Quesito:
OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: attribuzione di redditi
diversi derivanti da beni costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell’art.
167 e seguenti c.c.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DPR 22/12/86 - n° 917 articoli 4
e 81
L’art. 4, 1° comma lettera b) del T.U. Imposte Dirette prevede,
senza limitazione o specificazione alcuna, che i redditi dei beni costituiti
in fondo patrimoniale siano imputati per metà a ciascuno dei coniugi,
a prescindere dall’appartenenza del diritto di proprietà o di altri diritti
reali sui beni ad uno solo dei coniugi o ad entrambi.
Poiché tra i beni che possono essere vincolati ai bisogni
della famiglia sono compresi gli immobili e i titoli di credito, beni cioè
che sono suscettibili di generare in caso di alienazione redditi diversi di
cui all’art. 81, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), si richiede una conferma
di codesta Direzione Regionale delle Entrate circa l’applicabilità della
disciplina del citato art. 4 anche ai suddetti redditi diversi.
Sul problema non risulta che il Ministero delle Finanze si
sia mai espresso; si segnala peraltro che l’interpretazione letterale ed estensiva
dell’art. 4 lett. b) è condivisa dagli autori del testo "Le imposte
sui redditi nel Testo Unico" (Leo - Monacchi - Schiavo).
RISPOSTA
Imposte dirette - Alienazione di beni destinati al fondo
patrimoniale ex art. 167 e seguenti c.c. - art. 81 T.U. 22 dicembre 1986, n.
917.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine all’applicabilità
dell’art. 4, comma 1, lettera b) del T.U. 917/86 – che prevede che i redditi
dei beni costituiti in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. siano imputati per
metà a ciascuno dei coniugi, indipendentemente dall’appartenenza del
diritto di proprietà – nell’ipotesi di alienazione degli stessi dalla
quale derivi una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 81, co. 1, lettere
a), b), c) e c-bis).
In merito si osserva che l’istituto civilistico in esame prevede,
indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e
dall’esercizio dello stesso, ai sensi del secondo comma dell’art. 168, la disponibilità
in capo ad entrambi i coniugi, discendente dal potere di amministrazione, dei
soli frutti dei beni del fondo.
La titolarità del diritto di proprietà, ai sensi
del primo comma dello stesso articolo, spetta comunque ad entrambi i coniugi,
salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
Il citato art. 4, comma 1, lett. b) del T.U. 917/86, riferendosi
espressamente alla normativa civilistica in riferimento, non può che
recepire e disciplinare ai fini fiscali, dando rilievo alla realtà economica
della situazione giuridica così delineata, il particolare regime di amministrazione,
nei limiti dallo stesso indicati.
Ne deriva che, nel rispetto sia della lettera che dello spirito
della norma in esame, finalizzata al prelievo del tributo nei confronti del
soggetto in capo al quale se ne costituisce effettivamente il presupposto economico,
le plusvalenze derivanti dall’eventuale realizzo di beni costituiti in fondo
patrimoniale dovranno essere imputate per metà a ciascuno dei coniugi,
salvo che nello stesso atto di costituzione, non sia diversamente stabilito
in ordine alla proprietà dei medesimi.
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