Quesito:
OGGETTO: Imposte dirette
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 3 della legge 8 agosto 1994.
Una società di capitali si è costituita in data 09.06.1989, ha regolarmente acquisito partita iva con modello di variazione dati presentato in data 10.06.1989, con riferimento al 09.06.1989. Le prime operazioni di compravendita attinenti all’oggetto sociale sono avvenute nel mese di luglio dell’anno 1989.
Desiderando la società in questione usufruire per l’anno d’imposta 1995 delle agevolazioni contemplate nella citata legge si pone il seguente quesito: il quinquennio da prendere in considerazione per la media degli investimenti al netto delle dismissioni anteriori all’anno 1995 è costituito dagli anni 89-90-91-92-93 o agli anni 90-91-92-93-94?
SOLUZIONE PROSPETTATA:
Il quinquennio da prendere in considerazione è l’anno 90-91-92-93-94.
RISPOSTA
Articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Computo della media degli investimenti.
Con istanza del 24 aprile la S.V. ha chiesto chiarimenti circa la concreta applicazione dell’articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (c.d. legge Tremonti), con il quale sono state previste particolari agevolazioni fiscali per gli investimenti sostenuti negli anni 1994 e 1995.
Più precisamente la S.V., con specifico riferimento ad una S.r.l. (come meglio chiarito per le vie brevi) costituita il 9 giugno 1989, ha chiesto a quali anni occorre far riferimento per individuare il quinquennio, relativamente al quale gli investimenti, al netto delle dimissioni, costituiscono la base del calcolo per definire la percentuale di detassazione del reddito di impresa per l’anno 1995.
Esaminata la questione, alla luce degli elementi di fatto e di diritto emergenti dall’istanza, la scrivente osserva quanto segue.
Come è noto, il comma 1 del citato articolo 3 richiede, per poter fruire dell’agevolazione de qua, che l’attività di impresa sia già stata iniziata prima del 12 giugno 1989 e, in tal caso, includendo nel quinquennio di riferimento anche tal anno.
Nel caso di specie, la società non è da considerare attiva alla data di cui sopra, poiché non ancora iscritta nel registro delle imprese, secondo quando previsto dal combinato disposto dagli articoli 2330 e 2331 del c.c.
Occorre, pertanto, far riferimento alla disciplina prevista dal comma 1 bis del ripetuto articolo che, nell’ammettere al beneficio della detassazione del reddito reinvestito anche le imprese non attive alla data del 12 giugno 1989, stabilisce che: "... la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo".
Ne consegue – come è dato rilevare dal testo della circolare ministeriale del 27 ottobre 1994, n. 181/DE, al punto 3.7 – che la media degli investimenti va calcolata con riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello agevolato, nel senso che per gli investimenti sostenuti nel 1995 il confronto va operato con la media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti (comprendendo nel calcolo anche l’annualità 1994).
|