Quesito:
OGGETTO: Imposte indirette; in particolare: INVIM straordinaria.
Procedura di liquidazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: art. 31 D.P.R. 643 del 26/10/1972
e art. 40 D.Lgs. 346 del 31/10/1990.
L'Ufficio del registro ha emesso avviso di accertamento relativamente
all'imposta INVIM straordinaria, rettificando il valore finale di un immobile.
Avverso tale avviso veniva presentato ricorso innanzi alla
Commissione Tributaria di I grado.
Successivamente, prima che si procedesse alla discussione di
tale ricorso, l'Ufficio del Registro notificava avviso di liquidazione dell'imposta
ed irrogazione di sanzioni, tramite cui liquidava 1/3 dell'imposta complementare
nonché gli interessi calcolati sulla maggior imposta.
SOLUZIONE PROSPETTATA:
Ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 643/72 I comma che rinvia
in materia di INVIM decennale e quindi anche di INVIM straordinaria all'art.
31 del D.Lgs. 346/90 comma II, "l'imposta complementare, se il contribuente
propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art.
37, per due terzi dopo la decisione tributaria di primo grado e per il resto
dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, in ogni caso
al netto delle somme già pagate".
Dal dispositivo della norma si evince che l'Ufficio può
pretendere, nelle more della decisione della Commissione Tributaria di I grado,
solo il pagamento dell'imposta complementare; non può al contrario pretendere
anche il pagamento degli interessi, mancando qualsivoglia riferimento legislativo
ad hoc.
Al fine di avvalorare tale tesi si veda la circolare n.17/350134
del 15/3/1991, emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle
Tasse; tale circolare testualmente cita: "Dai commi 2 e 3 dell'art. 40
D.Lgs. n. 346/1990 si evince che:
a) allorché venga proposto ricorso alla Commissione
Tributaria di primo grado, avverso l'imposta l'accertamento di valore alla Commissione
Tributaria di primo grado, il contribuente deve corrispondere l'imposta complementare,
calcolata sull'intero valor accertato nella misura di un terzo della stessa,
decurtata delle somme già pagate a titolo di imposta principale entro
novanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione;
b) dopo la decisione della Commissione Tributaria di primo
grado il contribuente deve corrispondere l'imposta complementare, liquidata
sul valore deciso, nella misura di due terzi della stessa al netto delle somme
già pagate, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione;
c) dopo la decisione della Commissione Tributaria di secondo
grado il contribuente deve pagare l'intera imposta complementare che risulti
ancora dovuta in relazione al valore deciso in seconda istanza, sempre al netto
delle somme complessive pagate ...".
Tutto ciò detto, non facendo la legge e la prassi alcun
riferimento alla riscossione degli interessi afferenti l'imposta complementare,
si ritiene che gli stessi non siano dovuti.
RISPOSTA
INVIM straordinaria: ammissibilità della liquidazione
degli interessi moratori calcolati sulla maggior imposta graduale dovuta in
pendenza di giudizio, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs 31 ottobre 1990 n. 346.
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna, è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito all'applicazione
degli interessi moratori sull'imposta graduale dovuta, a titolo di INVIM straordinaria,
a seguito della presentazione del ricorso.
L'estensore del quesito sostiene l'inapplicabilità dei
suddetti interessi in quanto non previsti – per tutte le ipotesi di riscossione
graduale – dall'art. 40 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale deve
farsi riferimento in materia di INVIM periodica, per effetto del rinvio previsto
dall'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, né menzionati dalla
Circolare 17/350134 del 15 marzo 1991 della Direzione generale delle Tasse e
Imposte Indirette sugli Affari.
In relazione ai tributi in esame, si rammenta che la riscossione
a seguito della presentazione del ricorso è stata introdotta dal citato
D.Lgs. 346/90 ex novo; il DPR 26 ottobre 1972, n. 637, all'art. 44, nel limitare
al comma 1, lett. a), la riscossione graduale alle sole imposte dovute a seguito
di decisione, prevedeva al comma 2 anche la corresponsione delle relative soprattasse
e degli interessi.
Il comma 2 dell'art. 40 del citato D.Lgs. 346/90 prevede il
pagamento dell'imposta complementare di successione dovuta, nella misura di
un terzo, alla presentazione del ricorso, entro il termine (novanta giorni dalla
notifica dell'avviso di liquidazione) di cui all'art. 37 dello stesso decreto;
il comma 3 del medesimo articolo, dispone il pagamento, a norma dell'art. 37,
delle somme dovute per effetto delle decisioni delle commissioni tributarie.
Dall'interpretazione sistematica delle soprarichiamate norme
consegue, ad avviso della scrivente, che gli interessi moratori sono dovuti
solo sul tributo scaturente dalla decisione delle commissioni tributarie, per
effetto del più ampio rinvio, contenuto nel comma 3 dell'art. 40, al
disposto dell'art. 37 che prevede, unitamente all'imposta complementare dovuta
ai sensi degli artt. 34 e 35, il pagamento degli interessi decorrenti, rispettivamente,
dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale e dalla
data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe
dovuto essere presentata. La circostanza che il comma 2 dell'art. 40 del citato
decreto si limiti a richiamare l'art. 37 solo in riferimento al termine di pagamento,
fa ritenere, al contrario che, nel termine di novanta giorni dalla notifica
dell'avviso di liquidazione, sia dovuta soltanto l'imposta complementare nella
misura di un terzo.
Depone, del resto, a favore della suddetta interpretazione,
la volontà espressa dal legislatore nei riguardi dell'imposta di registro
laddove, con l'art. 3, comma 135, lett. d), della Legge Finanziaria per l'anno
1996, ha modificato il comma 2 dell'art. 56 del relativo Testo Unico approvato
con DPR 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva l'applicazione degli interessi
moratori in tutte le ipotesi di riscossione graduale, limitandola alle imposte
richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie.
Con la suddetta novella, infatti, a far data dall'1.1.96, il
legislatore, uniformandosi a quanto già disposto per l'imposta di successione,
ha escluso la corresponsione degli interessi moratori sull'imposta di registro
dovuta a seguito della presentazione del ricorso.
Preme, peraltro, rilevare come, ai fini della risoluzione della
problematica in esame, la Circolare 17/350134 del 15 marzo 1991 debba ritenersi
ininfluente se si considera che le suddette disposizioni ministeriali erano
mirate esclusivamente a chiarire il criterio di liquidazione del tributo in
corso di giudizio.
In conclusione, mentre non sussistono dubbi sull'applicabilità
degli interessi sulle somme dovute a seguito di decisioni delle Commissioni
Tributarie in quanto espressamente prevista per i tributi in trattazione dall'art.
40, comma 3, del D.Lgs. 346/90 e, comunque, per tutti i tributi, a far data
dal 1° aprile 1996, dall'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sul processo
tributario, questa Direzione Regionale è dell'avviso che gli interessi
stessi non possano pretendersi in dipendenza della presentazione del ricorso
anche in materia di INVIM straordinaria.
Per completezza di argomento, si comunica che il quesito specificamente
inerente ai criteri di riscossione, in pendenza di giudizio, delle imposte disciplinate
dal D.Lgs. 346/90, è stato oggetto di soluzione con la precedente nota,
prot. n. 20951, in data 10 maggio 1996.
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