Quesito:
IMPOSTE DIRETTE in particolare Legge Tremonti. Applicabilità
degli investimenti agevolati in caso di trasformazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 3 Legge 489/94 e art. 3 Legge
549/95.
Trasformazione da società di persone in srl con effetto
dal 2 gennaio 1995. Investimenti effettuati nel mese di aprile 1995.
Stante l'impossibilità di depositare in data 1° gennaio
presso il Registro delle imprese il verbale di omologa della trasformazione,
poiché tale data è giorno festivo per Legge, si chiede se l’effetto
della trasformazione dalla data del 2 gennaio 1995, giorno in cui materialmente
è avvenuta l'iscrizione dell'atto omologato, debba configurare un autonomo
periodo di imposta della durata di 24 ore, oltre al quale non sarebbero più
usufruibili i benefici previsti dall'art. 3 della Legge 489/94 (detassazione
degli investimenti effettuati nel periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994
ed in quello successivo).
Si chiede inoltre quali effetti abbia sul caso in oggetto la
proroga parziale della Legge Tremonti prevista dall'art. 3 commi da 85 a 90
della Legge 549/95.
SOLUZIONE PROSPETTATA
Da una interpretazione anche solo letterale della norma in
oggetto, appare chiara la volontà del Legislatore di consentire le agevolazioni
previste per due consecutivi reali periodi di imposta che, nella grande maggioranza
dei casi, corrispondono all'esercizio solare 1994 e 1995; tale manifesta intenzione
è comprovata anche dall'art. 3 comma 88 della L. 549/95 ove la possibilità
di godere delle agevolazioni della Legge istitutiva, viene estesa "anche ai
beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996...".
Pertanto, deve ritenersi corretta l'interpretazione che non
possa esistere, ai fini delle agevolazioni previste, un periodo di imposta autonomo
di sole ventiquattro ore e per giunta festivo, nel corso del quale sarebbe stato
impossibile per chiunque realizzare investimenti che concretizzassero le fattispecie
previste dal Legislatore.
Si ritiene inoltre che la proroga prevista dall'art. 3, comma
85 della Legge 549/95 sia comunque usufruibile nel caso in cui la società
rientri nei parametri previsti e che per la società in esame il "secondo
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994"
debba identificarsi con l'esercizio 1996.
RISPOSTA
Imposte sui redditi. Società di persone trasformata
in società a responsabilità limitata con effetto del 2 gennaio
1995. Conseguenze in merito alle agevolazioni previste dall'art. 3 del D.L.
10 giugno 1994, n. 331, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 e dall'art.
3, commi da 85 a 90 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna è stato chiesto il parere di questa Direzione regionale in ordine
alle implicazioni scaturenti dalla trasformazione di una società di persone
in società a responsabilità limitata, con effetto dal 2 gennaio
1995, nei riflessi delle disposizioni agevolativo recate dall'art. 3 del decreto
legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
come prorogate dall'art. 3, commi da 85 a 90, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, relativamente ad un investimento realizzato nel mese di aprile 1995.
In merito si osserva che l'art. 3, comma 1, della citata legge
n. 489/1994, esclude dall'imposizione sul reddito il 50 per cento del volume
degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 12
giugno 1994 ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data
del 12 giugno 1994.
L'art. 3, comma 88, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha
prorogato le agevolazioni in parola, estendendole ai beni consegnati o spediti
entro il 30 aprile 1996, ma subordinandole al pagamento di un acconto, di importo
pari al 20 percento del prezzo, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge ed alla conclusione del contratto entro il 30 settembre
1995.
Ad avviso della scrivente, ne consegue che l'investimento realizzato
nel mese di aprile del 1995 non può fruire dell'agevolazione in quanto,
per il richiamo esplicito fatto all'art. 3 della legge 489/1994, la proroga
dell'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, che, nel caso prospettato,
è quello relativo al solo giorno del 1 ° gennaio 1995.
Per contro, l'investimento in parola, ai sensi del comma 85
dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrebbe usufruire dell'agevolazione
qualora fosse realizzato:
1. nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b
del Regolamento (Cee) n. 2052/88 e successive modificazioni;
2. ovvero da soggetti che nel periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati
ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze, di cui agli articoli
59 e 60 del medesimo testo unico, in misura non superiore a cinque miliardi
di lire, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è inferiore
o superiore a dodici mesi; nonché un numero di dipendenti, calcolato
come media riferita all'esercizio stesso e ai due precedenti, non superiore
a venti.
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