Quesito:
OGGETTO: Contenzioso e procedure di accertamento; in particolare
Avviso di liquidazione INVIM ST. Anno 1991
Normativa di riferimento: Imposta complementare ai sensi artt.
21 e 31 DPR 643/72 che rinviano all'art. 40 D.Lgs. 346/90.
Si richiede se sia legittimo il comportamento dell'Ufficio
del Registro di Modena che in pendenza di giudizio iscrive a ruolo la terza
parte dell'imposta che deriva dalla differenza tra l'imposta dovuta in seguito
all'accertamento di valore e l'imposta già percetta in via principale.
SOLUZIONE PROSPETTATA:
Tale comportamento ritengo sia in contrasto con l'art. 40 D.Lgs.
346/90 e non è conforme al comportamento di altri Uffici del Registro
(esempio quello di Rimini) che considerano iscrivibile a ruolo in pendenza di
giudizio l'eventuale differenza positiva tra la terza parte dell'imposta dovuta
in seguito all'accertamento di valore e l'imposta percetta in via principale.
RISPOSTA
Imposte indirette: importi liquidabili in pendenza di giudizio
ai sensi dell’art. 56 del T.U. dell’imposta di registro approvato con DPR 26
aprile 1986 n. 131 e dell’art. 40 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo
d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna sono stati richiesti chiarimenti in ordine al criterio di riscossione,
in pendenza di giudizio, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 643.
Al riguardo, si comunica che la Scrivente ha rappresentato
alla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario
alcune problematiche operative emerse in sede di osservazione della pratica
applicazione, da parte degli uffici interessati, delle norme regolatrici della
riscossione graduale in materia di imposte indirette.
Al fine di corrispondere al quesito posto, lo scrivente, allo
stato, reputa opportuno riportare il contenuto della nota inviata al centrale
Ufficio, riservandosi di rendere note le determinazioni ministeriali non appena
perverranno.
"In ordine alle modalità di calcolo delle imposte
indirette liquidabili, in pendenza di giudizio, ai sensi dell'art. 56 del Testo
Unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
e dell'art. 40 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, come adottate dagli Uffici
dipendenti, si segnala quanto segue.
Riguardo alla riscossione graduale disciplinata dall'art. 56,
comma 1, lett. a), del citato Testo Unico, risulta che tutti gli Uffici della
Regione si sono conformati all'esempio esposto nella circolare 37/220391 del
10 giugno 1986, provvedendo a detrarre le somme già riscosse in via principale
dall'imposta complementare di maggior valore corrispondente, a seconda delle
varie fasi del giudizio, ad un terzo del valore accertato, a due terzi del valore
deciso dalla Commissione Tributaria di 1° grado e all'intera imposta dopo la
decisione della Commissione Tributaria di 2° grado.
Al contrario, i chiarimenti forniti con la circolare 17/350134
del 15 marzo 1991, in ordine all'applicazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs.
n. 346 del 1990, non sono stati interpretati in modo univoco, tant'è
che alcuni Uffici del Registro della regione iscrivono a ruolo la terza parte
dell'imposta corrispondente alla maggiore imposta in contestazione.
Ad avviso della scrivente, l'attuale formulazione del comma
1°, lett. a), dell'art. 56, così come novellato dall'art. 3, comma 135,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sembra non dare adito ad interpretazioni
difformi in quanto individua l'imponibile della liquidazione graduale nella
maggiore imposta, quella, cioè, ottenuta per differenza tra l'imposta
dovuta e quella riscossa.
A tale proposito, questa Direzione coglie l'occasione per sottolineare
come il criterio di liquidazione dell'imposta graduale che, secondo le indicazioni
contenute nella citata circolare n. 37/220391 del 1986, limita la riscossione
in corso di giudizio ai casi di accertamento in rettifica superiore a tre volte
il valore dichiarato, assuma rilevanza sostanziale in relazione alle istanze
di chiusura delle liti pendenti di cui all'art. 2-quinquies del decreto legge
30 novembre 1994 n. 656, per le quali i carichi iscritti nei ruoli provvisori
assumono carattere di definitività.
Ai fini di un corretto ed uniforme comportamento degli Uffici,
si chiede che codesta Direzione Centrale precisi se, come si ritiene, il criterio
di riscossione frazionata dell'imposta previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413,
trovi applicazione in tutti i casi, indipendentemente ("anche in deroga")
da diverse specifiche disposizioni contenute nelle singole leggi d'imposta.
Sarà gradito conoscere, infine, se in un'ottica sistematica
tesa ad uniformare il trattamento delle diverse imposte, nonché finalizzata
a scoraggiare la proposizione dei ricorsi, la novella del comma 1, lett. a),
dell'art. 56, introdotta dall'art. 3, comma 135, della legge 28 dicembre 1995
n. 549, possa valere quale interpretazione autentica sia dell'art. 56, nella
sua originaria formulazione, che dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre
1990, n. 346".
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