Quesito:
Imposte dirette - Applicabilità dell'agevolazione
prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla L. 8 agosto
1994 n. 489.
Nell'ipotesi in cui una società italiana acquisti, nel
rispetto del periodo temporale di vigenza delle agevolazioni in oggetto, beni
mobili strumentali aventi tutte le caratteristiche previste dalla norma citata
e successivamente invii parte di tali beni, in via transitoria, alla propria
stabile organizzazione all'estero, gestita con contabilità separata,
la quale li utilizzi quali beni strumentali per la propria attività,
è applicabile l'agevolazione in parola?
Dalla lettera della legge e dalle istruzioni impartite dal
Ministero delle Finanze (vedasi in merito anche le istruzioni alle dichiarazioni
dei redditi relative all'anno 1994) si trae la conclusione che l'agevolazione
suddetta spetti comunque purché i beni appartengano all'azienda, anche
se gli stessi sono utilizzati all'estero.
E' di tutta evidenza infatti che tali beni possono nel tempo
essere utilizzati ovunque l'impresa ne abbia necessità.
RISPOSTA
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite nel protocollo
di intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna, sono state chieste delucidazioni in ordine all'applicabilità
dell'agevolazione di cui all'art. 3 del d.l. 10 giugno 1994, n.357, convertito
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, il quale prevede l'esclusione dall'imposizione
sul reddito di impresa - sia ai fini dell'imposta personale che ai fini dell'ILOR
- di un importo calcolato in proporzione al volume degli investimenti realizzati
nel periodo di imposta considerato.
In particolare è stata prospettata l'ipotesi di una
società italiana che acquisti beni mobili strumentali nel periodo temporale
di vigenza della citata norma agevolativa e li utilizzi nell'ambito di una propria
stabile organizzazione all'estero, amministrata con contabilità separata.
Richiamandosi genericamente alla lettera della legge e alle
istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, viene ipotizzata la legittimità
dell'inclusione nel plafond di riferimento dei beni strumentali così
inseriti nel procedimento produttivo, rilevando essere di tutta evidenza come
i medesimi possano, nel tempo, venire utilizzati ovunque l'impresa ne abbia
necessità.
Per una corretta soluzione del problema si ritiene necessario
richiamare brevemente i principi normativi che disciplinano l'imposizione sui
redditi di impresa prodotti all'estero da soggetti passivi residenti in Italia.
Relativamente all'imposta personale (IRPEF, IRPEG), in base
al disposto degli artt. 15 e 92 del T.U. approvato con DPR n.917/86, quale che
sia la veste giuridica assunta dai contribuenti, l’imposta italiana corrispondente
al reddito prodotto all'estero è dovuta solo nei limiti in cui non sia
stata già stata ivi corrisposta.
Con riferimento all'ILOR i redditi derivanti da attività
commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione
e contabilità separate, ai sensi dell'art. 117, comma 2, del medesimo
T.U., non concorrono a formare la base imponibile.
Alla luce dei richiamati principi, si deve rilevare come:
a) l'agevolazione de qua sia strutturata in modo
da incidere uniformemente ai fini della determinazione della base imponibile
di entrambe le imposte: non viene infatti previsto un diverso e indipendente
inserimento dei presupposti con riferimento all'IRPEF/IRPEG e all'ILOR;
b) la connessione dell'agevolazione in parola con il reddito
prodotto nel territorio dello Stato emerge con immediatezza dal comma 2, dell'art.
3 in esame, che fa espresso riferimento, al fine di definire il concetto di
investimento, alla realizzazione di nuovi impianti e al completamento, all'ampliamento,
alla riattivazione e all'ammodernamento di impianti esistenti nel territorio
dello Stato, contemplando l'ulteriore ipotesi di acquisto di beni strumentali
nuovi soltanto qualora gli stessi si pongano in diretto collegamento funzionale
con gli impianti medesimi.
In conseguenza di quanto fin qui esposto, l’importo relativo
all'acquisto di beni strumentali impiegati per l'attività imprenditoriale
di una stabile organizzazione all'estero, gestita con contabilità separata,
non appare inseribile nel profond degli investimenti costituenti presupposto
per l'applicazione della norma agevolativa invocata, dovendo ritenersi espressamente
escluso dalla lettera della legge.
Queste conclusioni trovano, altresì, precisa rispondenza
con quanto esposto nella circolare n. 181/DE del 27 ottobre 1994 della Direzione
Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, nonché
negli stessi modelli di dichiarazioni dei redditi per l'anno 1994 e nelle relative
istruzioni.
Valga a questo proposito il richiamo al mod. 760/A, nel quale
l'incidenza della norma agevolativa in esame è prevista ai fini della
determinazione dell'imponibile IRPEG, quale variazione in diminuzione dall'utile
del conto economico indicato al rigo n. 87, con immediato riflesso sulla determinazione
dell'imponibile ILOR, mentre al rigo n. 102 - ai soli fini ILOR - è prevista
la variazione in diminuzione, in applicazione del disposto di cui al comma 2
dell'art. 117 del T.U. 917/86, comportante lo scorporo del reddito prodotto
all'estero mediante stabile organizzazione gestita con contabilità separata.
A supporto, infine, dell'interpretazione letterale e sistematica
fin qui proposta, si ricordano le espressioni usate nella relazione al disegno
di legge di conversione del decreto legge n. 357 del 10 giugno 1994, dove si
sottolinea come " il provvedimento non prevede limiti connessi alla dimensione
dell'impresa che reinveste i propri utili, comprendendo conseguentemente nel
suo campo di applicazione tanto le grandi quanto le piccole imprese, indipendentemente
dalla forma giuridica attraverso cui è esercitata l'attività dalle
società di capitali alle persone fisiche imprenditrici, tanto italiane
quanto straniere. operanti in Italia.
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