Quesito:
Art. 11 DPR 600/1973: decorrenza del termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi in caso di trasformazione da società
di capitali in società di persone;
PREMESSO
che ai sensi dell'art. 11 DPR 600/73 la società di capitali
che ha deliberato la trasformazione in società di persone deve presentare,
entro quattro mesi dalla data di effetto della trasformazione, la dichiarazione
dei redditi per il periodo d'imposta compreso tra l'inizio del periodo e la
predetta data da cui ha effetto la trasformazione.
che l'art. 2498 del Codice Civile prevede espressamente che,
nel caso di trasformazione di società di persone in società di
capitali, quest'ultima acquista personalità giuridica con l'iscrizione
della delibera nel registro delle imprese (leggi deposito in Cancelleria del
Tribunale competente), per cui la data di effetto della trasformazione è
quella dell'iscrizione;
che nulla viene espressamente previsto dal Codice Civile per
la trasformazione da società di capitali in società di persone;
che tale silenzio normativo si ritiene dovuto al fatto che,
trattandosi di fattispecie analoghe, il legislatore non ha ritenuto necessaria
una specifica disciplina per il caso in oggetto, e che conseguentemente non
può che applicarsi il medesimo principio sopra enunciato, e cioè
che la società di capitali cessi di essere tale, divenendo la società
di persone, con l'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese;
- che la soluzione del problema è di scottante attualità,
come evidenziato tra l'altro in un articolo a cura di Giovanni Giunta apparso
sul Sole 24 Ore del 15/08/1995. Infatti la normativa sulle "società di
comodo" ha indotto numerose società di capitali a trasformarsi in società
di persone con delibere assunte entro il 30 maggio 1995; tali società
devono quindi presentare la dichiarazione dei redditi di periodo, agli effetti
delle quali l'interpretazione circa la data di effetto della trasformazione
assume rilevanza sia dal punto di vista della determinazione della data di chiusura
del periodo d'imposta, sia dal punto di vista della scadenza dei termini di
presentazione.
Si sottolinea il fatto che, qualora si dovesse fare riferimento
alla data della delibera e non a quella dell'iscrizione, le dichiarazioni in
oggetto dovrebbero essere presentate entro il corrente mese di settembre.
Tutto ciò premesso
si richiede a codesta Direzione Regionale delle Entrate, con
l'urgenza imposta dalla situazione contingente sopra evidenziata, la conferma
dell'interpretazione secondo la quale la data di effetto della trasformazione,
anche nel caso in oggetto è quella della iscrizione della relativa delibera.
RISPOSTA
Nell'ambito delle procedure di consultazione definite con il
protocollo d'intesa sottoscritto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia
Romagna, é stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo la quale,
ai fini della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi, gli effetti della trasformazione si producono dal giorno dell'iscrizione
della relativa delibera anche nel caso di trasformazione da società di
capitali a società di persone.
Esaminata la questione, si osserva quanto segue.
L'articolo 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, disciplina il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
nei casi di trasformazione di società non soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa,
fissandolo in quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione.
La trasformazione di una società di capitali in società
di persone, pur non essendo espressamente contemplata dal vigente ordinamento
civilistico, trova pacifico riconoscimento sia sul piano dottrinale che giurisprudenziale.
Come è noto, ai fini della trasformazione è necessaria
la deliberazione che, nel caso in esame, deve essere adottata con riferimento
alle modificazioni dell'atto costitutivo, in ordine alle quali la previsione
normativa dell'articolo 2494 c.c. rinvia integralmente ai precedenti articoli
2436 e 2437.
L'articolo 2436 prevede tra l'altro, che le deliberazioni comportanti
modificazioni dell’atto costituivo devono essere depositate ed iscritte a norma
dell'articolo 2411 c.c. Lo stesso articolo 2436 prevede, altresì,
il deposito nel registro delle imprese e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata, del testo
integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata.
In relazione a quanto precede, tenuto conto della disciplina
stabilita per le trasformazioni di società di persone in società
di capitali - che, ai sensi dell'art. 2498, terzo comma, c.c. comporta
l'acquisto della personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese - si è dell'avviso che, analogamente, l'estinzione
della personalità giuridica si determini con l'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di trasformazione da società di capitali
in società di persone.
Conseguentemente, l’effetto della trasformazione sarà
fatto risalire alla data di tale iscrizione, dalla quale decorreranno, quindi,
i quattro mesi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la
data stessa, ai sensi del citato articolo 11 del D.P.R. 600/73.
Il suesposto orientamento sembra essere avvalorato anche dalle
norme che disciplinano altre operazioni societarie di carattere straordinario
quali fusioni (articolo 2504-bis c.c.) e scissioni (articolo 2504-decies
c.c.), in forza delle quali gli effetti giuridici di tali operazioni decorrono
una volta eseguita l'ultima delle prescritte iscrizioni di atti nel registro
delle imprese.
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