Quesito:
OGGETTO: imposte dirette, in particolare tassazione plusvalenza
da cessione di azienda.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 54 c. 4 DPR 917/86.
il quesito riguarda il caso di cessione dell’azienda destinata
allo svolgimento di un’attività commerciale (tabaccheria), volta da più
di tre anni, e inizio di altra attività commerciale (autotrasporto),
senza chiusura di partita IVA e interruzione nello svolgimento di attività
d’impresa. In seguito alla cessione è stata conseguita una plusvalenza.
SOLUZIONE PROSPETTATA:
Si ritiene che la tassazione relativa alla plusvalenza suindicata
possa essere differita negli esercizi successivi, secondo quanto disposto dall’art.
54 c. 4. Secondo l’Ufficio Imposte di Ravenna, a tale differimento osterebbe
il mutamento di attività commerciale. In merito, in senso favorevole,
vi è la Risposta a interrogazione parlamentare n. 5-02237 del 12 giugno
1990.
RISPOSTA
Ripartizione della tassazione della plusvalenza realizzata
a seguito di cessione di azienda ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Nell’ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d’intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell’Emilia
Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione regionale in merito
all’applicazione del regime di ripartizione della plusvalenza realizzata, nell’esercizio
di impresa da part di imprenditore individuale, come previsto dall’art. 54,
comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, richiamato dal successivo comma 5, a seguito di cessione
di titolo oneroso dell’azienda, sussistendo la condizione del possesso dell’azienda
da più di tre anni e nel presupposto che l’imprenditore prosegua senza
soluzione di continuità un’altra attività d’impresa (ad esempio
cessione di tabaccherie ed inizio contestuale di attività di autotrasporto).
Al riguardo si fa presente che, ai sensi del citato art. 54,
comma 1, del menzionato Testo Unico, costituiscono una componente positiva ai
fini della determinazione del reddito d’impresa le plusvalenze dei beni relativi
all’impresa, diversi da quelli compresi nel comma 1 dell’art. 53, comprese quelle
realizzate mediante cessione di aziende a titolo oneroso.
Per quanto attiene al periodo in cui esse concorrono alla determinazione
del reddito, il comma 4 del citato art. 54 fa riferimento all’esercizio in cui
sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per più di tre
anni, all’esercizio stesso ed ai quattro successivi qualora il contribuente
opti per tale rateizzazione.
Con riguardo a quelle realizzate in sede di cessione di azienda,
l’ultima parte del comma 4 prevede la possibilità della tassazione separata,
se richiesta a norma dell’art. 16, comma 2, del ripetuto Testo Unico.
Pertanto, le plusvalenze patrimoniali sono imprescindibili
dall’esistenza di un reddito d’impresa, alla cui determinazione concorrono.
Nel caso di cessione dell’unica azienda, il Ministro delle
Finanze, rispondendo, ad interrogazione parlamentare, in data 12 giugno 1990,
ha affermato che la perdita in capo all’alienante della qualifica di imprenditore
preclude la facoltà di tassazione delle plusvalenze in quote costanti
in quanto viene a mancare, nei periodi d’imposta successivi a quello di realizzazione,
l’ambito oggettivo (reddito d’impresa) in cui collocare tale elemento reddituale.
Nel caso prospettato, poiché la qualifica di imprenditore
permane in capo all’alienante senza alcuna soluzione di continuità nel
corso del periodo d’imposta, pur se per l’esercizio di attività diversa
da quella svolta in precedenza, si ritiene possa essere applicata la disposizione
agevolativa in esame, fermo restando che nell’ipotesi in cui dovesse cessare
nel corso del quinquennio la qualifica di imprenditore, la plusvalenza concorrerebbe
a formare il reddito dell’ultimo periodo per la parte residua.
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