Quesito:
OGGETTO: Imposte Indirette; in particolare: operazioni esenti
IVA-modalità di fatturazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R.26/10/72 n°633 Art.10, p.18
ANTEFATTO:Una Società (A), costituita sotto forma di
Società a responsabilità limitata (S.r.l.), ha costruito e gestisce
in proprio un poliambulatorio medico regolarmente autorizzato dagli Enti preposti
(U.S.L.), all’interno del quale operano ed esercitano la professione sanitaria
medici regolarmente iscritti all’ordine.
Un’altra Società (B), costituita anch’essa sotto forma
di Società a responsabilità limitata (S.r.l.), svolge l’attività
di riabilitazione fisica avvalendosi unicamente di dipendenti e collaboratori
regolarmente iscritti all’albo dei fisioterapisti e massofisioterapisti.
Il D.M. della Sanità del 21/1/1994, emanato di concerto
con il Ministro delle Finanze, pubblicate sulla GU del 2/2/1994, e più
ancora la Circ. 73/E/430/segr. del 27/5/1994 (Min. Fin., Dipartimento Entrate)
ha precisato che rientra nel novero della professione sanitaria l’attività
fisioterapica in quanto idonea a svolgere funzioni di "diagnosi, cura e
riabilitazione" e per questo motivo ha riconosciuto l’applicazione del
regime di esenzione dall’IVA a condizione che siano effettuate su specifica
e preventiva prescrizione medica.
La Società B Srl, stante la preventiva prescrizione
medica, dal 17/2/1994 fattura in esenzione IVA art. 10 DPR/633 punto 18.
La Società B Srl vuole ora trasferire tutti i suoi macchinari,
attrezzature e maestranze nell’ambulatorio della Società A Srl.
La Società A Srl, in quanto titolare dell’autorizzazione
sanitaria, fatturerà direttamente al paziente/cliente della Società
B Srl con la seguente dicitura "sedute di riabilitazione fisica come da
prescrizione medica eseguite da personale autorizzato della Società B
Srl: esente art. 10 DPR 633/72 punto 18.
È corretta la fatturazione della Società A Srl
che gestisce il poliambulatorio?
E se sì, può la Società B fatturare alla
Società A Srl in esenzione di IVA in quanto esecutrice materiale della
prestazione sanitaria, come d’altronde avviene per i singoli medici operanti
all’interno dello stesso poliambulatorio?
RISPOSTA
Oggetto: IVA - Modalità di fatturazione di prestazioni
mediche rese alla persona e spettanza dell’esenzione prevista dall’art. 10,
p. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da una società di capitali
attraverso personale medico appartenente ad una diversa società di capitali.
Nell’ambito delle procedure di consultazioni definite con il
protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in ordine alla
legittimità di emissione di fattura, ai sensi dell’art. 10, p. 18), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, direttamente al paziente da parte di una società
di capitali (A), regolarmente autorizzata dall’USL alla gestione di un poliambulatorio
medico, per prestazioni di riabilitazione fisica su prescrizione medica effettuate,
nei locali della stessa, da personale regolarmente iscritto all’albo dei fisioterapisti
e massofisioterapisti, appartenente ad una società di capitali (B), esercente
l’attività fisioterapica.
È stato chiesto, inoltre, di conoscere, qualora si ritenga
legittima l’emissione della fattura da parte della società (A), se le
fatture emesse dalla società (B) nei confronti
della società (A) per le prestazioni di riabilitazione
fisica rese siano esenti ai sensi dell’art. 10, p. 18), del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
Al riguardo si ritiene di poter esprimere parere favorevole
per entrambe le fattispecie prospettate.
Infatti, nulla osta a che le fatture nei confronti dei pazienti
siano emesse dalla società (A), che assume le vesti di committente della
società (B), la quale, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori
iscritti all’albo dei fisioterapisti e massofisioterapisti, esegue le sedute
fisioterapiche come da prescrizione medica, esenti quindi dall’IVA dopo l’entrata
in vigore del decreto 21 gennaio 1994 del Ministero della Sanità, emanato
in concerto con quello delle Finanze.
Relativamente alla seconda questione prospettata, atteso il
carattere oggettivo dell’esenzione, anche le fatture emesse dalla società
(B) nei confronti della società (A) rientrano fra le operazioni esenti
di cui all’art. 10, p. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
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