuato
prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti
di acconto; ed è aumentata al 60% se la dichiarazione integrativa è
presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo
d’imposta successivo.
In base alla normativa così riassunta la prevista possibilità
di integrazione risulta finalizzata esclusivamente all’esposizione di un elemento
positivo di reddito originariamente omesso.
In relazione a quanto precede, si ritiene che nulla osti in
ordine alla facoltà di presentare una dichiarazione integrativa dalla
quale scaturisca una minor perdita, dichiarazione integrativa che dovrà
comunque essere proposta con riferimento alla dichiarazione originale, relativa
ad un periodo di imposta successivo, nella quale la perdita che si ritiene non
fiscalmente rilevante sia stata utilizzata in compensazione.
Ugualmente legittima appare l’apposizione di variazioni anche
in diminuzione, sempreché spettino con riferimento ai maggiori redditi
indicati nella dichiarazione integrativa stessa come variazioni in aumento.
Quanto sopra in sintonia anche con le precisazioni esposte
in appendice alle istruzioni per la compilazione del Mod. 740/97.
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