Quesito:
Oggetto: imposte dirette; in particolare ravvedimento operoso
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 408/90
Un’azienda, a seguito di verbale della G.F. elevato nel corrente
anno per l’anno d’imposta 1993, ha visto ridurre la perdita denunciata per quell’anno,
di circa L. 15.000.000, per contabilizzazione di fatture derivanti da operazioni
inesistenti.
Nell’anno 1994 la perdita originaria è stata utilizzata
per ridurre il reddito complessivo.
Tale utilizzo si ritiene essere eliminabile utilizzando l’istituto
del Ravvedimento Operoso ex art. 14 Legge 408/90 e dall’art. 9 D.P.R. 600/72
già nel corrente anno 1995.
SOLUZIONE PROSPETTATA
La parte ritiene possa avvalersi del Ravvedimento Operoso in
quanto l’ultimo comma dell’art. 9 del D.P.R. 600/72 si riferisce, almeno così
pare, ad accessi, ispezioni e verifiche per l’anno d’imposta che non inerisce
l’utilizzo del Ravvedimento Operoso, bensì l’anno precedente in considerazione
della circostanza che la verifica è già ultimata con emissione
di P.V.C. che eccepisce l’improprio utilizzo di documenti di costo, ma non entra
assolutamente nel merito dei comportamenti tenuti dal contribuente nell’esercizio
successivo.
RISPOSTA
Oggetto: Imposte Dirette - Perdita originariamente dichiarata,
rettificata dall’Amministrazione finanziaria, computata in diminuzione del reddito
complessivo di un successivo periodo d’imposta - Dichiarazione integrativa ex
art. 9, 8° c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito alla
legittimità della presentazione di una dichiarazione dei redditi ai sensi
dell’ottavo comma dell’art. 9 del DPR n. 600/1973 - c.d. ravvedimento operoso
- tendente a correggere l’importo della perdita di un periodo d’imposta precedente,
già computata in diminuzione del reddito complessivo ai sensi dell’art.
102 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, nell’ipotesi di rettifica, ad opera dell’Amministrazione
finanziaria, della perdita originariamente dichiarata.
Il proponente il quesito ne sostiene la validità in
quanto l’inibizione prevista nell’ultimo periodo del citato articolo, "sempreché
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche...", non avrebbe rilevanza,
nel caso di specie, essendo stata svolta l’attività di controllo con
riferimento ad un periodo d’imposta diverso da quello che verrebbe interessato
dalla dichiarazione integrativa in parola.
La scrivente non può convenire con la preposta interpretazione.
Requisito per la legittimità della dichiarazione integrativa
in esame, non potendosi sostenere un’interpretazione letterale restrittiva della
norma, è l’iniziativa del contribuente di attivarsi, in mancanza della
quale verrebbe, in proiezione, sostanzialmente vanificato tutto il sistema sanzionatorio
così capillarmente costruito dal DPR richiamato.
Nel caso prospettato non è fondatamente contestabile
che il contribuente sia giuridicamente a conoscenza degli effetti dell’avvenuto
controllo, potendo un accertamento di una minor perdita aver rilievo, ai fini
del recupero dell’imposta e dell’applicazione della relativa sanzione, esclusivamente
con riferimento ad una successiva dichiarazione nella quale la perdita originariamente
dichiarata sia stata computata in diminuzione del reddito complessivo.
Fermo restando quanto sopra, il soggetto interessato potrà
comunque legittimamente correggere, ai sensi del citato comma ottavo, errori
ed omissioni, relativi alle dichiarazioni in argomento, non interessati agli
effetti giuridici della rettifica già operata.
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