Quesito:
OGGETTO: Imposte Dirette; in particolare: condono, scomputo
degli interessi pagati dalle somme iscritte a ruolo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: artt. 14 e ss. DL 2/3/89 n. 69 convertito
nella L. 27/4/89, n. 154
Il condono in oggetto prevedeva la possibilità di comprendere
nella dichiarazione integrativa anche periodi di imposta per i quali era stato
notificato accertamento non definitivo.
In relazione a tali periodi nella dichiarazione integrativa
doveva essere indicato, in diminuzione dell’imposta da versare, l’ammontare
complessivo dei versamenti effettuati sulla base della dichiarazione originaria,
nonché l’ammontare effettivamente versato delle somme iscritte a ruolo
a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/73.
Il quesito che si pone è il seguente: tra le somme iscritte
a ruolo ed effettivamente versate da scomputare dall’importo dovuto a titolo
di condono dovevano essere comprese quelle relative agli interessi?
SOLUZIONE PROSPETTATA
La dottrina si è unanimemente espressa per la scomputabilità
degli interessi.
Il Ministero delle Finanze ha manifestato il proprio orientamento
nella nota 15/2911 del 7/4/84, emanata in commento del condono disciplinato
dal DL 10/7/82 n. 429, e nella circolare 12 dell’8/5/92, emanata in commento
del condono di cui alla L. 30/12/91, n. 413; in entrambi i documenti, che si
allegano, si afferma la legittimità della compensazione tra gli importi
dovuti in base alla dichiarazione integrativa e le imposte e gli interessi già
versati a titolo provvisorio.
L’Ufficio Imposte Dirette di Carpi, liquidando le dichiarazioni
integrative presentate ai sensi della norma in oggetto, ha proceduto all’iscrizione
a ruolo dell’ammontare corrispondente agli interessi versati unitamente alle
imposte dovute ex art. 15 del DPR 602/73, maggiorandolo di sanzioni e interessi.
Viceversa risulta che in casi analoghi l’Ufficio Imposte Dirette
di Modena ha ritenuto corretto l’operato del contribuente e riconosciuto la
legittimità della compensazione.
L’opportunità dell’intervento della Direzione Regionale
deriva pertanto dalla difformità di comportamento degli Uffici riscontrata.
L’urgenza dello stesso è motivata dalla circostanza
che l’Ufficio Imposte Dirette di Carpi nega il proprio parere favorevole alla
sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali, il cui importo è
alquanto elevato.
La soluzione prospettata è l’esercizio del potere di
autotutela da parte dell’Ufficio IIDD di Carpi da esercitarsi con l’annullamento
dei ruoli emessi.
RISPOSTA
Importi iscritti a ruolo a titolo di condono ai sensi dell’art.
14 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154
– Compensazione con le somme già versate per importi iscritti a ruolo
a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla
possibilità, o meno, di comprendere, tra le somme da scomputare dall’importo
dovuto a titolo di "condono" ex art. 14 del decreto legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, gli interessi versati,
unitamente al tributo, a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 15
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Premesso che il quesito è stato posto in dipendenza
dei difformi comportamenti adottati nella soggetta materia da parte degli Uffici
della regione, si osserva che l’art. 14 della citata legge n. 154/1989 prevedeva,
per i contribuenti che si fossero avvalsi del regime di contabilità semplificata
ai fini delle imposte sui redditi, il differimento al 30 settembre 1989 dei
termini fissati per gli
adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e
per i quali non fosse intervenuto accertamento definitivo a tale data.
Trattasi, pertanto, di riapertura dei termini originari di
scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, in ordine alla quale non
può ipotizzarsi, in mancanza di un’espressa previsione legislativa, la
debenza degli interessi moratori.
Conseguentemente, si ritiene che, in presenza di dichiarazione
presentata ai sensi della citata normativa per annualità in cui era stato
notificato avviso di accertamento, non definitivo alla data del 1° gennaio 1988,
ai fini della determinazione del saldo da versare per fruire del "condono"
occorra tener conto del totale dei versamenti effettuati a titolo provvisorio
ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, comprensivo, quindi,
degli interessi applicati.
|