Quesito:
I.V.A. - Limiti al potere di rettifica del corrispettivo delle
cessioni di fabbricati - Art 15 del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 8S del 22 marzo 1995 - Richiesta di conferma
di interpretazione.
L'Art. 15, 1° comma, del D.L. n 41/1995, stabilisce che, ai
fini dell'applicazione dell'I.V.A., "non si procede a rettifica del corrispettivo
delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e
C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggior ammontare,
se lo stesso è indicato nell'atto di misura non inferiore al valore determinato
ai sensi dell’art. 52, 4° comma del testo Unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro...".
Analogamente a quanto previsto per l'imposta di registro, di
successione e donazione, l'art. 15 del D.L. n. 41/1995, relativamente alle cessioni
di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, preclude ai
soggetti preposti all'attività di verifica - in mancanza di atti e documenti
da cui risulti un corrispettivo maggiore di effettuare accertamenti in ordine
all'indicazione di corrispettivi inferiori a quelli recali (artt. 51 e .seguenti
del D.P.R. n. 633/1972), qualora dall'atto di trasferimento e quindi dalle fatture
emesse per l'operazione ai sensi dell'art. 21 del ricordato D.P.R. n. 633/1972,
risulti un corrispettivo non inferiore all'ammontare desunto dalla sopracitata
"valutazione automatica"
A differenza delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di successione e donazione viste più sopra, la nuova normativa nulla
dispone in merito all'ipotesi in cui il contribuente non possa o non intenda
avvalersi della disposizione in esame, in quanto il corrispettivo pattuito,
così come individuato dall'art 13 del D.P.R.. n. 633/1972, risulta inferiore
alla valutazione desunta dalla rendita catastale moltiplicata per i suddetti
coefficienti.
Inoltre, la disposizione in commento non tocca la disciplina
concernente l'accertamento contenuta negli artt. 51 e seguenti del D.P.R. n.
633/1972 i cui criteri riflettono quelli relativi alla determinazione dell'imposta
e, pertanto, gli stessi continuano ad essere tuttora ancorati ai corrispettivi
dell'operazione
Se il corrispettivo è stato indicato nell'atto in misura
inferiore al valore automatico, l’ufficio conserva il potere di accertamento
attribuitogli dal D.P.R. n 633/1972, e quindi può effettuare rettifiche
parziali, ma, ovviamente, solo se fondate su elementi di prova idonei a dimostrare
l'indicazione, nell'atto e nelle fatture, di corrispettivi effettivamente inferiori
a quelli reali, conformemente quindi ai criteri di accertamento stabiliti in
materia di I.V.A..
Conseguentemente, come precisato nella Circolare Assonime n.
54 del 15.5.1995, è da escludere che le nuove disposizioni "abbiano l'effetto
di sostituire, ove dall'atto risulti un corrispettivo inferiore al valore catastale,
il valore al corrispettivo, consentendo di conseguenza agli uffici di effettuare
giudizi di stima concernenti il valore medesimo, valore la cui determinazione
resta, agli effetti dell'I.V.A., priva di rilevanza, tranne che nei particolari
casi... (cessioni gratuite, operazioni permutative, ecc.) nei quali si assume
come corrispettivo il valore del bene, peraltro da intendere quale valore normale
e non venale".
Si chiede conferma di tale interpretazione.
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